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Sentenza — n. 28033/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28033/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28033/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale locale ha applicato a Bruno Verdiglione la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno sul presupposto della ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, lettera a), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ha contestualmente disposto, ai sensi degli artt. 16 e 24 del medesimo decreto, la confisca di diverse utilità (beni immobili, partecipazione societarie e correlati patrimoni aziendali, somme accese su conti correnti e depositi bancari, fondi pensione e prodotti finanziari) intestate al Verdiglione o ritenute nella sostanziale disponibilità dello stesso per quanto formalmente rinvenute nella titolarità di terzi.

Regesto Legislator

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art 512-bis cod. pen; Sentenza — n. 28033/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va in primo luogo ribadito che a norma dell'art. 10, terzo comma, cl.lgs. n. 159 del 2011, richiamato, per le misure patrimoniali, dall'art. 27, secondo comma, dello stesso decreto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge. Restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello.

Parole chiave

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beni di famiglia membro della famiglia occultamento di beni indagine sotto copertura famiglia numerosa reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

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art 512-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Verdiglione Bruno, nato a Caulonia il 9 aprile 1958 2.Verdiglione Maria Rita, nata a Catanzaro il 17 giugno 1916 GA--0,14?-9a..42 3. Verdiglione Francesca, nata CZONIMU il 5 agosto 1988 4.Cirianni Teresa, nata a Caulonia il 26 gennaio 1959 avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 13 dicembre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Katia Tassone, che ha concluso per la reiezione dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale locale ha applicato a Bruno Verdiglione la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno sul presupposto della ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, lettera a), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ha contestualmente disposto, ai sensi degli artt. 16 e 24 del medesimo decreto, la confisca di diverse utilità (beni immobili, partecipazione societarie e correlati patrimoni aziendali, somme accese su conti correnti e depositi bancari, fondi pensione e prodotti finanziari) intestate al Verdiglione o ritenute nella sostanziale disponibilità dello stesso per quanto formalmente rinvenute nella titolarità di terzi.

2. Avverso il detto decreto hanno proposto autonomi ricorsi Bruno Verdiglione per il tramite degli avvocati Massimo Biffa e Marco Pannella; i terzi interessati Cirianni Teresa, Maria Rita Verdiglione e Francesca Verdiglione, rispettivamente moglie e figlie del proposto, tramite l'avvocato Massimo Biffa, munito di procura speciale. Nell'interesse esclusivo di Maria Rita Verdiglione, sempre per il tramite dell'avvocato Biffa, è stato altresì proposto un autonomo ricorso. 3.Ricorso nell'interesse di Bruno Verdiglione. Sono stati dedotti a sostegno due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di censura si è addotta violazione di legge e motivazione integralmente mancante o solo apparente in relazione al requisito della attualità della pericolosità sociale ascritta al proposto, senza tenere conto del tempo trascorso tra la data di ultima espressione degli estremi della stessa pericolosità, individuata nel momento di esecuzione della misura cautelare custodiale applicata nel marzo del 2013 al ricorrente e quella di definizione del presente procedimento di prevenzione. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare sul rilievo da ascrivere nella specie al tempo trascorso dalla data di applicazione della citata misura cautelare, senza che siano emersi ulteriori elementi in fatto sintomatici del persistere della pericolosità ascritta al proposto , trascurando anche di dare il corretto rilievo all'anomala distanza temporale tra i due gradi del giudizio, considerata la data di definizione del gravame di merito (dicembre 2019) e l'incidenza da assegnare al periodo di detenzione rispetto ai profili di pericolosità verificati.

