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Sentenza — n. 28026/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28026/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28026/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nuccio Antonino, nato a Palermo il 16/08/1982 avverso la sentenza emessa il 21/05/2020 dal Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28026/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 Tribunale di Palermo ha applicato a Nuccio Antonino la pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena aiuto all'evasione di detenuti remissione della pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nuccio Antonino, nato a Palermo il 16/08/1982 avverso la sentenza emessa il 21/05/2020 dal Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Palermo ha applicato a Nuccio Antonino la pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione; le parti avevano concordato di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria e sul punto non sarebbe stato motivato alcunchè.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è fondato.

2. La Corte di Cassazione ha già chiarito in materia di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen., che allorché le parti abbiano concordato una sanzione sostitutiva della pena detentiva, l'omessa applicazione del giudice comporta la nullità della sentenza di patteggiamento, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio (Sez. 5, n. 40198 del 29/05/2018, Kola, Rv. 273798; sul tema anche Sez. 5, n. 29396 dell'11/06/2019, Amrous Rv. 276911). La richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 18136 dell'11/04/2012, Figgini, Rv. 253770).

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione dell atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 marzo 20