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Sentenza — n. 28024/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28024/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28024/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, ritenuta inammissibile l'opposizione, ha disposto con decreto l'archiviazione della notizia di reato contro ignoti avente ad oggetto i delitti di cui agli artt. 328 e 635 cod. pen. L'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché generica, non essendo stati indicati l'oggetto delle investigazioni suppletive e neppure i relativi elementi di prova; l'opponente si sarebbe limitato a chiedere l'acquisizione di "tutta la documentazione" ed a contestare la legittimità di una serie di atti ammnistrativi.2.

Regesto Legislator

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art. 410 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28024/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è innanzitutto inammissibile per non essere stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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documenti mancanti assunzione di prove a titolo cautelare allegazioni insufficientemente motivate procedimenti e rimedi accessori opposizione offerta di prova documentale

Disposizioni normative citate

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art. 410 bis cod. proc. pen
1.11 ricorso è innanzitutto inammissibile per non essere stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rossi Michele, nato a Grosseto il 16/04/1969 avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto il 26/06/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, ritenuta inammissibile l'opposizione, ha disposto con decreto l'archiviazione della notizia di reato contro ignoti avente ad oggetto i delitti di cui agli artt. 328 e 635 cod. pen. L'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché generica, non essendo stati indicati l'oggetto delle investigazioni suppletive e neppure i relativi elementi di prova; l'opponente si sarebbe limitato a chiedere l'acquisizione di "tutta la documentazione" ed a contestare la legittimità di una serie di atti ammnistrativi.2.

Ha proposto ricorso per cassazione Rossi Michele articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione; si afferma che l'atto di opposizione fosse sufficientemente specifico ed aveva ad oggetto la richiesta di acquisizione "della documentazione presso gli uffici competenti relativa alla improvvisa cessazione della fornitura elettrica". Il Giudice avrebbe errato per non essersi limitato a valutare, ai fini della ammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione, la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti ma avrebbe compiuto una non consentita valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è innanzitutto inammissibile per non essere stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen.

2. Sotto altro profilo, se è vero che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare solo la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda - e, quindi, l'idoneità degli atti di indagine richiesti ad incidere sulle risultanze acquisite - senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione richiesta, è altrettanto vero che l'opposizione - ed il successivo ricorso per cassazione devono essere formulate in modo da far emergere la rilevanza, la pertinenza dell'atto di indagine che si sollecita rispetto al reato per cui si procede. Nel caso di specie, sia l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia il ricorso in esame rivelano la loro valenza generica, meramente esplorativa, sostanzialmente volta a contrastare il criterio di giudizio compiuto dal Pubblico Ministero sugli atti di indagine compiuti e non, invece, ad indicare temi investigativi ulteriori ovvero a specificare quali documenti avrebbero dovuto essere acquisiti.

3. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se i motivi, come nel caso di specie, si limitano ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale sono previsti e ammessi, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deci