Con il secondo motivo i medesimi vizi vengono declinati in relazione al giudizio speso a sostegno della conferma della misura di prevenzione reale. E ciò in relazione, in primo luogo, alla necessaria correlazione temporale che deve correre tra i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e la data di acquisizione delle utilità fatte oggetto di ablazione, avendo la Corte territoriale fatto retroagire il relativo periodo di espressione della pericosità al 2001 ( epoca evidentemente antecedente la delimitazione temporale delle contestazioni rese nei due giudizi, sfociati in condanna, dai quali sono stati tratti gli elementi dell'appartenenza "mafiosa", per fatti risalenti al più tardi al 2005), ancorando la relativa valutazione ad elementi ( il controllo in compagnia di Aquino Francesco avvenuto nel 2004 e le dichiarazioni del collaborante Domenico Oppedisano) privi di effettivo valore indiziario, perché generici e non altrimenti riscontrati ( con riguardo alle dichiarazioni del collaborante).

Le censure vengono inoltre riferite alle valutazioni spese in ordine alla ritenuta sperequazione tra redditi prodotti e costi affrontati per le diverse acquisizioni fatte oggetto di ablazione. La Corte territoriale avrebbe errato nel non computare i redditi del proposto in origine sottratti al fisco, fatti oggetto di una regolarizzazione postuma; avrebbe integralmente trascurato le deduzioni difensive compendiate nelle diverse consulenze tecniche prodotte in atti, avuto riguardo, in particolare, a quella allegata all'udienza del 13 dicembre 2019 a firma del dott.

Belcastro; con specifico riferimento all'immobile sito in Roma, via nomentana 429, avrebbe illogicamente affermato che il bene sarebbe ascrivibile alla disponibilità del Verdiglione, per quanto intestato alla figlia, e sarebbe stato acquistato per il tramite di un mutuo, per il vero contratto successivamente, giungendo ad erronee valutazioni sul costo affrontato e sulla provvista utilizzata, pretermettendo integralmente le indicazioni difensive di segno opposto.

4. Ricorso nell'interesse dei terzi interessati Cirianni Teresa, Verdiglione Maria Rita e Verdiglione Francesca. Il ricorso, dopo un generico richiamo al profilo della pericolosità sociale fr , ascritta al proposto (punto 1-a dell'atto), nel resto ripropone pedissequamente le doglianze articolate nell'impugnazione del Bruno Verdiglione in relazione alla misura reale.

4. Ricorso nell'interesse della sola Maria Rita Verdiglione. Con l'atto di impugnazione in questione la decisione della Corte territoriale viene contrastata dalla citata terza interessata, sempre sotto il versante della violazione di legge e del difetto integrale di motivazione, con specifico riguardo alla confisca dell'appartamento intestato alla ricorrente, ubicato in Roccella ionica, via cappelleri. Nel decreto impugnato in particolare sarebbero stati integralmente trascurati gli elementi offerti dalla difesa a conferma della provvista autonomamente utilizzata dalla rìcorrente a sostegno dell'acquisizione in questione, ricavata dalle donazioni ricevute in occasione del proprio matrimonio nonché da un prestito personale erogato in favore del marito.

Quanto all'importo residuo, il pagamento sarebbe stato effettuato dopo il rogito con versamenti in contanti anche oltre il termine ultimo previsto in tal senso nel contratto. Rilievi questi del tutto trascurati o affrontati e superati con argomentazioni meramente apparenti perchè avulse dalle indicazioni difensive.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di Bruno Verdiglione merita l'accoglimento limitatamente alle censure prospettate in direzione della misura di prevenzione personale adottata ai danni del suddetto, con conseguente annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte territoriale competente al fine di rinnovare il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale qualificata riferita al ricorrente.

Nel resto, il ricorso del proposto, avuto riguardo alla misura reale adottata nei suoi confronti, riposa su motivi se non inammissibili, infondati. Quanto ai ricorsi delle terze interessate, sia quello cumulativamente proposto, sia quello addotto nell'interesse della sola Maria Rita Verdiglione, si sono rilevati inammissibili, per le ragioni precisate di seguito. A tanto consegue la definitività della misura reale disposta, che resta insensibile al tema della attualità della pericolosità sociale messo in discussione dall'annullamento, diretto ad incidere solo sulla misura personale.

