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Sentenza — n. 28023/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28023/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28023/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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È impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 23/10/2020 che, su appello del PM avverso l'ordinanza del gip del Tribunale di Patti del 17/3/2020 di rigetto della richiesta di misura cautelare per carenza di gravi indizi, disponeva gli arresti domiciliari nei confronti dì Antonio Paterniti Isabella e Roberto Sindoni per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (capo a della rubrica) e di Andrea Paterniti Isabella per il reato di corruzione per atti contrari doveri di ufficio (capo b della rubrica). Roberto Sindoni all'epoca dei fatti era sindaco del Comune di Capo d'Orlando.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28023/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Tali esigenze sono state ritenute sussistenti nonostante da maggio 2016 il ricorrente sia cessato dalla carica pubblica.è del tutto assertiva l'affermazione, basata su due intercettazioni, secondo cui il ricorrente risulterebbe essere punto di riferimento per una delle fazioni politiche operanti nel Comune di Capo d'Orlando. Non si tratta, comunque, di una condizione tale da rendere di per sé probabile la commissione di reati. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione per quanto riguarda l'applicazione del "braccialetto elettronico" in quanto il PM aveva chiesto solo l'applicazione del divieto di cui all'articolo 284, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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decreto di rinvio a giudizio procedimento penale pendente indennizzo per carcerazione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale pena privativa della libertà azione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Paterniti Isabella Andrea nato a Sant'Agata Di Militello il 08/08/1981 Paterniti Isabella Antonio nato a Castell'Umberto il 28/07/1953 Sindoni Roberto Vincenzo nato il 15/07/1962 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del Trib. Libertà di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette/sentite le conclusioni del PG Alessandro Cimmino Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio, per il ricorso di Paterniti Isabella Andrea, limitatamente al capo b), e il rigetto nel resto.

Conclude per il rigetto dei ricorsi di Paterníti Isabella Antonio e Sindoni. Uditi L'avvocato Francesco Pizzuto in difesa di Paterniti Isabella Andrea e Paterniti Isabella Antonio si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Paola Balduccì in difesa di Paterniti Isabella Antonio in riferimento alle esigenze cautelari, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. L'avvocato Giulia Bongiorno in difesa di Paterniti Isabella Andrea chiede l'annullamento della sentenza. ., L'avvocato Carmelo Occhiuto in difesa di Sindoni insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 23/10/2020 che, su appello del PM avverso l'ordinanza del gip del Tribunale di Patti del 17/3/2020 di rigetto della richiesta di misura cautelare per carenza di gravi indizi, disponeva gli arresti domiciliari nei confronti dì Antonio Paterniti Isabella e Roberto Sindoni per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (capo a della rubrica) e di Andrea Paterniti Isabella per il reato di corruzione per atti contrari doveri di ufficio (capo b della rubrica). Roberto Sindoni all'epoca dei fatti era sindaco del Comune di Capo d'Orlando.

Antonio Paterniti Isabella e Andrea Paterniti Isabella erano imprenditori attivi nel settore della gestione dei rifiuti, nel quale operano con varie società. 1.1. Con il capo a si contesta l'affidamento in favore della Gilma S.r.l. (facente capo ai Paterniti) del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in Capo d'Orlando con ordinanze contigibili e urgenti, con superamento del periodo massimo consentito dalla legge. In cambio di tali affidamenti, ritenuti irregolari, Sindoni era retribuito con circa 137.000 C mascherati quale sponsorizzazione in favore della società di basket da lui gestita di fatto.

Tali affidamenti erano cessati nel settembre 2016 1.2. Con il capo b si contesta l'assegnazione del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati per lo stesso Comune negli anni 2016, 2017 e 2018 mediante contratti annuali stipulati senza il rispetto delle regole di evidenza pubblica; la relativa attività amministrativa era posta in essere da Michele Gatto, responsabile dell'area manutenzione e lavori pubblici del Comune di Capo d'Orlando. In questo caso il prezzo della corruzione era individuato in una somma superiore a 58.000 C il cui versamento era avvenuto tramite pagamenti di prestazioni in realtà inesistenti da parte di società facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale in favore della società di ingegneria Kompass engineering S.r.l., facente capo al Gatto (per il quale, si precisa, il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi di commissione del fatto, escludendo invece le esigenze cautelari).

