Sentenza — n. 28018/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATratto a giudizio innanzi al Tribunale di Asti, Vito Parisi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata in favore del Comune di Villanova d'Asti, perché ritenuto responsabile del reato di rilevazione di segreto d'ufficio allo stesso ascritto, commesso il 13 febbraio 2015. Secondo la prospettazione accusatoria, confermata dal Tribunale, l'imputato, nella sua qualità di comandante della Polizia Municipale del Comune di Villanova d'Asti, avrebbe rivelato notizie coperte dal segreto a Demetrio Saraceno, relative, per un verso, ai colloqui intercorsi tra il sindaco, il segretario comunale e l'avvocato che seguiva il Comune, inerenti un contenzioso promosso dal Saraceno nei confronti dell'amministrazione comunale per un atto che riguardava una impresa del Saraceno; contestualmente, nella medesima occasione, avrebbe anche informato il Saraceno dei profili di irregolarità che riguardavano determinate imprese diverse da quella del suddetto, sollecitandolo ad attivare l'istituto dell'accesso agli atti, notizie poi utilizzate dal Saraceno per sporgere denunzia presso la competente Procura della Repubblica, facendo riferimento, anche a tali aspetti in fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 576 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, del 15/03/2017, Saporito, Rv. 270053). 2.2. Riportando le dette indicazioni di principio al caso di specie, emerge con evidenza il difetto di legittimazione della parte civile ricorrente per carenza di interesse. La parte civile, infatti, non può far valere l'erroneità della pronuncia sotto il profilo penale della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non potendo ritenersi quella pronuncia lesiva dei diritti e delle aspettative "civilistiche" del danneggiato, che potrà far valere in sede civile la sua pretesa risarcitoria, peraltro giovandosi delle favor probatorio garantito dalla apposita previsione di cui all'art.651 bis c.p.p. (Sez. 5, n. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, P.C. in proc.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procura Generale presso la Corte di appello di Torino 2. Comune di Villanova d'Asti, in persona del Sindaco pro -tempore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 23 giugno 2020 nel procedimento penale promosso nei confronti di Parisi Vito, nato a Genova il 28 giugno 1964 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per la reiezione del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato Alessandro Di Mauro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Asti, Vito Parisi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata in favore del Comune di Villanova d'Asti, perché ritenuto responsabile del reato di rilevazione di segreto d'ufficio allo stesso ascritto, commesso il 13 febbraio 2015. Secondo la prospettazione accusatoria, confermata dal Tribunale, l'imputato, nella sua qualità di comandante della Polizia Municipale del Comune di Villanova d'Asti, avrebbe rivelato notizie coperte dal segreto a Demetrio Saraceno, relative, per un verso, ai colloqui intercorsi tra il sindaco, il segretario comunale e l'avvocato che seguiva il Comune, inerenti un contenzioso promosso dal Saraceno nei confronti dell'amministrazione comunale per un atto che riguardava una impresa del Saraceno; contestualmente, nella medesima occasione, avrebbe anche informato il Saraceno dei profili di irregolarità che riguardavano determinate imprese diverse da quella del suddetto, sollecitandolo ad attivare l'istituto dell'accesso agli atti, notizie poi utilizzate dal Saraceno per sporgere denunzia presso la competente Procura della Repubblica, facendo riferimento, anche a tali aspetti in fatto.
2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino ha assolto l'imputato per ritenuta la particolare tenuità del fatto, revocando per l'effetto, tutte le statuizioni accessorie, comprese quelle di matrice risarcitoria. La Corte territoriale, condivise le valutazioni spese dal Tribunale in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti costitutivi del reato contestato all'imputato, avuto riguardo ad entrambi i profili in fatto della condotta allo stesso riferita, ha tuttavia ritenuto applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto si sarebbe sostanziato in "una unica condotta, puntuale e limitata", determinando conseguenze minime per l'amministrazione interessata sia perché il Saraceno, nel corso del giudizio che lo coinvolgeva, avrebbe comunque avuto contezza dei dati riferitigli dal Parisi; sia perché l'amministrazione ha avuto modo di regolarizzare la posizione delle aziende oggetto dell'altra serie di notizie riservate propalate; sia perché la precedente condanna che riguardava l'imputato, per un fatto di diffamazione, non assumeva valenza ostativa in relazione all'applicazione dell'istituto.