2. Va in primo luogo ribadito che a norma dell'art. 10, terzo comma, cl.lgs. n. 159 del 2011, richiamato, per le misure patrimoniali, dall'art. 27, secondo comma, dello stesso decreto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge. Restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello.

S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). E' quindi del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., e 7, comma 1, d.

Igs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale.

3. Tanto premesso, guardando ai motivi del ricorso di Bruno Verdiglione, volti a contrastare la misura di prevenzione personale allo stesso applicata, va subito rimarcato che le censure non attingono la valutazione constatativa resa dai giudici del merito a sostegno della pericolosità sociale qualificata ascritta al proposto. Valutazione che ha trovato fondamento nelle emergenze in fatto cristallizzate nella sentenza di condanna del Verdiglione, appellata all'epoca della decisìone impugnata, per il reato di cui all'art 512-bis cod. pen., aggravato dall'agevolazione mafiosa resa in favore delle cosche di ndrangheta appartenenti alle famiglie Aquino e Coluccio, per fatti risalenti al 2005; soprattutto, risulta ancorata alle risultanze cristallizzate dalla sentenza di condanna del proposto, coperta da giudicato, per concorso esterno in associazione mafiosa, sempre riferito alle cosche sopra citate.

Ne è emerso un quadro in forza del quale il ricorrente ha avuto modo di mettere a servizio delle citate cosche di "ndrangheta" la propria professionalità imprenditoriale nel campo immobiliare, con riguardo, in particolare, alla edificazione e alla commercializzazione di grosse strutture turistiche realizzate convogliando investimenti propri e altri di provenienza illecita, per l'appunto derivanti dai detti consorzi di matrice criminale.

4. Il ricorso, piuttosto, mette in discussione, sotto il versante della motivazione meramente apparente, il tema inerente l'attualità della riscontrata pericolosità qualificata. 4.1. Con riguardo a siffatto tema giova subito evidenziare che la Corte territoriale, nel motivare sul punto, ha puntualmente rimarcato che nel caso, malgrado il giudizio di appartenenza si fondi su un giudicato penale, non può farsi leva sulla presunzione di persistenza del vincolo associativo, attesa la natura della responsabilità ascritta al ricorrente, ricondotta all'egida del concorso esterno in associazione mafiosa.

Valutazione questa che trova puntuale conforto nelle indicazioni di principio espresse dalla giurisprudenza di questa Corte ( da ultimo, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Se per un verso è vero che nell'ampio concetto di appartenenza, richiamato nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, quale condizione legittimante l'applicazione della misura, si ritengono rilevanti al fine anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.; per altro verso, è altrettanto vero che la figura del concorrente esterno è per definizione caratterizzata da una collaborazione non stabile, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale. 4.2.

A tale corretta indicazione di principio, la Corte territoriale non ha fatto tuttavia seguire quel necessario sforzo argomentativo diretto a supportare il giudizio prognostico inerente l'attualità della pericolosità qualificata riferita al Verdiglione, utile a fondare la disposta applicazione della misura di prevenzione personale nel caso contrastata. 4.3. In fatto, la Corte muove da una considerazione puntualmente argomentata e dunque intangibile in questa sede: la collaborazione esterna del ricorrente con le cosche di ndrangheta più volte citate si sarebbe protratta sino alla data del 6 marzo del 2013, momento nel quale il ricorrente venne sottoposto a custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento " Metropolis", poi sfociato nella condanna definitiva già richiamata.

