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Sentenza — n. 28032/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28032/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28032/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla Repubblica elvetica nei confronti di Abramina Sinnbari in relazione ai reati di truffa e di appropriazione indebita aggravata contestati - quale curatrice di Adriana Schnyder e Silvio Graffato - nei capi 1) e 2) dell'ordine di arresto emesso il 6 maggio 2020 dall'Ufficio del processo del Canton Ticino - Ufficio Federale di giustizia di Berna, escludendo al contempo la presenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda in relazione ai reati di falso documentale di cui al punto 3) dell'ordine di arresto.

Regesto Legislator

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art. 26 Cost, art. 616 cod. proc. pen, art. 203 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 28032/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge in relazione all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione e vizi della motivazione in ordine all'eccezione difensiva avente ad oggetto il regime di procedibilità previsto per i reati oggetto della domanda estradizionale, trattandosi di condotte di appropriazione indebita sanzionate con pena detentiva alternativa rispetto a quella pecuniaria, per le quali non risulta essere stata presentata querela.

Parole chiave

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residente straniero soggiorno illegale permessi di dimora allontanamento in diritto degli stranieri svincolo della cittadinanza domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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art. 26 Cost
Parimenti infondato deve ritenersi, inoltre, il secondo profilo del primo motivo di ricorso, ove si consideri che, in tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 26 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Simbari Abramina, nata il 24/12/1966 a Vittorio Veneto avverso la sentenza del 16/12/2020 della Corte di appello di Venezia esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Vania Cirese, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla Repubblica elvetica nei confronti di Abramina Sinnbari in relazione ai reati di truffa e di appropriazione indebita aggravata contestati - quale curatrice di Adriana Schnyder e Silvio Graffato - nei capi 1) e 2) dell'ordine di arresto emesso il 6 maggio 2020 dall'Ufficio del processo del Canton Ticino - Ufficio Federale di giustizia di Berna, escludendo al contempo la presenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda in relazione ai reati di falso documentale di cui al punto 3) dell'ordine di arresto.

2. Il difensore di fiducia di Abramina Simbari ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Con un primo motivo si deducono violazioni di legge ex artt. 705, comma 2, lett.

a) e c), cod. proc. pen., 6 e 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 1957, nonché vizi della motivazione in ordine al mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'estradanda nel corso del procedimento pendente dinanzi alle Autorità svizzere, per non essere stata posta in condizione di partecipare personalmente alle attività d'indagine svolte nel territorio elvetico e all'acquisizione dei relativi elementi di prova, atteso che nell'ottobre del 2019, all'epoca del suo allontanamento dalla Svizzera e del conseguente rientro in Italia, nessun procedimento penale era stato incardinato nei suoi confronti e sino al momento del suo arresto provvisorio, avvenuto il 13 maggio 2020 in Italia, l'estradanda era del tutto ignara della pendenza di un procedimento a suo carico avanti alle Autorità elvetiche.

Prima dell'ordine di arresto, peraltro, la ricorrente aveva comunicato alle competenti autorità dello Stato richiedente la sua rinuncia alla cittadinanza svizzera e aveva dato disdetta del contratto di locazione di un appartamento in Lugano, provvedendo al trasferimento della sua residenza in Italia e in tal modo ponendo in essere comportamenti incompatibili con qualsivoglia intento di rendersi irreperibile. Ciò non di meno, ella, indicata nell'ordine di arresto come soggetto di "ignota dimora", non è stata citata dinanzi alle Autorità procedenti, né ha potuto difendersi personalmente in relazione all'attività di acquisizione delle prove nel corso della fase investigativa, al di là della mera presenza del suo difensore d'ufficio all'assunzione di atti probatori la cui rinnovabilità in giudizio non sembra in alcun modo prevista dall'ordinamento svizzero.

Si assume, infine, la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea di estradizione del 1957 e del principio di reciprocità ivi stabilito dall'art. 26, par. 3, là dove lo Stato richiedente prospetta il possesso del requisito della cittadinanza elvetica dell'estradanda, nonostante la stessa vi abbia rinunciato già prima di conoscere l'esistenza di un procedimento a suo carico, con il conseguente diritto dello Stato richiesto di rifiutarne l'estradizione ai sensi dell'art. 697 comma 1-ter, cod. proc. pen., non avendo la ricorrente, che è cittadina italiana, consentito alla propria consegna. 2.2.