3. La sentenza della Corte di appello è stata impugnata dalla Procura Generale della Corte di appello di Torino e dalla parte civile, Comune di Villanova d'Asti. 3.1. Con il ricorso della parte pubblica si lamenta : - violazione di legge in relazione alla ritenuta erronea interpretazione dell'art. 131- bis cod. pen. perché la condotta contestata si sarebbe concretata in una plurima rilevazione di segreti così da escludere l'applicabilità dell'istituto sotto il versante della abitualità, secondo indicazioni ostative ulteriormente implementate dai carichi pendenti riferibili al Parisi ( che reca una condanna non ancora passata in giudicato per una truffa resa in danno del medesimo comune e risulta coinvolto in altro procedimento ancora pendente per il medesimo titolo di reato per altro fatto commesso successivamente), sia per la tenuità del danno, valutata senza considerare il pregiudizio arrecato all'immagine della pubblica amministrazione interessata; - vizio di motivazione, immediatamente contradittoria, per aver confermato le valutazioni rese in primo grado quanto ai profili oggettivi e soggettivi del reato e poi ritenuto unica la condotta realizzata dal Parisi, e integralmente carente rispetto al danno provocato, trascurando il pregiudizio intrinseco e grave per forza di cose conseguenziale alla rilevazione rispetto all'immagine e al prestigio della amministrazione interessata. 3.2.
Con il ricorso della parte civile si rilevano i medesimi vizi prospettati dalla parte pubblica sotto entrambi gli aspetti della erronea interazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, contraddittoria o assolutamente mancante, seguendo, nella sostanza, nei due motivi all'uopo prospettati, il medesimo percorso argomentativo. 3.3. Con memoria trasmessa il 7 maggio 2021 la difesa dell'imputato ha contestato le ragioni in fatto e diritto esposte dai ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, per differenti ragioni, sono entrambi inammissibili.
2. E' inammissibile il ricorso della parte civile costituita, per carenza di interesse. 2.1. Secondo il costante orientamento espresso sul tema da questa Corte, l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Lo Presti, Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv.232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899), in modo tale che dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame.
In particolare, guardando alla posizione della parte civile, è stato affermato che l'interesse della stessa all'impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare. Di talché un tale interesse può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata (Sez. U. n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, Timpani, Rv. 203093).
Il potere di impugnare, dunque, non può essere ricondotto all'art. 576 cod. proc. pen., in quanto la suddetta disciplina incontra il limite dell'interesse alla impugnazione, delimitato dal testo dell'art. 652 cod. proc pen., il quale esclude alla sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione efficacia extra penale nel giudizio civile o amministrativo di danno, in relazione all'eventuale accertamento dell'elemento psicologico. In coerenza, è stato riconosciuto pacificamente interesse ad impugnare, in capo alla parte civile, relativamente ad una sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'imputato ai fini civili o anche solo una formula di assoluzione che abbia conseguenze pratiche più favorevoli per i suoi interessi civili (Sez.
U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). Tale ipotesi, per contro, non ricorre quando, a fronte della pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un interesse giuridico dell'impugnante (Sez. 4, n. 42460 del 09/05/2018, Ielpo, Rv. 274367; Sez. 4, del 19/01/2016, Gritto, Rv. 265741; Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, T.M.F. contro B.A., Rv. 639372) il quale potrà rivolgersi al giudice civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui è stata pronunciata assoluzione, con riflessi su ambiti diversi dall'accertamento della insussistenza del fatto, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto (Sez. 3, del 30/03/2016, Santirocco;
Sez. 3, del 15/03/2017, Saporito, Rv. 270053). 2.2. Riportando le dette indicazioni di principio al caso di specie, emerge con evidenza il difetto di legittimazione della parte civile ricorrente per carenza di interesse. La parte civile, infatti, non può far valere l'erroneità della pronuncia sotto il profilo penale della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non potendo ritenersi quella pronuncia lesiva dei diritti e delle aspettative "civilistiche" del danneggiato, che potrà far valere in sede civile la sua pretesa risarcitoria, peraltro giovandosi delle favor probatorio garantito dalla apposita previsione di cui all'art.651 bis c.p.p. (Sez. 5, n. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, P.C. in proc.
Tedesco, Rv. 272838; Sez. 5, n. 45131 del 14 giugno 2019, n.m.; Sez. 5, n. 4735 del 18/07/2018, dep. 2019, n.m.). Da qui l'inammissibilità del ricorso della parte civile.
3. Il ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Torino è inammissibile perchè le relative censure, laddove non caratterizzate da marcata genericità, riposano comunque su considerazioni in diritto manifestamente infondate. 3.1. Sul versante del comportamento delittuoso abituale rivendicato dal ricorso, rileva il Collegio che, anche a sottolineare che nel caso le condotte di rilevazione ascrivibili all'imputato erano due (per la diversità delle due distinte informazioni riservate propalate nell'occasione), resta da rimarcare che tale circostanza in fatto è del tutto indifferente al fine che interessa.
Le dette condotte sono state valutate unitariamente dai giudici del merito ( non essendo stata nè formalmente contestata, nè sostanzialmente ritenuta dal Tribunale la continuazione); in ogni caso, anche l'eventuale riscontro del vincolo della continuazione non avrebbe assunto nella specie alcuna valenza ostativa quanto alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità in disamina, a fronte, a tacer d'altro, delle medesime circostanze di tempo e di luogo di realizzazione delle condotte illecite accertate (Sez. 5, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 16/03/2020, Rv. 278642, P.G. in procedimento De Angelis;
Sez. 4, n. 47772 del 25/09/2018 Rv. 274430; Sez. 5, n. 35590 del 31/05/2017, P.G. in proc. Battizocco, Rv. 270998); infine, di certo mal si attaglia alla specie l'ipotesi ostativa di cui all'ultima parte del primo comma del citato art. 131-bis, dovendosi escludere che il reato contestato si connoti strutturalmente nei termini richiesti dalla disposizione in questione e che dunque l'eventuale reiterazione dell'agire illecito nella specie riscontrato nel caso assuma rilievo sotto siffatto versante. Quanto poi alla abitualità ostativa desunta, secondo la parte pubblica ricorrente, da altri reati della medesima indole, separatamente giudicati, ascritti al Parisi, la doglianza, deve ritenersi inidonea al fine perché generica: il ricorso, infatti, trascura di precisare i termini della condotta sottesa alla condanna per truffa ( realizzata ai danni del medesimo comune costituitosi parte civile) riportata dall'imputato, precludendo alla Corte di valutare la potenzialità del dato pretermesso quanto alla effettiva sussistenza dei caratteri fondamentali che, nel caso, accomunano le due situazioni accertate.
Venuto meno tale riferimento, perde consistenza anche il coinvolgimento nell'altro procedimento per il medesimo titolo di reato evocato nel ricorso, occorrendo al fine la realizzazione di altri due illeciti oltre quello in esame (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). 3.2. Stessa sorte meritano i rilievi addotti dalla Procura ricorrente con i motivi proposti per secondo e terzo, diretti ad attingere la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla intensità del danno determinato dalle condotte in contestazione, ritenuto incompatibile con l'ipotesi normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.2.1.
I rilievi diretti a contestare la contraddittorietà e la manifesta illogicità illogicità delle valutazioni argomentative svolte nella sentenza impugnata scrutinando per un verso la riscontrata lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice nel caso violata e per altro verso la consistenza del nocumento concretamente apportato all'amministrazione interessata sono del tutto apodittici. Innanzi ad aspetti che, in tesi, si rivelano affatto inconciliabili tra loro, la ricorrente sì è limitata ad una integrale trascrizione di due momenti del motivare svolto sui temi in questione dalla Corte territoriale, senza indicare i contenuti effettivi del vizio rassegnato e, dunque, rimettendo inammissibilmente al Giudice di legittimità il compito di individuare le antinomie del detto argomentare, estraneo peraltro a profili di contraddittorietà di immediata tangibiltà. 3.2.2.
L'addotto difetto integrale di motivazione relativa alla mancata considerazione del danno all'immagine nel caso determinato al Comune di Villanova d'Asti in conseguenza dell'azione illecita ascritta all'imputato, infine, muove da un presupposto implicito errato ( quello del sistematico rilievo che occorre ascrivere, sul piano della relativa intensità, al danno all'immagine patito dall'amministrazione interessata per effetto della indebita rilevazione di notizie riservate), che ha finito per incidere sulla stessa modalità di prospettazione dell'ultima doglianza articolata con il ricorso in disamina, anche questa viziata da genericità.
Se non può dubitarsi che dalla condotta di rivelazione nel caso contestata possa essere derivato un danno all'immagine della amministrazione pubblica interessata, parimenti non è neppure controvertibile il fatto che tale danno possa anche rivestire profili di complessiva, modesta, intensità, compatibili con l'applicazione della causa di esclusine della punibilità nel caso applicata, alla luce del tenore delle notizie divulgate e del complessivo contesto di riferimento. Aspetti questi che il ricorso trascura integralmente di affrontare e precisare, svuotando di concretezza la censura proposta sul piano della lamentata pretermissione di tale voce di danno tra quelle da valutare nel ritenere di particolare tenuità il reato contestato e accertato.
Da qui l'inammissibilità anche del ricorso della Procura Generale territoriale.
4. Alla inammissibilità del ricorso della parte civile costituita consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende determinata nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.50