Tanto trova adeguata conferma indiziaria nelle intercettazioni ambientali richiamate dal provvedimento impugnato ( alla pagina 103) e costituisce di certo il corretto punto di definizione della valutazione constatativa da rendere nella specie. 4.4. Ciò precisato, la Corte territoriale, malgrado il rilevato stato di restrizione cautelare patito dal proposto da quel frangente temporale sino al gennaio 2016 ( cosi come si evince a pag 86 del provvedimento impugnato), ha ritenuto di non dover ulteriormente argomentare quanto al profilo della attualità, dando unicamente rilievo alla ritenuta modesta distanza temporale occorsa tra l'ultimo dei momenti sintomatici della pericolosità sociale del proposto e l'intervento in prevenzione, in parte qua rapportato alla data della decisione assunta in primo grado (8 luglio 2015). 4.5.

Siffatto argomentare non soddisfa per più ordini di ragioni. 4.5.1. Vero è che, in tesi, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio; è anche vero, tuttavia, che nel caso di specie, tra il decreto di applicazione della misura e quello di definizione del giudizio di appello ( intervenuta il 9 ottobre del 2020) è intercorso un considerevole lasso di tempo (più di cinque anni) e che tale anomalia di fatto incrina la ragionevole applicazione del principio generale sopra affermato.

Come in più occasioni rilevato da questa Corte (Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017,Carraturo, Rv. 272399; Sez. 5, n. 28343 de I 12/04/2019, Magazzatti, Rv. 276135; Sez 5, n. 11437 del 9 dicembre 2020, depo. 2021, n.m.; Sez. 6, n.24433 del 1 luglio 2020, n.m.), l'anomala discrasia temporale tra il giudizio di primo e quello di secondo grado del procedimento di prevenzione e la conseguente distanza che finisce per connotare i fatti posti a fondamento della ritenuta pericolosità, alla quale il provvedimento impugnato mostra di non attribuire alcuna rilevanza, finisce per innalzare il livello di approfondimento che deve assumere la motivazione sulla attualità della pericolosità per non rivestire toni di mera" apparenza" argomentativa. 4.5.2.

Nell'occasione, che il lasso di tempo intercorso tra le due decisioni doveva ritenersi anomalo e che al contempo occorreva una valutazione necessariamente più profonda e articolata rispetto alla perdurante sussistenza della pericolosità del ricorrente, è conclusione imposta dalla già rimarcata natura intrinseca dell'appartenenza mafiosa accertata sul piano constatativo, legata, come detto, ad un giudizio di responsabilità fondato sul combinato disposto degli artt 110 e 416 cod. pen..; e ciò ancor di più considerando che nella specie, sulla verifica del persistente pericolo di protrazione delle condotte illecite, pesa anche il dato della custodia cautelare subita dal ricorrente, circostanza in fatto che quantomeno determina una necessaria soluzione di continuità rispetto alle pregresse condotte illecite.

Se, infatti, facendo leva sulle coordinate esegetiche definitivamente consolidate dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite "Gattuso", anche in caso di riscontrata effettiva intraneità del proposto, condannato per il reato di cui all'ad 416 bis cod. pen., qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, grava sul giudice l'onere di verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale non potendosi fare discendere automaticamente l'attualità della sua pericolosità facendo esclusivamente ricorso alla massima di esperienza della tendenziale stabilità del vincolo associativo; a maggior ragione, tale massima di esperienza si rivela ancor meno confacente alla specie, laddove la condanna da cui muove il giudizio di prevenzione trova fondamento in un concorso esterno, essendo tale fattispecie in linea di principio priva di connotazione di stabilità quanto all'apporto garantito al gruppo associativo, con conseguenti rifluenze anche nel parallelo giudizio volto ad accertare la pericolosità qualificata sulla base delle medesime situazioni in fatto ( così in motivazione, Sez. 6, n. 22255 del 18 giugno 2020). 4.6.

