Sentenza — n. 28025/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Venezia ha applicato nei confronti di Morina Kastriot e Morina Dardan rispettivamente la pena di un anno di reclusione e di otto mesi di reclusione in ordine ai reati rispettivamente contestati. Ad entrambi gli imputati è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 165 cod. pen; Sentenza — n. 28025/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo, quanto all'imputato Morina Kastriot, violazione di legge in relazione all'art. 165, comma 2, cod. pen.; l'imputato avrebbe già beneficiato della sospensione condizionale della pena con sentenza del Tribunale di Venezia del 03/07/2014, divenuta irrevocabile il 04/11/2014, e dunque la nuova sospensione della pena avrebbe dovuto essere condizionata ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza emessa il 22/08/2020 dal Tribunale di Venezia nel procedimento nei riguardi di Morina Kastriot, nato in Kosovo il 18/12/1985 e Morina Dardan, nato in Kosovo il 30/01/1987; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Alfredo Viola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia ha applicato nei confronti di Morina Kastriot e Morina Dardan rispettivamente la pena di un anno di reclusione e di otto mesi di reclusione in ordine ai reati rispettivamente contestati. Ad entrambi gli imputati è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo, quanto all'imputato Morina Kastriot, violazione di legge in relazione all'art. 165, comma 2, cod. pen.; l'imputato avrebbe già beneficiato della sospensione condizionale della pena con sentenza del Tribunale di Venezia del 03/07/2014, divenuta irrevocabile il 04/11/2014, e dunque la nuova sospensione della pena avrebbe dovuto essere condizionata ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Dalla lettura del verbale di udienza del 22/08/2020 emerge che la richiesta di applicazione della pena fu subordinata per entrambi gli imputati alla sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha già chiarito che la sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa, all'imputato che ne abbia già usufruito, la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11611 del 27/01/2020, Serpillo, Rv. 278632) Si è spiegato che qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere- dovere di verificare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio.
Ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso (Sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Motta, Rv. 252462). Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, quanto alla posizione di Morina Kastriot con trasmissione deli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Ro