2. Il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo sussistere tutte le irregolarità amministrative in questione, aveva escluso la gravità degli indizi dei reati ipotizzati dall'accusa in quanto, in assenza di prova diretta dell' accordo corruttivo, riteneva impossibile dimostrare un rapporto sinallagmatico tra l'attività amministrativa e i presunti pagamenti effettuati nei modi riportati. i Il Tribunale, invece, giungeva a conclusioni opposte per le ragioni che seguono:

3. Il reato di cui al capo a. 3.1. Nel luglio 2013, considerata la programmata interruzione del servizio dell'ente ATO1 per la gestione della raccolta dei rifiuti in un gruppo dì Comuni della provincia di Messina, era stata costituita una cosiddetta area di raccolta ottimale (ARO) tra i Comuni di Capo d'Orlando, Capri Leone, Ficarra, San Salvatore di Fitalia e Terranova per predisporre le condizioni di un servizio comune per la raccolta dei rifiuti indicendo poi una gara per l'affidamento della relativa gestione. Nell'attesa della realizzazione di tale nuova modalità di esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti, veniva predisposto il servizio temporaneo, per sei mesi.

Quindi, sulla scorta di una indagine di mercato avviata il 27 settembre 2013, con invito per sei aziende a presentare un'offerta, il 30 settembre 2013 il Comune di Capo d'Orlando aveva affidato il servizio alla società Gilma s.r.I., facente capo ad Antonio Paterniti Isabella. 3.2. Tale servizio temporaneo era prorogato cinque volte dal sindaco Sindoni mediante ordinanze contingibili e urgenti in violazione del termine di diciotto mesi previsto di cui all'art. 191 del D.Igs. n. 152 del 2006; le condizioni di necessità che le giustificavano risultavano poste in essere artificiosamente in quanto nel contempo si ostacolava la gara per l'affidamento del servizio da parte del gruppo dei Comuni consorziati A fronte di tale proroga indebita del servizio, sono stati rilevati flussi finanziari per C 137.000 attraverso pagamenti in favore della Orlandina basket s.r.I., di cui sindaco aveva parte delle quote e, soprattutto, la gestione di fatto.

Si trattava di versamenti per apparenti sponsorizzazioni e contratti pubblicitari che provenivano o direttamente dalla Gilma S.r.l. o dalle Multiecoplast S.r.l. e New Eco S.r.l., facenti capo alla medesima proprietà. 3.3. In vario modo, il Tribunale chiariva la insussistenza di tali prestazioni pubblicitarie e, quindi, l'assenza di una effettiva causale dei versamenti: il direttore del marketing della società sportiva escludeva di aver sottoscritto tali contratti di sponsorizzazioni e dalla verifica di fotografie e riprese video degli eventi sportivi cui partecipava la Orlandina basket non risultava effettuata alcuna pubblicità per gli sponsor.

Inoltre, il Tribunale rilevava come in corrispondenza dei pagamenti effettuati in favore della squadra sportiva da parte delle altre società, queste ultime fossero beneficiarie di versamenti non giustificati da parte della Gilma s.r.l.. Più in particolare, si rilevava che in occasione di pagamenti del Comune di Capo d'Orlando in favore della Gilma, quest'ultima versava denaro senza causale apparente alla New Eco S.r.l. la quale, a sua volta, pagava le presunte 47' sponsorizzazioni. Ulteriormente significativo era, poi, che la attività di sponsorizzazione non proseguiva dopo il luglio 2015, ovvero proprio nel momento nel quale veniva meno l'affidamento del servizio in favore della Gilma S.r.l. 3.4.

Alla luce di queste circostanze, il Tribunale approfondiva il tema delle modalità di selezione dell'impresa affidataria, modalità sicuramente mirate a favore di Paterniti Isabella perché gli inviti erano stati rivolti oltre che alla Gilma S.r.l., unica che aveva risposto positivamente, alla Multiecoplast, che era socìetà facente capo alla stessa famiglia, e ad altre società, che, però, non avevano neanche risposto, evidentemente in quanto operavano in diversi contesti territoriali, indice di scarso interesse alla partecipazione. Peraltro, nello stesso periodo i Paterniti procedevano a una temporanea cessione di quote della Gilma, ritenuta presumibilmente uno stratagemma finalizzato a non risultare formalmente interessati all'operazione.