Con un secondo motivo si deducono plurimi vizi della motivazione in merito al reato di appropriazione indebita che sarebbe stato commesso ai danni di Adriana Schnyder, sia in relazione alla determinazione degli importi oggetto di appropriazione, che alla stessa dinamica ricostruttiva della distrazione di somme dai conti della Schnyder, per essere poi indirizzate, secondo l'accusa, verso i conti dell'estradanda e della nipote. La stessa Corte d'appello, pur avendo accertato la presenza di numerose contraddizioni e lacune nel compendio indiziario, lo ha infine ritenuto sufficiente ai fini dell'estradizione, entrando così in contraddizione con le premesse poste nelle sue ordinanze di acquisizione di ulteriori informazioni e dati integrativi del 9 luglio e del 24 settembre 2020, i cui esiti non consentivano di sciogliere le rilevate discrasie.

Analoghi vizi vengono altresì prospettati riguardo alla mancata identificazione dei destinatari dei bonifici, alle ragioni dell'erroneo collegamento fra i presunti destinatari degli stessi ed i rispettivi conti correnti, nonché alla presenza di talune plusvalenze rinvenute sul conto corrente Schnyder, incidendo all'evidenza tali profili critici - peraltro non puntualmente chiariti dall'Autorità richiedente - sulla pertinenza o meno dei relativi movimenti bancari all'amministrazione del patrimonio dei pupilli e sulla stessa loro compatibilità con una condotta di carattere appropriativo. 2.3.

Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi della motivazione in merito al reato di appropriazione indebita che sarebbe stato commesso ai danni di Silvio Graffato, emergendo anche in relazione alla ricostruzione di tale condotta gravi carenze della base indiziaria per quel che attiene alla indeterminatezza degli importi oggetto di appropriazione e allo stesso carattere distrattivo delle relative movimentazioni bancarie, stante la mancata identificazione dei destinatari dei bonifici e la presenza di contraddizioni ed errori nella documentazione inviata dalle Autorità richiedenti, là dove nell'ordine di arresto si fa riferimento ad importi - di variabile ammontare - bonificati dall'estradanda a sé stessa e nella successiva nota del 4 agosto 2020 si afferma invece che quegli importi sarebbero stati ripartiti fra l'estradanda e la di lei nipote, con l'aggiunta di uno spostamento di denaro fra i conti dei pupilli.

Contraddizioni, quelle evidenziate, che la Corte d'appello non ha risolto neanche a seguito delle risposte offerte dall'Autorità elvetica e che appaiono tali da minare l'attendibilità complessiva dell'impostazione accusatoria. In particolare si segnalano, sotto tale profilo, numerose lacune ed inesattezze nella documentazione trasmessa a supporto della domanda estradizionale, che la sentenza impugnata ha omesso di chiarire pur a seguito delle richieste di integrazioni e chiarimenti rivolte allo Stato richiedente, con la conseguente inattendibilità della lista delle relazioni bancarie e, a maggior ragione, degli elenchi dei bonifici in entrata e in uscita dalle relazioni del Graffato e della Schnyder con quelle dell'estradanda.

Analoghe censure vengono altresì mosse - anche sotto il profilo del travisamento della documentazione in atti acquisita e della presunta confessione che l'estradanda avrebbe reso a funzionari della banca Raiffeisen che avevano effettuato un controllo sulle relative movimentazioni bancarie - in ordine al presunto accredito, sul conto del Graffato, dei proventi di un'attività truffaldina che la Simbari avrebbe commesso ai danni della "Cembra Money Bank": accredito che, secondo la Corte distrettuale, costituirebbe un parziale rimborso di somme precedentemente distratte, benché la documentazione fornita dalle Autorità elvetiche sia priva di elementi indiziari a carattere individualizzante, atteso che del conto corrente attribuito alla Simbari non viene indicata la titolarità e che delle somme ritenute provenienti dal predetto istituto bancario non viene in alcun modo chiarita l'origine. 2.4.

Con un quarto motivo si deducono plurime violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per l'assoluta carenza della base indiziaria, in merito all'accusa di truffa commessa ai danni della Cembra Money Bank, non avendo le Autorità elvetiche superato i rilievi al riguardo mossi nell'ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte distrettuale il 24 settembre 2020, sia con riferimento alla genuinità di una lettera asseritamente proveniente dalla società "Burmed A.G." - che dovrebbe contenere una dichiarazione testimoniale sui rapporti fra l'estradanda e la predetta società - sia in relazione all'attendibilità del suo contenuto, peraltro non tradotto, sebbene fosse stato considerato rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta estradizionale, con la conseguente radicale inutilizzabilità delle informazioni in tal modo acquisite.

Analoghe doglianze vengono prospettate con riferimento all'omessa indicazione di quali - fra i conti correnti attribuiti all'estradanda - sarebbero stati oggetto di verifica da parte delle Autorità elvetiche, nonché in merito alla mancata esibizione della documentazione che la stessa avrebbe falsificato allo scopo di ottenere un finanziamento dal predetto istituto bancario, tenuto conto della circostanza che le somme asseritamente accreditate su relazioni bancarie riferibili all'estradanda non troverebbero la loro origine in quell'istituto, ma sarebbero il frutto di una "girata bancaria" originata da un non meglio identificato conto corrente intestato all'estradanda. 2.5.

