Sentenza — n. 28027/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Pavia ha applicato a Dellahi Abderrazak la pena di un anno e dieci mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illecita di 26 grammi di cocaina). Con la sentenza è stata disposta la confisca del denaro in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in ordine alla verifica della sussistenza della volontà del ricorrente di definire il processo con il patteggiamento, non essendo stato spiegato in sentenza né se la richiesta sia stata presentata dallo stesso imputato e neppure se questi l'abbia ratificata.4 2.2. Con il secondo motivo si deduce la illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro disposta in assenza della prova della sua provenienza delittuosa.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dellahi Abderrazak, nato in Marocco il 15/11/1993 avverso la sentenza emessa il 05/11/2020 dal Tribunale di Pavia; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pavia ha applicato a Dellahi Abderrazak la pena di un anno e dieci mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illecita di 26 grammi di cocaina). Con la sentenza è stata disposta la confisca del denaro in sequestro.
2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in ordine alla verifica della sussistenza della volontà del ricorrente di definire il processo con il patteggiamento, non essendo stato spiegato in sentenza né se la richiesta sia stata presentata dallo stesso imputato e neppure se questi l'abbia ratificata.4 2.2. Con il secondo motivo si deduce la illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro disposta in assenza della prova della sua provenienza delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto al secondo motivo .
2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso, avendo il Tribunale chiarito che l'imputato presente presentò la richiesta di definizione del processo con applicazione di pena. Nulla di specifico è stato dedotto.
3. E' invece fondato il secondo motivo. 3.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina). Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena. 3.2. A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato. La sentenza è silente e deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia. Così deciso in Roma, il