Sentenza — n. 28017/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa in primo grado dal Tribunale di Terni nei confronti di Maniscalco Rosa e Tarantino Francesco, ritenuti responsabili del reato di falsa testimonianza per le deposizioni dagli stessi rese nel corso del giudizio civile promosso da Ruggiero Maniscalco, diretto ad ottenere la reintegrazione del possesso di un immobile di sua proprietà, del quale era stato spogliato, in modo violento e clandestino, da parte di Sonia Lo Cascio, che lo deteneva per mere ragioni di ospitalità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 372 cod. pen; Sentenza — n. 28017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, peraltro, rilevarsi che in data 12/3/2021 e, dunque, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione per i reati ascritti agli imputati (consumati il 9 luglio 2009), anche considerando al fine il termine di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Maniscalco Rosa, nata a Palermo il 29 agosto 1952, Palermo 2. Tarantino Francesco, nato a Palermo il 18 agosto 1987 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 16 dicembre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa in primo grado dal Tribunale di Terni nei confronti di Maniscalco Rosa e Tarantino Francesco, ritenuti responsabili del reato di falsa testimonianza per le deposizioni dagli stessi rese nel corso del giudizio civile promosso da Ruggiero Maniscalco, diretto ad ottenere la reintegrazione del possesso di un immobile di sua proprietà, del quale era stato spogliato, in modo violento e clandestino, da parte di Sonia Lo Cascio, che lo deteneva per mere ragioni di ospitalità.
2. In particolare, secondo la conforme ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito di primo e secondo grado, la Maniscalco avrebbe affermato che tra le due parti in causa non vi era un rapporto di convivenza e il Tarantino avrebbe dichiarato che vi era solo un rapporto di amicizia; ciò malgrado entrambi gli imputati fossero a conoscenza del fatto che tra le due parti del giudizio intercorreva un rapporto sentimentale, addotto dalla Lo Cascio per contrastare l'illegittimità dello spoglio contestatole.
3. Con un unico atto di impugnazione il difensore di fiducia di entrambi gli imputati lamenta, con due diverse censure suscettibili di una lettura unitaria, violazione dell'art 372 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Attraverso una ribadita disamina delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del dibattimento, la difesa rimarca l'eccentricità delle deposizioni assertivamente tacciate di falsità rispetto ai temi del giudizio nel corso del quale sono state rese le relative deposizioni, atteso, in particolare, che il rapporto di convivenza tra i due contraddittori coinvolti non ha influito in concreto sulla definizione del relativo contenzioso né avrebbe potuto farlo in via potenziale perché ininfluente sulla legittimità dello spoglio.
Si evidenzia ancora che non risultava raggiunta la prova della consapevolezza in capo ai dichiaranti delle circostanze afferenti il legame che legava le due parti in causa e le ragioni della loro convivenza, conclusione frutto di una errata lettura delle prove testimoniali evocate, anche nella sentenza di appello, a sostegno della conclusione di segno opposto posta a fondamento della ritenuta responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita l'accoglimento perché riposa su censure quantomeno infondate.
2. E' infondata la censura diretta a contrastare la configurabilità nella specie della falsa testimonianza ascritta ai due ricorrenti.
3. Giova ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la nozione di pertinenza della dichiarazione indica che i fatti o le circostanze che ne costituiscono l'oggetto devono essere direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giurisdizionale svolto nel processo in cui viene raccolta la deposizione; la nozione di rilevanza, da ritenere diversa ma complementare alla prima, ha invece carattere funzionale ed attiene alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, ossia alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire sulla decisione del processo, deviandone il corso dall'obiettivo dell'autentica e genuina verità processuale.
Entrambe le valutazioni, poi, vanno effettuate con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post", essendo indifferenti elementi valutativi successivi al momento della deposizione tacciata di falsità. Non rileva, dunque che la deposizione abbia di fatto inciso sulla decisione; piuttosto, occorre che la stessa fosse potenzialmente in grado di influire sulla stessa (Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Rv. 258507; Sez. 6, n. 41572 del 08/05/2013,Rv. 256862;Sez. 6, n. 4299 del 10/01/2013, Rv. 254433). 3.1.
Tanto premesso, va rilevato che non risulta controverso che il tema della convivenza tra le due parti del giudizio nel quale furono rese le deposizioni tacciate di falsità, giustificato dal rapporto sentimentale un tempo occorso tra i due contraddittori, venne sollevato dalla allora resistente (all'azione di reintegrazione) per contrastare, rivendicando una detenzione qualificata del bene giustificata dal rapporto more uxorio, l'assunto della controparte, che lamentava una occupazione sine titulo del cespite, motivata da ragioni di mera ospitalità.
Tale profilo, dunque, costituiva uno dei versanti del devoluto al decidente, perché entrato nel giudizio per effetto delle deduzioni difensive di una delle parti: a prescindere dalla riscontrata fondatezza nel merito della relativa prospettazione giuridica, siffatta contestazione, oltre a costituire, in ragione di tanto, oggetto del contendere, poteva anche legittimare, in tesi, una soluzione di segno diverso, conforme alle eccezioni rivendicate dalla odierna parte civile. Lr Da qui l'infondatezza delle doglianze prospettate dai ricorrenti in ordine alla pertinenza e alla rilevanza delle deposizioni tacciate di falsità, inerenti all'oggetto del giudizio e potenzialmente tali da incidere sul relativo esito.
4. Sono inammissibili le ulteriori doglianze prospettate dal ricorso. 4.1. Senza addurre effettivi, circostanziati e puntualmente rilevati, sul piano della autosufficienza dei ricorsi, travisamenti probatori, la difesa mira infatti a sollecitare la Corte ad una rilettura dell'intero materiale istruttorio, piegata ad una valutazione alternativa e opposta a quella privilegiata dai giudici del merito. Rilettura tutta orientata a sostenere, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, che i parenti del Ruggiero Maniscalco, compresi i due imputati ( sorella e nipote del predetto), erano all'oscuro del detto legame sentimentale al momento della relativa deposizione.
Aspetto in fatto, questo, che tuttavia, ad avviso dei giudici del merito, non ha trovato conforto probatorio nelle deposizioni dei testi a discarico (Maniscalco Maddalena e Tarantino Rosa, sorella e figlia dell'imputata Maniscalco), sulla cui attendibilità è stato reso in sentenza un apprezzamento di merito negativo ( per il legame familiare con l'imputata), non contrastato dal ricorso; e che, per contro, è stato apertamente contrastato dalle altre risultanze probatorie acquisite ( le dichiarazioni della parte civile, del figlio della stessa, nonché delle amiche della Lo Cascio, Crisostomi e Cuppari), coerentemente poste a fondamento della decisione assunta.
Il tutto alla luce di una lettura complessiva delle emergenze istruttorie che il ricorso contesta inadeguatamente, limitandosi ad opporre una versione interpretativa di segno opposto senza mettere in risalto le manifeste incongruenze- destinate ad inficiare il percorso logico valutativo tracciato dalle argomentazioni svolte dai giudici del merito.
4. Deve, peraltro, rilevarsi che in data 12/3/2021 e, dunque, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione per i reati ascritti agli imputati (consumati il 9 luglio 2009), anche considerando al fine il termine di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27. Ne consegue che, qualora come nella specie, non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, va rilevata d'ufficio, ai sensi del primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen, l'intervenuta ipotesi di estinzione del reato, nel caso per prescrizione, la cui verifica non comporti la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, in coerenza, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione, dovendosi invece rigettare il ricorso agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Così deciso 1'11/05/2021. Il Con