Nello stesso periodo, anche in altri comuni in attesa di realizzazione dell'ARO (Capri Leone, Ficarra, Torrenova) il servizio temporaneo era stato affidato alla Multiecoplast, quindi comunque alla medesima famiglia. 3.5. Il servizio era prolungato perché nei contempo si allungavano i tempi per il nuovo affidamento in quanto, come anticipato, vi furono atteggiamenti ostruzionistici da parte del rappresentante del Comune di Capo d'Orlando nonché del responsabile unico del procedimento, ovvero l'ingegner Michele Gatto, funzionario coinvolto nella vicenda del capo b.

In particolare, dopo un inizio della gara il 5 agosto 2015, il servizio era affidato soltanto nel giugno 2016 e il contratto sottoscritto nel marzo 2017. Vero che tale nuova gara fu vinta sempre da una società della stessa famiglia ma vi era un chiaro interesse alla prosecuzione del servizio urgente perché vi era una maggior tariffa tale da portare un notevole vantaggio economico.

4. Il reato di cui al capo b). 4.1. Il 10 novembre 2015 il consorzio COMIECO, che curava il riciclo di carta e cartone, aveva informato i Comuni consorziati che non avrebbe potuto gestire la convenzione cd out. Per tale ragione, quanto al Comune di Capo d'Orlando, il 24 dicembre 2015 una delibera della giunta municipale su proposta del sindaco affidava tale attività di riciclo Mia Niem S.r.l., impresa indicata dalla Gilma s.r.l. Il contratto relativo era stato firmato 1'8 gennaio 2016 dal rappresentante della società e dall'ingegnere Gatto (per conto del Comune), con durata annuale, poi prorogata per il 2017.

Il Tribunale rilevava - l'anomalia della individuazione della società su indicazione della Gilma s.r.l., l'anomalia dell'affidamento del servizio senza indagini di mercato e della prosecuzione anche per il 2018 senza stipulazione di atto scritto. - Il collegamento della stessa Niem s.r.l. con la famiglia Paternítí Isabella, con la particolarità di alcune cessioni di quote alla società Nautilus s.r.l. in corrispondenza della delibera della giunta municipale. - Gli evidenti flussi finanziari non giustificati se non con la retribuzione per tale affidamento.

Difatti il funzionario Michele Gatto risultava socio di maggioranza della società Kompass Engineering s.r.I., società di progettazione, che emetteva fatture per oltre 90.000 € per attività collegate ai lavori presso lo stabilimento di via Pietra di Roma, Torrenova, risultato appartenere alla Multiecoplast s.r.I., facente capo alla famiglia, pur senza reale giustificazione. Le attività di progettazione non avevano riscontro, vi era differenza temporale tra le stesse e la loro fatturazione e, comunque, i pagamenti erano effettuati da società diverse da quella beneficiaria delle attività do progettazione.

Ciò avvalorava la tesi che si offrisse copertura a pagamenti indebiti.

5. A fronte della gravità degli indizi a carico anche di Gatto, le esigenze cautelari venivano ritenute sussistere per i due imprenditori, tuttora attivi nel settore, nonché per il sindaco che, ancorché cessato dalla carica, sulla scorta di quanto emerso in una intercettazione del 2019, risultava ancora attivo nel contesto politico. Perciò, come si è detto, il Tribunale disponeva gli arresti domiciliari.

6. ricorso nell'interesse di Roberto Sindoni 6.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nel giudizio sulla gravità degli indizi. L'ordinanza non considera gli argomenti del primo giudice nè tiene conto degli argomenti della difesa e della relativa produzione documentale. In particolare: l'emergenza sanitaria aveva giustificato nella generalità dei Comuni siciliani la prosecuzione dell'affidamento dei servizi in questione mediante ordinanze contingibíli e urgenti. La mera coincidenza temporale tra pagamenti e presunte ordinanze illegittime non è sufficiente a giustificare il patto corruttivo, considerato che non è vero che vi fosse coincidenza tra fine dei servizi affidati e fine della sponsorizzazione in quanto l'attività della società di gestione dei rifiuti è proseguita fino a settembre 2016.