Sotto questo versante, dunque, in assenza di altri elementi sintomatici successivi al marzo del 2013, per dare concretezza al relativo giudizio in termini tali da giustificare adeguatamente, sul piano logico induttivo, la prospettica continuità della pericolosità riscontrata in coerenza con il tipo di appartenenza mafiosa constatato, la Corte territoriale, con uno sforzo argomentativo ancor più sollecitato dal tempo trascorso tra i due gradi di giudizio, avrebbe dovuto mettere adeguatamente in luce gli elementi costitutivi del concorso esterno ascritto all'imputato, ricostruendone il portato in tutti i suoi estremi, anche di matrice temporale, per poi filtrare siffatte emergenze alla luce sia della soluzione di continuità imposta dalla restrizione cautelare patita dal proposto, sia delle possibili dinamiche evolutive legate alle sinergie imprenditoriali e criminali in favore delle quali il ricorrente, nel passato, ha prestato la sua collaborazione illecita.

Argomentazioni queste del tutto assenti nel provvedimento impugnato, così da giustificare l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.

5. Non colgono nel segno i rilievi addotti dal proposto diretti a contrastare la legittimità della misura di prevenzione reale: a fronte di una motivazione che, sui punti in contestazione, non può ritenersi del tutto assente o solo apparente, detti rilievi si risolvono in critiche generiche, per lo più dirette, peraltro, a contrastare la tenuta logica del relativo argomentare o a prospettare letture alternative del materiale istruttorio o, infine, si concretano in addotti travisamenti probatori che senza mettere in discussione la conformità a diritto della decisione assunta, risultano peraltro rilevati senza dare conto della decisività del dato assertivamente pretermesso. 5.1.

Così è a dirsi in ordine al giudizio svolto sulla parametrazíone temporale della pericolosità sociale, utile per comprendere lo spettro complessivo dei beni suscettibili di confisca e fatta risalire dai giudici del merito al 2001, essenzialmente grazie alle dichiarazioni del collaborante Oppedisano. In parte qua la censura soffre di aspecificità perché non si confronta con le argomentazioni spese nel decreto impugnato per rintracciare conferme esterne al propalato del chiamante. In particolare, nella motivazione del provvedimento impugnato viene evidenziato che le relative dichiarazioni, quanto alle cointeressenze imprenditoriali già all'epoca sussistenti con gli Aquino e i Coluccio, comprovate dalla partecipazione di questi ultimi nella sala "Bingo" inaugurata nel 2001 dal ricorrente, hanno trovano conferma esterna nel fatto che tra i soci della società che gestiva detta attività, oltre al Verdiglione, vi era una affine dei Coluccio, la moglie di Scade) Rocco, zio dei suddetti, segno di una contiguità già presente in quel momento.

Aspetto, questo, che il ricorso trascura integralmente di sottoporre a critica specifica. 5.2. Stessa sorte tocca alle censure dirette a contrastare il giudizio di sproporzione. Quanto alla mancata considerazione, tra le provviste finanziarie utili a sostenere i relativi acquisti, dei redditi sottratti al fisco, recuperati a tassazione per avere il proposto sanato le relative omissioni contributive, il relativo tema in diritto, correlato alla regolarizzazione postuma della correlata situazione reddituale, nel caso risulta assorbito e neutralizzato dalla genericità del rilievo articolato dalla difesa, che ha omesso di precisare i termini di incidenza del relativo dato rispetto al complessivo giudizio operato sul tema della incapienza reddituale sistematicamente riscontrata.

Per la stessa ragione, non rilevano le addotte pretermissioni valutative relative alle allegazioni difensive (segnatamente riferite alle diverse consulenze prodotte nel corso dei giudizi di merito), avendo anche in parte qua la difesa trascurato di dare conto della loro decisività rispetto al complessivo giudizio reso dai giudici del merito sul tema della sproporzione reddituale. Infine, le censure dirette a contrastare la confisca del bene in via Nomentana sono inammissibili perchè dirette, attraverso una lettura alternativa delle acquisizione istruttorie, a contestare la logicità del percorso argomentativo e valutativo tracciato dai giudici del merito: in quanto tali si pongono all'evidenza fuori dal contesto dei rilievi prospettabili in sede di legittimità nella materia che occupa, secondo le indicazioni di principio in precedenza rassegnate.