Con il quinto motivo si deducono violazioni di legge in relazione all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione e vizi della motivazione in ordine all'eccezione difensiva avente ad oggetto il regime di procedibilità previsto per i reati oggetto della domanda estradizionale, trattandosi di condotte di appropriazione indebita sanzionate con pena detentiva alternativa rispetto a quella pecuniaria, per le quali non risulta essere stata presentata querela.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 aprile 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 aprile 2021 il difensore di fiducia, Avv. Vania Cirese, ha preliminarmente eccepito la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale in ragione del mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la conseguente nullità delle relative conclusioni ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa; ha altresì illustrato ampie argomentazioni in replica alle considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo sui profili di non equità del procedimento che lo Stato richiedente vorrebbe celebrare a carico dell'estradanda, in ragione del già prospettato rilievo secondo cui, allorquando ella ha fatto ritorno in Italia, non v'era alcuna autorità che stesse svolgendo attività d'indagine a suo carico; ha, infine, ribadito le già evidenziate ragioni a sostegno dell'infondatezza delle accuse mosse dall'Autorità richiedente, richiamando le conclusioni già rassegnate nel ricorso ed insistendo sul suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Manifestamente infondata deve ritenersi, in via preliminare, l'eccezione di nullità delle conclusioni formulate dal Procuratore generale, ove si consideri che, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412).

3. In ordine al primo motivo deve rilevarsi come le questioni concernenti la contestazione dell'omessa partecipazione dell'estradanda all'espletamento di taluni atti d'indagine svolti in Svizzera - il cui sistema processuale comunque prevede sanzioni di inutilizzabilità delle prove raccolte a carico della parte non presente e possibilità di ripetizione e rinnovazione dei mezzi istruttori assunti sia durante le indagini che in sede dibattimentale - debbano esser poste dinanzi alle autorità dello Stato richiedente, ove si consideri che nella documentazione trasmessa alle autorità italiane esse hanno dato conto di comportamenti della ricorrente specificamente orientati ad eludere le ricerche e le attività d'indagine svolte nei suoi confronti.

Emerge, infatti, dal complesso dei documenti inviati a sostegno della domanda estradizionale, che la difesa della ricorrente ha avuto parziale accesso agli atti istruttori del procedimento penale in corso e che, in particolare, essa è stata resa partecipe degli atti di interrogatorio, tanto da essere in possesso del verbale di audizione della consulente di un istituto di credito dinanzi alla quale l'odierna ricorrente avrebbe pacificamente ammesso i fatti a lei addebitati. Nelle informazioni supplementari trasmesse dalla Procura di Lugano in data 11 novembre 2020 si poneva altresì in risalto la circostanza che l'ufficio inquirente aveva ricevuto dalla difesa della Simbari una richiesta di presentazione per autodenunciarsi: richiesta cui peraltro non è stato dato alcun seguito, avendo la ricorrente improvvisamente abbandonato, nel medesimo torno di tempo, la residenza svizzera e rinunciato alla relativa cittadinanza, senza che tali comportamenti siano stati oggetto di comunicazioni funzionalmente idonee a renderne edotta l'autorità procedente. 3.1.

Parimenti infondato deve ritenersi, inoltre, il secondo profilo del primo motivo di ricorso, ove si consideri che, in tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 26 Cost. consente l'estradizione del cittadino quando essa sia prevista dalle convenzioni internazionali, non è vietata l'estradizione del cittadino richiesta sulla base dell'art. 6 della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva nel nostro ordinamento con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, che prevede espressamente l'estradizione dei cittadini nazionali, salva la facoltà di ogni parte contraente di rifiutarla (Sez. 6, n. 36276 del 11/10/2006, Volo, Rv. 235436).

Al riguardo, in particolare, la richiamata disposizione di cui all'art. 6 accorda alle parti contraenti la facoltà di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, per cui anche l'estradabilità del cittadino deve considerarsi la regola e non l'eccezione. Il moderno fondamento dell'estradizione, infatti, consiste .nel riconoscimento internazionale del reciproco dovere degli Stati di consegnare gli imputati e i condannati, che si trovano nel loro territorio, a quello Stato che ha il maggior interesse alla punizione del colpevole, salvo un espresso divieto preveduto dalle convenzioni internazionali.

In tal senso dispone anche l'art. 26 Cost., che consente l'estradizione del cittadino quando essa sia prevista dalla convenzione internazionale, e tale previsione è contenuta nel citato art. 6 della convenzione europea, che formula una mera facoltà di rifiuto, come tale demandata alla discrezionalità dell'organo di governo e, quindi sottratta alla deliberazione dell'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 3574 del 03/11/1986, dep. 1987, Richter, Rv. 174987; Sez. 6, n. 8458 del 21/02/2001, Congiu, Rv. 219843).