I tempi per la individuazione del contraente non sono affatto sospetti in quanto la brevità dei termini per le attività di individuazione del gestore erano imposti dalla rapida successione di leggi regionali e ordinanze del presidente della Regione. Solo il 27 settembre 2016 era stato reso noto che i consorzi ATO non avrebbero più potuto svolgere il servizio, ciò creando la necessità dell'immediata ricerca di una soluzione alternativa. Era del tutto equivoco il dato della presunta inerzia del sindaco del Comune di Capo d'Orlando non considerando che anche gli altri sindaci del medesimo territorio erano stati sollecitati ad intervenire e, quindi, la sola amministrazione di Capo d'Orlando non era in grado di condizionare i tempi di approvazione della gara. - Non si è considerata la documentazione offerta con le memorie quanto ad essere stata sponsorizzata la Orlandina basket per cifre ben maggiori e con le medesime scadenze temporali anche da altre società; tali vicende erano collegate alla necessità di fondi per partecipare al campionato di serie A negli anni 2014/2015 6.2.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Tali esigenze sono state ritenute sussistenti nonostante da maggio 2016 il ricorrente sia cessato dalla carica pubblica.è del tutto assertiva l'affermazione, basata su due intercettazioni, secondo cui il ricorrente risulterebbe essere punto di riferimento per una delle fazioni politiche operanti nel Comune di Capo d'Orlando. Non si tratta, comunque, di una condizione tale da rendere di per sé probabile la commissione di reati. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione per quanto riguarda l'applicazione del "braccialetto elettronico" in quanto il PM aveva chiesto solo l'applicazione del divieto di cui all'articolo 284, comma 2, cod. proc. pen.

7. Ricorso nell'interesse di Antonio Paterniti Isabella. 7.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la omessa esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. La difesa aveva contestato sia la presunta illegittimità dei provvedimenti di proroga del servizio di gestione dei rifiuti in favore della Gilma S.r.l. per il periodo dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016, sia il presunto meccanismo di sponsorizzazioni false da parte del gruppo di società facenti capo al ricorrente in favore della Orlandina basket.

Agli argomenti erano uniti documenti di conferma. Vi è stata, quindi, la dimostrazione della regolarità della prosecuzione dell'affidamento della gestione dei rifiuti con ordinanze contingibili urgenti anche oltre il limite di legge, come si comprende dall'essere stata adottate ordinanze del tutto simili in altri Comuni siciliani.Quanto alla legittimità della ordinanza extra ordinem adottata dal Sindaco di Capo d'Orlando per la individuazione del gestore, è intervenuta la sentenza 2610 del 2015 della quinta sezione del Consiglio dì Stato che espressamente rileva che la esigenza di garantire la continuità del servizio di prima necessità giustificava la adozione della forma della ordinanza contingíbile e urgente in attesa della definizione della procedura di gara.

La situazione eccezionale era dovuta al grave ritardo di molti ARO nell'intero territorio siciliano e questo consentiva di superare il presupposto della temporaneità del servizio. 7.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Sostanzialmente si duole della violazione del diritto di difesa perché mentre i motivi di appello del pubblico ministero non ipotizzavano alcun collegamento fra le vicende di cui al capo a e la vicenda di cui al capo b, ciò invece ha fatto il Tribunale del riesame sviluppano argomenti sui quali la parte non è stata posta in grado di difendersi.

Terzo motivo: vizio dì motivazione quanto alle esigenze cautelari. Segnala la risalenza nel tempo dei fatti, la mancata individuazione di effettive esigenze cautelar', la mancata individuazione di vicende concrete che possano essere indicative del pericolo di nuove condotte. Nessuna delle imprese riconducibili alla famiglia del ricorrente opera più nel settore dei rifiuti nella data area territoriale. Con motivi nuovi rileva, quanto al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che il Tribunale fonda la loro attualità e concretezza su elementi generici.

8. Ricorso nell'interesse di Andrea Paterniti Isabella. 8.1. Primo motivo: si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la omessa esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. La difesa aveva presentato argomenti e i documenti a fondamento sia per quanto riguarda la presunta irregolarità della delibera n. 347 del 2015 di affidamento del servizio, sia per quanto riguarda la presunta apparenza delle prestazioni e quindi dei pagamenti in favore della Kompass engineering S.r.l..

