Sentenza — n. 28021/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha prosciolto Maria Aurora Campanella dal delitto di cui al capo B), confermando per il resto la condanna della predetta in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, contestata al capo A), e al delitto di resistenza di cui al capo C), e rideterminando la pena con la riduzione per il rito abbreviato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28021/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Campanella Maria Aurora, nata il 16/02/1998 a Cesena Avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla pena per il capo A) con rideterminazione della pena complessiva e inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni inviate dal difensore, Avv. Giuseppe Ferro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha prosciolto Maria Aurora Campanella dal delitto di cui al capo B), confermando per il resto la condanna della predetta in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, contestata al capo A), e al delitto di resistenza di cui al capo C), e rideterminando la pena con la riduzione per il rito abbreviato.
2. Ha proposto ricorso la Campanella tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla corretta riduzione della pena per il giudizio abbreviato con riguardo alla contravvenzione. Sulla richiesta di riduzione della pena alla metà, la Corte non si era pronunciata, sebbene si trattasse di disposizione di favore, necessariamente applicabile nel caso in esame. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità della contravvenzione sub A), in quanto la Corte non aveva spiegato le ragioni per cui non fosse ravvisabile l'ipotesi di lieve entità, in rapporto alla natura dell'arma e agli altri elementi posti in evidenza, in particolare la giovane età e la complessiva valutazione della condotta di porto. 2.3.
Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C), in quanto non vi era attività doverosa del pubblico ufficiale, cui la ricorrente si era opposta, avendo solo tenuto una condotta semmai minacciosa o volta ad arrecare lesioni o percosse, reati peraltro non procedibili per difetto di querela.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto alla pena stabilita per la contravvenzione con rideterminazione della pena complessiva in mesi quattro e giorni quindici di reclusione e declaratoria di inammissibilità per il resto.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, contenente le conclusioni con cui si ribadiscono gli argomenti a fondamento dei tre motivi di ricorso.
5. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato in quanto la Corte, nel computare la pena per i due reati avvinti dalla continuazione, ha operato ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. un'unica riduzione nella misura di un terzo, mentre, venendo in rilievo una contravvenzione, per essa avrebbe dovuto operarsi, come era stato peraltro richiesto in sede di appello, una riduzione della metà alla luce dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 103 del 2017, riduzione da computarsi sulla quota di aumento imputabile alla contravvenzione (sul punto Sez. 1, n. 39087 del 24/5/2019, Mersini, Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 dei 27/2/2019, Selvaggio, Rv. 275772).
2. Tale motivo influisce sul capo riguardante la contravvenzione, relativamente alla quale deve dunque valutarsi il tempo trascorso ai fini della prescrizione: deve dunque prendersi atto che è decorso per intero il termine massimo, pari ad anni cinque, decorrente dal 16/3/2016, ciò che impone di annullare la sentenza impugnata in parte qua, perché il reato sub A) è estinto per prescrizione.
3. Il terzo motivo è per contro inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa della vicenda, che non si confronta con quella fornita dalla Corte sulla base di una non illogica rappresentazione del quadro probatorio, dal quale è stato desunto che la ricorrente cercò di opporsi all'azione del carabiniere Monti, che intendeva porre un freno alla condotta tenuta dalla ricorrente nei confronti dell'appuntato Nerrini, e tenne dunque in quel frangente non solo una condotta offensiva e ingiuriosa, culminata in uno sputo, ma anche aggressiva, consistita in un tentativo di testata, comportamento nel suo complesso ritenuto idoneo a connotare il contestato delitto di resistenza. A fronte di ciò le deduzioni difensive risultano volte a contestare il merito della ricostruzione, senza individuare vizi logici della motivazione.
4. Alla declaratoria di estinzione del reato sub A), segue la rideterminazione della pena per il reato sub C), che, corrispondentemente alla valutazione già operata, deve fissarsi in mesi quattro di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato sub A), perché estinto per prescrizione; dichiara il ricorso inammissibile nel resto e ridetermina la pena per il reato di resistenza di cui al capo C) in mesi quattro di reclusione. Così deciso il 25/6/2021 Il Consigliere estensore Il P dente M ss i m oi u\/cciLrellDi Giorgi Fide