6. Venendo ai ricorsi delle terze interessate, rileva la Corte che deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, quello cumulativamente proposto: le relative censure sono infatti dirette ad attingere il provvedimento impugnato sotto versanti diversi da quello immediatamente pertinente la fittizia titolarità dei cespiti confiscati, solo formalmente intestati alle stesse a fronte della disponibilità sostanziale delle dette utilità in capo al proposto, accertata e ritenuta dai giudici del merito. 6.1. Il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272608). 6.2.

Ritiene tuttavia di aderire al consolidato e contrario orientamento (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225;Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep.2020, Rv. 278454;Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, Rv. 280249; Sez.6, n. 17849 del 27 maggio 2020, n.m.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all'interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.

Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato. Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (da ultimo Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, in motivazione). 6.3.

Le superiori considerazioni portano alla inammissibilità del ricorso articolato cumulativamente nell'interesse delle terze interessate. Le censure esposte con la relativa impugnazione riguardano, infatti, profili - quali la correlazione temporale tra la pericolosità dei proposto e le date di acquisizione delle utilità confiscate e il giudizio di sproporzione tra capacità finanziaria del nucleo familiare e costi dei relativi acquisti - diversi e logicamente successivi al tema della disponibilità, perchè anzi ne presuppongono il previo consolidamento.

In quanto tali, le doglianze prospettate devono ritenersi di esclusiva pertinenza del proposto; e non a caso sono prospettate ribadendo pedissequamente il portato delle censure esposte nell'interesse del Bruno Verdiglione. Si impone in coerenza la declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso.

7. Sorte identica, seppur seguendo un percorso argomentativo diverso, merita il ricorso prospettato nel solo interesse della Maria Rita Verdiglione. A ben vedere, infatti, il relativo ricorso, che rassegna censure mirate a contestare la confisca di un solo bene, contiene, anche, un diretto riferimento al tema della disponibilità (punto I.c-2), rivendicando l'autonoma capacità finanziaria della ricorrente, considerata separatamente dal nucleo familiare del proposto, rispetto ai costi affrontati per l'acquisizione della utilità in oggetto. 7.1.

Ciò malgrado, anche questo ricorso non sfugge al giudizio di pregiudiziale inammissibilità in precedenza anticipato. In disparte il dato della oggettiva difficolta di rintracciare, tra i cespiti ablati, quello oggetto della contestazione mossa con il ricorso in esame (e finanche gli stessi tratti della motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno dell'ablazione, riportati nel ricorso e non immediatamente individuati nel provvedimento impugnato), resta da dire, in termini ancor più assorbenti, che dalla disamina degli atti trasmessi, confermati dal motivare del provvedimento impugnato ( pagina 115, punto 4.2.6.), emerge che il tema della " disponibilità" dei beni confiscati al proposto ma ascritti alla (solo) formale titolarità del terzi, venne introdotto nel giudizio di appello non con il ricorso ma solo con una memoria ( depositata il 13 dicembre 2019 e dunque ad immediato ridosso della decisione), quando ormai erano anche perenti í termini per la proposizione di motivi aggiunti.

Ne consegue che la relativa doglianza, alla quale si appoggia in tesi anche quella ora dedotta con il ricorso proposto nel solo interesse della Maria Rita Verdiglione, doveva ritenersi inammissibile, perchè non tempestivamente dedotta con il gravame di merito e irritualmente veicolata con le memorie citate. Inammissibilità cui può provvedere d'ufficio questa Corte, ora per allora, malgrado l'intervenuta disamina del merito da parte della Corte territoriale, dalla quale discende anche il vizio in rito del suddetto ricorso di legittimità. 8.Alla inammissibilità dei ricorsi delle terze interessate segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con riferimento alla posizione di Verdiglione Bruno, limitatamente alla misura di prevenzione personale, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria; rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inam