Al riguardo non vi è stata alcuna valutazione. In particolare, aveva rappresentato: - non risulta alcun ruolo del ricorrente per quanto riguarda la fase di formazione della volontà dell'ente al fine di affidare e prorogare il servizio. - Il ricorrente aveva dimostrato che la società NIEM S.r.l. aveva operato sulla scorta di regolari contratti nonostante il capo di imputazione riferisse di una gestione in spregio delle regole di evidenza pubblica. - Aveva dimostrato che vi era stata richiesta di un preventivo ad altre due società che avevano risposto con proposte non convenienti.- Erano state presentate plurime ordinanze analoghe adottate da Comuni siciliani per dimostrare che non si trattasse affatto di una gestione anomala ma di una prassi diffusa in quella Regione. - Parte delle ordinanze erano state notificate anche alla Procura della Repubblica di Patti, ciò dimostrando che si trattava di una prassi già a conoscenza di quell'ufficio. - Il Consiglio di Stato, con sentenza 2610 del 2015, ha ritenuto corrette le ordinanze emesse dal Comune di Capo d'Orlando ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza. - Si considerano i costi sostenuti per i servizi fatturati dalla Niem S.r.l. ma si omette di utilizzare i dati relativi ai maggiori costi proposti dalle altre ditte.

Peraltro è del tutto falso sostenere che la delibera abbia prodotto un danno patrimoniale in quanto il costo unitario del servizio è identico a quello precedente trovando ragione le differenze di costi semplicemente nella diversa quantità di materiale trattato. Con il secondo motivo svolge ulteriori argomenti in tema di manifesta illogicità della motivazione quanto alle valutazioni esigenze cautelari. - Viene valutata come indicativo del pericolo di recidiva la vicenda di cui al capo a pur essendo stata negata la partecipazione del ricorrente - del tutto genericamente si indica la possibilità di rapporti con l'attuale consiglio comunale considerato che, peraltro, il ricorrente si è dimesso dalla sua carica di assessore.

Nell'interesse del ricorrente sono statì presentati i motivi nuovi. RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati.

1. I motivi proposti nell'interesse di Sindoni e Antonio Paterniti che attengono alla valutazione del Tribunale sulla gravità degli indizi per il reato di cui al capo a) possono essere valutati congiuntamente. 1.1. La motivazione dell'ordinanza per tale parte è gravemente carente poiché del tutto assertiva innanzitutto lì dove intende smentire le ragionevoli valutazioni del primo giudice il quale aveva considerato come, a fronte di erogazioni per sponsorizzazioni formalmente regolari, la semplice prova di tali versamenti in coincidenza temporale con le presunte ordinanze illegittime non era sufficiente a dimostrare la sussistenza dì un accordo corruttivo, in considerazione delle altre circostanze che riguardavano la scelta della modalità di gestione del servizio in questione.

Lo stesso provvedimento impugnato, poi, nel passare a ricostruire in via indiziaria tale accordo criminale, usa argomentazioni generiche e illogiche. Il Tribunale non sembra dubitare che le scelte di gestione della raccolta di rifiuti si inserissero in un contesto di emergenza, riferibile non soltanto al territorio del Comune dì Capo d'Orlando, caratterizzato dal susseguirsi di provvedimenti che rendevano necessarie scelte urgenti. Inoltre, non esclude che vi fossero le ragioni che giustificavano le sponsorizzazioni della Orlandina basket in quel particolare periodo: a pagina 16 del provvedimento, difatti, si prende atto che vi erano ragioni plausibili per cui degli imprenditori (al riguardo non smentisce il dato della difesa, ovvero che le sponsorizzazioni in quel periodo provenissero anche da altre imprese del territorio) potessero voler contribuire ad un "sogno sportivo" (come lo chiama lo stesso Tribunale che dà atto della veridicità del dato storico) qual era la partecipazione della squadra di basket di un piccolo Comune alla serie A del torneo nazionale.