4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle doglianze enucleate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di ricorso. Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di estradizione processuale, in assenza di convenzione tra gli Stati interessati ovvero in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non debba limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma debba accertare che in essa risultino indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trandate, Rv. 277560;

Sez. 6, n. 40959 del 11/07/2013, Campos Cama, Rv. 258122; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256566). Di tale regula iuris la Corte di merito ha fatto corretta applicazione, sia disponendo l'acquisizione di documentazione integrativa, sia evidenziando - con motivazione immune da vizi e coerentemente basata sulle numerose risultanze offerte dall'ampia disamina del contenuto del materiale informativo trasmesso dallo Stato richiedente - come l'autorità giudiziaria elvetica abbia individuato l'esistenza nei riguardi della ricorrente di plurimi elementi indiziari in ordine a ciascuno dei reati che le vengono addebitati, atteso che dalla documentazione avente ad oggetto le movimentazioni relative ai conti correnti bancari di Silvio Graffato e Adriana Schnyder sono emerse rilevanti distrazioni in danno dei rispettivi patrimoni, attraverso bonifici effettuati per somme di denaro accreditate su conti riferibili alla ricorrente, ovvero alla nipote, nell'arco temporale ricompreso tra il 26 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2019 (per il Graffato) e in quello ricompreso fra il 17 giugno 2016 e il 15 ottobre 2019 (per la Schnyder).

La decisione impugnata, inoltre, ha puntualmente esaminato e disatteso le obiezioni difensive, ponendo in evidenza sulla base dei riscontri documentali ivi richiamati:

a) che la ricorrente, in qualità di curatrice dei predetti pupilli (entrambi totalmente incapaci di discernimento), possedeva il diritto di firma sui loro conti e si occupava personalmente dei relativi pagamenti;

b) che sono emerse transazioni sospette nei movimenti relativi ai conti bancari dei due pupilli, con rispettive operazioni di accredito e addebito di somme di denaro provenienti direttamente dai loro conti;

c) che l'unica persona in grado di operare su tali conti era proprio la ricorrente, nella sua qualità di curatrice, e che alcuna valida giustificazione era emersa a sostegno dei relativi spostamenti di somme;

d) che nel corso di un appuntamento fissato dalla collaboratrice di un istituto bancario in data 18 ottobre 2019, a seguito dell'accertamento, in data 16 ottobre 2019, di una anomala registrazione in uscita di somme di denaro dal conto del Graffato in favore di altro conto bancario nella disponibilità dell'odierna ricorrente, costei ha ammesso di essersene appropriata per difficoltà finanziarie personali e di voler provvedere alla loro restituzione, facendo perdere, tuttavia, le sue tracce, dopo che i funzionari della banca le avevano suggerito di presentarsi spontaneamente presso un ufficio di Polizia per autodenunciarsi;

e) che su un conto bancario del Graffato sono state accreditate dalla Simbari somme in parte derivanti da un prestito da lei fraudolentemente ottenuto qualche giorno prima da altro istituto di credito ("Cembra Money Bank"), producendo sia documentazione bancaria artefatta per far apparire la propria solvibilità finanziaria, sia buste paga fittizie di una società ("Burmed AG") che non aveva mai avuto la ricorrente alle sue dipendenze;

f) che l'eventuale rimborso, peraltro in forma parziale, di somme precedentemente distratte non esclude la configurabilità dei reati oggetto d'indagine. Le ragioni di doglianza al riguardo formulate dalla ricorrente si traducono in non consentite censure di fatto, in quanto volte ad offrire una ricostruzione diversa, o alternativa, dell'intera vicenda oggetto del petitum estradizionale, sollecitando apprezzamenti di merito - sulla ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento in corso presso le competenti autorità dello Stato richiedente e sulla consistenza dei correlativi elementi di prova - che alcun ingresso possono trovare in questa Sede, ove si consideri, alla luce del richiamato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, che nel corso della procedura estradizionale non è consentito entrare nel merito della validità e della idoneità delle accuse formulate dalle autorità dello Stato richiedente o rivalutare, addirittura, gli elementi probatori già apprezzati, ovvero ancora in corso di verifica, nell'ambito del procedimento estero.

5. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il residuo profilo di doglianza attinente all'evocata omissione della verifica in merito alla sussistenza della condizione di procedibilità per i reati oggetto del petitum estradizionale, atteso che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, l'eventuale mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla convenzione europea di estradizione, la quale non prevede, fra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (da ultimo v. Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Svizzero, Rv. 278456).

6. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen