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Sentenza — n. 28030/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28030/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28030/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Attraverso il proprio difensore, Gianluca Pantaleoni impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 20 gennaio scorso, che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso l'ordinanza del 12 giugno 2020 del Tribunale di Pistoia, con cui era stata rigettata la sua istanza di declaratoria d'inefficacia ovvero di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, in atto nei suoi confronti in relazione ai delitti di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28030/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo è generico, se non addirittura inesatto, nell'enunciazione dei presupposti di fatto, nonché manifestamente destituito di fondamento in diritto. 2.1. Quanto al primo aspetto, il ricorrente deduce l'intervenuto decorso del termine di durata della custodia cautelare previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., quello, cioè, relativo alla fase delle indagini preliminari, rappresentando che la misura era stata applicata il 5 marzo 2020 e che, alla data del 5 giugno successivo, non era ancora intervenuto un provvedimento di definizione della fase.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reati di corruzione criminalità persistente confisca di valori patrimoniali carcerazione cautelativa sanzioni penali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pantaleoni Gianluca, nato a Lucca il 15/03/1970, avverso l'ordinanza emessa il 20/01/2021 dal Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo di Vaio, in sostituzione dell'avv. Giovanni Cantelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso il proprio difensore, Gianluca Pantaleoni impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 20 gennaio scorso, che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso l'ordinanza del 12 giugno 2020 del Tribunale di Pistoia, con cui era stata rigettata la sua istanza di declaratoria d'inefficacia ovvero di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, in atto nei suoi confronti in relazione ai delitti di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, riciclaggio ed autoriciclaggio.

2. Il ricorso propone due doglianze. 2.1. La prima attiene alla violazione degli artt. 303, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., e 83, d.l. n. 18 del 2020, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini processuali prevista da tale decreto legge si applicasse a quelli di durata delle misure cautelari, anche nel caso in cui, nel periodo considerato da quella disposizione emergenziale, non fossero previste udienze di trattazione del procedimento, collidendo tale lettura normativa con la ratio della disposizione, che era solo quella di evitare che il soggetto sottoposto a custodia potesse trarre vantaggio dalla forzata impossibilità di svolgimento dell'attività giudiziaria per effetto dell'emergenza sanitaria.

Il ricorrente chiede, pertanto, di dichiarare l'inefficacia, ora per allora, del termine di durata della misura cautelare relativo alla fase a quel momento in corso. In via subordinata, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, cit., per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizi di motivazione in punto di esigenze cautelari, particolarmente sotto il profilo dell'attualità, con richiami di giurisprudenza di legittimità. Evidenzia, in proposito, la carenza di motivazione in relazione ad aspetti significativi in tal senso, ovvero: condotta risalente e circoscritta nel tempo nonché oggettivamente irripetibile, lungo periodo di sottoposizione a misure cautelari con rispetto delle relative prescrizioni, personalità del ricorrente, intervenuta sospensione di questi dal servizio.

Quanto, invece, agli elementi valorizzati dal Tribunale, le proprietà immobiliari ritenute sproporzionate sarebbero state da costui acquistate in periodi significativamente anteriori alle condotte addebitategli, mentre le ulteriori circostanze sarebbero estranee ai fatti per cui si procede.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

2. Il primo è generico, se non addirittura inesatto, nell'enunciazione dei presupposti di fatto, nonché manifestamente destituito di fondamento in diritto. 2.1. Quanto al primo aspetto, il ricorrente deduce l'intervenuto decorso del termine di durata della custodia cautelare previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., quello, cioè, relativo alla fase delle indagini preliminari, rappresentando che la misura era stata applicata il 5 marzo 2020 e che, alla data del 5 giugno successivo, non era ancora intervenuto un provvedimento di definizione della fase.

Giova evidenziare, tuttavia, che la stessa disposizione richiamata dal ricorrente - ed esattamente da lui individuata, trattandosi di misura disposta per reati puniti con la reclusione superiore, nel massimo edittale, a sei anni - fissa il termine di durata della misura cautelare in sei mesi dall'inizio della relativa esecuzione: talché, nel caso specifico, esso sarebbe andato a scadere soltanto il 5 settembre del 2020, ben oltre, dunque, il 12 giugno precedente, data del provvedimento di rigetto dell'istanza di declaratoria d'inefficacia da parte del Tribunale di Pistoia. 2.2.

In diritto, poi, la tesi difensiva collide con il nitido tenore testuale del citato art.

83. Tale disposizione normativa, invero, non si è limitata a stabilire la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (comma 1), sì da renderne sostenibile, almeno in tesi, l'applicazione ai soli procedimenti per i quali, nel relativo periodo, fosse stata fissata un'udienza di trattazione. Il successivo comma 2, infatti, l'ha espressamente estesa ai «termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari» e, con evidente norma di chiusura, «in genere [a] tutti i termini procedurali»; per poi aggiungere, al comma 4, che «nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2, sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e [per quanto qui principalmente d'interesse] i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale».

Non può residuare alcun dubbio, dunque, sulla sospensione dei termini custodiali durante il periodo indicato dalla disciplina emergenziale. In tal senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni unite di questa Corte, che, chiamate a risolvere l'analoga questione interpretativa con riferimento ai termini di prescrizione, hanno comunque evidenziato, «a scanso di equivoci», come il secondo comma dell'art. 83 sospenda, «senza distinzione, tutti i termini procedurali, purché gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). 2.3. Inammissibile si presenta anche la subordinata questione di costituzionalità di tale disciplina, e non solo perché meramente reiterativa di quella rassegnata al Tribunale e da quest'ultimo correttamente risolta. Prim'ancora, infatti, va osservato come essa risulti irrilevante ai fini della decisione, non potendo escludersi - ed anzi dovendo ragionevolmente ritenersi, per quanto detto dianzi - che l'anzidetto termine di fase della durata della misura cautelare non fosse decorso, pur senza l'aggiunta del tempo di sospensione disposto dal citato art.

83. Ciò premesso, merita comunque d'esserne ribadita la manifesta infondatezza, per le ragioni già compiutamente esposte nell'ordinanza impugnata, limitandosi il Collegio ad aggiungere che le stesse trovano il più autorevole avallo nelle considerazioni già espresse dalla Corte costituzionale con riferimento all'analoga previsione riguardante i termini di prescrizione dei reati: la sospensione di questi ultimi, infatti, quale conseguenza dell'ostacolo all'esercizio dell'attività giudiziaria posto dal diffondersi dell'epidemia da covid- 19, è stata ritenuta giustificata dal Giudice delle Leggi, sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, in ragione anche della durata contenuta, per la finalità di tutela del bene della salute collettiva, garantito dall'art. 32, primo comma, Cost., allo scopo di contenere il rischio di contagio in un eccezionale momento di emergenza sanitaria, con esclusione, dunque, del rischio di abuso del potere legislativo (sentenza n. 278 del 2020).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risolvendosi nella doglianza di mancata od inadeguata considerazione di alcune circostanze di fatto, tali - secondo la difesa ricorrente - da incidere sull'esistenza di attuali esigenze cautelari: si tratta, infatti, di tipica questione di valutazione delle emergenze di fatto e delle risultanze probatorie, che è riservata al giudice di merito ed esula dal sindacato consentito alla Corte di cassazione. In questa sede, pertanto, è sufficiente rilevare che la valutazione compiuta dal Tribunale non presenta vizi logici evidenti, rivelandosi, anzi, del tutto ragionevole la preminenza da esso assegnata a circostanze obiettivamente sintomatiche di concrete ed attuali esigenza di cautela (propositi minatorii del ricorrente nei riguardi dei colleghi, manifestata intenzione di munirsi di attestazioni sanitarie di favore, ingente importo complessivo delle somme da lui movimentate, sospensione dal servizio solo temporanea e legata esclusivamente alle vicende del processo).

4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze rassegnate, si stima equo fissare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e