Il Tribunale, invece, per smentire l'argomento della apparente legittimità del sostegno alla squadra ìn assenza di prova immediata dell'accordo corruttivo, sostiene che le fatture per prestazioni di pubblicità, non apparendo collegate a effettive prestazioni pubblicitarie, avrebbero esposto le società sponsorizzanti stesse al rischio di sanzione penale ex art. 2 Divo 74/2000; da ciò l'argomento logico (o, meglio, congetturale) che non è plausibile che le società affrontassero il rischio di contestazione di tali illeciti per il sostegno della squadra e non per la più rilevante funzione di retribuire l'assegnazione extra ordinem del servizio dei rifiuti. 1.2.

Si tratta di argomenti in sé del tutto generici per i quali manca la prospettata prova positiva che alcuna prestazione formalmente pubblicitaria vi sia stata, pur se necessaria al fine del ragionamento. Tale prova, nel provvedimento, è stata sostenuta in termini assertivi sulla scorta di dati del tutto ambigui quali l'esito della visione dei filmati reperibili su Internet nei quali non si noterebbe alcun segno di pubblicità per le aziende in questione, quasi a sostenere che ciò che non è in rete non esiste. Peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto affrontare il tema posto dalla difesa che le sponsorizzazioni alla Orlandina Basket non erano una esclusiva delle società facenti capo alla famiglia Paterniti Isabella; ma non lo ha fatto in alcun modo.

2. Escluso dallo stesso testo della ordinanza il dato della certezza dello stretto collegamento sinallagmatico tra dazioni e attività amministrativa, la motivazione invero si limita a svolgere lunghi argomenti sul carattere sospetto delle ordinanze sindacali del 10 aprile 2015, del 1° ottobre 2015 e del 31 marzo 2016 che prolungarono il servizio in favore della Gilma s.r.I.; si tratta della mera ripetizione, con una analisi del tutto eccessiva rispetto a quanto utile al fine della decisione, degli argomenti del primo giudice senza affrontare il dato di fondo posto da quest'ultimo: non solo non è sufficiente il flusso di denaro, nella data forma, per la prova assoluta dell'accordo corruttivo ma la mancanza del carattere univoco degli indizi riguarda anche le stesse anomalie della procedura: tali anomalie non risultano essere una peculiarità della gestione del Comune di Capo d'Orlando ma sono state segnalate anche per altri Comuni apparendo, fino a prova contraria, una frequente modalità per affrontare difficoltà concrete nel settore della raccolta dei rifiuti. 2.1.

La difesa, del resto, dà atto di aver prospettato in fase di contraddittorio le ragioni per ritenere scelta "normale" e non anomala il prolungamento del servizio di gestione dei rifiuti anche oltre i termini formalmente previsti per l'utilizzazione della modalità delle ordinanze contingibili e urgenti (dimostrando documentalmente come fosse prassi diffusa nei comuni siciliani all'epoca) che, quindi, non rappresenta di per sé un indice di anomalia.

3. In definitiva, sulla scorta di quale rappresentato dal provvedimento impugnato, in rapporto con quello oggetto di riforma, era certamente ragionevole temere che l'occasione della necessità dì procedere a scelte rapide rinunciando alle più onerose ma garantite forme ordinarie di scelta del contraente ben potesse facilitare scelte irregolari dei contraenti ma andavano individuati gli elementi determinanti al riguardo: la mera corresponsione di denaro per le sponsorizzazioni, non prive di giustificazioni e non provenienti solo dai Paternítí Isabella, giustificava una indagine ma non rappresentava la prova della corruzione.

La fondatezza dei motivi, quindi, impone l'annullamento dell'ordinanza che va disposto senza rinvio per due ragioni. 3.1. La prima è che, in presenza di una valutazione del primo giudice che ha ritenuto con motivazione ampia e convincente come lo stesso materiale presentasse caratteri di ambiguità rispetto a ritenere univocamente dimostrata la ragione di una sponsorizzazione e a fronte di una ordinanza che non individua ulteriori elementi significativi e si limita ad una rielaborazione, peraltro non tenendo conto degli elementi che la difesa aveva indicato per contraddire sulla richiesta del pubblico ministero, non si palesa alcuna possibilità di esito favorevole di un nuovo giudizio sul medesimo materiale già completamente esaminato. 3.2.

