Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28031/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28031/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28031/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento impugna la sentenza del Tribunale di Rovereto del 22 dicembre scorso, che ha applicato a Jimmj Di Bernardo la pena per il delitto di calunnia, riconoscendogli attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, nonché applicandogli un'ulteriore riduzione di pena per la ravvisata attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 28031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rientrano in tale categoria normativa - esemplificano le Sezioni unite, con citazione dei relativi precedenti di legittimità - la pena applicata in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23, cod. pen.; la pena-base inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito in continuazione; la pena applicata ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in misura inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; la mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace; oltre, ovviamente, ai casi di scuola dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa o dell'irrogazione di una pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e viceversa.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione risarcimento per errore giudiziario commutazione della pena azione civile risarcimento per atto illecito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento nel procedimento a carico di Di Bernardo Jimmj, nato a Riva del Garda il 03/03/1993 avverso la sentenza del 22/12/2020 del Tribunale di Rovereto; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con restituzione degli atti al giudice di merito.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento impugna la sentenza del Tribunale di Rovereto del 22 dicembre scorso, che ha applicato a Jimmj Di Bernardo la pena per il delitto di calunnia, riconoscendogli attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, nonché applicandogli un'ulteriore riduzione di pena per la ravvisata attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen..

2. L'autorità giudiziaria ricorrente deduce l'illegalità della pena così determinata, rilevando come il giudizio di bilanciamento tra circostanze debba necessariamente essere complessivo e non possa essere parziale.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento della sentenza senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice emittente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso non è fondato. 1.1. Non v'è dubbio che il giudizio di comparazione tra circostanze, così come effettuato nella sentenza impugnata, non sia corretto. Secondo la disciplina dell'art. 69, cod. pen., infatti, esso ha carattere unitario e, pertanto, non è consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313). 1.2. In tema di trattamento sanzionatorio, tuttavia, l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di c.d. "patteggiamento" solamente nel caso di applicazione di una pena "illegale". 1.3. Ritiene la Corte che la pena determinata mediante un erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze non rientri nella categoria della pena illegale.

2. Sono noti al Collegio precedenti di segno contrario rispetto a quanto appena affermato (Sez. 5, n. 24054 del 23/05/2014, Restaino, Rv. 259894; Sez. 5, n. 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626), che tuttavia non persuadono e giustificano qualche riflessione ulteriore. Secondo un principio costantemente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte (sentenze n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (ciò che si verifica anche nel caso in cui la cornice edittale di riferimento sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima oppure sia stata dal giudice individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole).

Rientrano in tale categoria normativa - esemplificano le Sezioni unite, con citazione dei relativi precedenti di legittimità - la pena applicata in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23, cod. pen.; la pena-base inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito in continuazione; la pena applicata ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in misura inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; la mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace; oltre, ovviamente, ai casi di scuola dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa o dell'irrogazione di una pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e viceversa.

Esula, invece, dall'àmbito della pena illegale il trattamento sanzionatovi° che risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale di queste ultime: di qui, l'affermazione - costante nella giurisprudenza di legittimità - della generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi interni, attraverso i quali si giunge a tale risultato.

La diversa lettura che volesse far rientrare nel perimetro della pena illegale ogni pena semplicemente sbagliata, per calcolo aritmetico o per inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Titolo II del Libro I del codice penale, si porrebbe in rotta di collisione, altresì, con le ragioni dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448, cod. proc. pen., da parte della legge n. 103 del 2017, chiaramente esposte nella relazione governativa di accompagnamento al relativo disegno di legge, in cui si esprimevano un giudizio di non meritevolezza della «attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione» della sentenza di applicazione della pena, per il verificato largo esito di inammissibilità dei ricorsi, e l'intenzione dichiarata di scoraggiare i ricorsi defatigatori e di «accelerare la formazione del giudicato»'.

3. Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che, sebbene determinata attraverso un erroneo procedimento di bilanciamento delle circostanze contestate e ravvisate, la pena nello specifico applicata all'imputato risulta comunque coerente con quella prevista dalla legge per il delitto contestatogli, sia per specie che per quantità, poiché la riduzione rispetto al minimo edittale non è superiore a quella consentita per effetto dell'applicazione delle ritenute attenuanti e della diminuente di rito. Infatti, a fronte della pena della reclusione da due a sei anni, prevista dall'art. 368, primo comma, cod. pen., al Di Bernardo, con due fattispecie attenuanti e la diminuente di un terzo ex art. 444, cod. proc. pen., è stata applicata quella di undici mesi e venti giorni di reclusione. L'impugnazione, pertanto, dev'essere respinta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso, il 27 aprile 2021. Il