La seconda ragione è la palese fondatezza dei motivi di entrambi i ricorrenti riferiti alle esigenze cautelari. Lo stesso provvedimento impugnato, nel ritenere dimostrati i fatti di cui sarebbero responsabili i due indagati, riporta il momento ultimo di commissione al 2015 e non individua ulteriori condotte delittuose o sintomatici degli indicati negli anni successivi. 3.3. Per quanto riguarda Antonio Paternití Isabella il provvedimento riporta la pericolosità (sì veda pag.

47) alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale e ai rapporti "opachi" con dipendenti del Comune di Capo d'Orlando e un appartenente alla GdF. Si tratta di elementi prospettati in termini sbrigativi e generici, di palese inconsistenza, sia valutati singolarmente che complessivamente: non è stato neanche ipotizzato che l'attività di impresa della famiglia sia criminale di per sé e, quindi, non è la sua prosecuzione una prova del rischio di recidiva; né rileva la espressione di opacità dei rapporti con i dipendenti del Comune senza alcuna ulteriore specificazione.

Quanto al rapporto con un appartenente alla GdF si afferma che sarebbe finalizzato ad ottenere informazioni su questo procedimento e, quindi, non collegato al prospettato rischio di recidiva in reati finalizzati alla attività dell'impresa. In definitiva, la genericità di tale argomenti dimostra la impossibilità, in base al materiale acquisito e ampiamente valutato dal Tribunale, di sostenere attuale gravi esigenze cautelari, non essendovi alcuna seria possibilità di diversa determinazione in caso di un giudizio di rinvio. 3.4. Per il Sindoni, per la attualizzazione del pericolo di recidiva, il Tribunale fa ricorso ad un argomento del tutto irrilevante: utilizza il dato della generica partecipazione del Sindoni alle attività politiche e ad una riunione di consiglieri comunale dal quale fa derivare in termini palesemente apodittici un suo ruolo di «imprescindibile punto di riferimento per una delle fazioni politiche» e una sua capacità di «indirizzarne l'operato secondo i suoi desiderata», espressioni che non sono fondate da alcun elemento concreto e valgono quale artificio retorico per la formale attualizzazione delle esigenze cautelar'.

Né, comunque, si possono ritenere elementi determinanti, pur se ricorressero gli indizi del reato, perché il Tribunale attribuisce un carattere criminogeno alla partecipazione al dibattito politico in quanto tale essendo questa l'unica ragione indicata per un ragionevole rischio di commissione di altri reati della stessa specie. Anche in questo caso non risulta possibile alcun diverso sviluppo all'esito di un giudizio di rinvio.

4. E' poi fondato innanzitutto il motivo proposto nell'interesse di Antonio Paterniti Isabella quanto alla sussistenza di gravi indizi. 4.1. L'ordinanza impugnata afferma espressamente che, pur avendo Andrea Paterniti Isabella ruoli nelle società di famiglia "Gilma s.r.l." e la "Multiecoplast s.r.l.", non si era potuto dimostrare se avesse o meno un diretto coinvolgimento nelle scelte fondamentali delle società in questione e questo non consentiva di ritenere la sua responsabilità per la vicenda di cui al capo a. Ritiene, invece, sussistere i gravi indizi a suo carico per il reato di cui al capo b in quanto Andrea Paterniti Isabella aveva un ruolo gestione effettivo nella D&A New Energy s.r.I., essendone l' amministratore unico.

In particolare, in tale ruolo il ricorrente avrebbe partecipato alla consegna del denaro promesso a Gatto.4.2. Non è dubbio, nella ricostruzione del Tribunale, che l'accordo corruttívo, che anche per il capo b è dimostrato solo in via logica in assenza di prove dirette, si collochi nel contesto delle attività che hanno portato alla emissione della delibera del 29 dicembre 2015, attività compiuta con la partecipazione del funzionario Gatto che ha poi impegnato il Comune firmando il relativo contratto con la Niem s.r.l. L'ordinanza, difatti, alle pagg. 9 e 10, ricostruisce i passaggi relativi alle modalità con le quali il servizio del recupero carta è passato alla Niem s.r.I., considerando poi come la proprietà di questa società faccia capo alla famiglia Paterniti Isabella. 4.3.

Elemento centrale per la ricostruzione in termini di delitto della "anomalia" della assegnazione alla Mem s.r.l. è il fatto che, in stretto collegamento con tale affidamento, il Gatto sia stato beneficiario di denaro proveniente dal medesimo gruppo familiare in assenza di una effettiva causa. In particolare, la sua società di progettazione, Kompass Engineering s.r.I., riceveva pagamenti per attività in realtà mai svolte dalla citata società D&A New Energy s.r.l. amministrata da Andrea Paterniti Isabella. Al di là della valutazione sulla effettività o meno delle attività svolte da Gatto e dalla Lazzaro con la loro Kompass Engineering s.r.I., sulla quale il Tribunale sviluppa ampi argomenti, ricollegando peraltro tali pagamenti anche alle attività di presunto ostruzionismo svolto dal Gatto per ritardare l'approvazione del contratto ARO per la prosecuzione del servizio di cui al capo a, nel corpo del provvedimento manca del tutto la individuazione di una responsabilità personale di Andrea Paterniti Isabella. 4.4.

Innanzitutto, proprio il Tribunale, come detto, motiva espressamente nel senso di escludere che il ricorrente abbia avuto di per sé un diretto coinvolgimento nelle scelte delle società di famiglia cui pure partecipava. Ovvero, ha escluso che la responsabilità del ricorrente possa essere dimostrata per la sola partecipazione alle aziende di famiglia, indipendentemente da un effettivo ruolo gestionale. Ciò significa che, nel caso di specie, era necessario dimostrare una partecipazione diretta di Andrea Paterniti Isabella a quell'accordo ipotizzato in via logica che aveva portato alla conclusione del contratto con la Niem sulla scorta della delibera del dicembre 2015. 4.5.

Non è sicuramente un dato determinante l'avere il ricorrente partecipato alla successiva fase di mascheramento dei pagamenti, esecuzione di impegni indicativi di un reato già commesso (si rammenta che, in una situazione quale quella descritta nel caso di specie, la corruzione è reato consumato con l'accordo e non con il successivo pagamento effettivo di quanto promesso). L' ordinanza ìmpugnata, del resto, non attribuisce al pagamento il valore di atto di perfezionamento del reato bensì quello di prova indiziaria della partecipazione alla precedente fase di consumazione: si sostiene che, poiché il ricorrente aveva il controllo di una società che aveva pagato delle prestazioni apparenti non poteva non avere partecipato a siglare quell'accordo criminale («l'unica interpretazione dei fatti che possa dirsi coerente e logica impone di collocare l' indagato al centro dell'accordo corruttivo.

Non è seriamente ipotizzabile, infatti, che colui che ... ha sostenuto l'onere economico del pactum sceleris possa essere rimasto estraneo alla sua deliberazione E' chiaramente una mera asserzione non basata su indizi univoci. Quindi, manca completamente la indicazione di elementi significativi di una reale partecipazione del ricorrente al patto corruttívo, essendo del resto quest'ultimo ricostruito in via del tutto indiziaria mancando qualsiasi certezza su chi, se del caso, ebbe a trattare per conto della società che, in ipotesi, fu indebitamente assegnataria dei lavori.

L'avere effettuato dei successivi pagamenti, comunque giustificabili nell'ambito di attività comuni al gruppo di società, non offre alcun elemento concreto in tale senso, ribadendo ancora che proprio il Tribunale ha escluso che il semplice rapporto proprietario dei vari appartenenti alla famiglia sia prova della condivisione di scelte specifiche.

5. In conclusione, senza necessità di affrontare gli altri temi posti dal ricorso e dai motivi aggiunti, è sufficiente rilevare la totale carenza di motivazione sulla gravità degli indizi di partecipazione alla condotta tipica del reato, ovvero l'accordo criminale. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto a fronte della decisione del primo giudice che escludeva gli indizi e della rivalutazione complessiva di tutto il materiale disponibile allo stato, il Tribunale dimostra che non è possibile individuare alcun elemento concreto che possa ricollegare Andrea Paterniti Isabella all'eventuale accordo criminale essendovi solo una certamente ragionevole ipotesi sull'essere stato posto a carico della società ammi