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Sentenza — n. 28015/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28015/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28015/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento impugna la sentenza emessa da quest'ultima il 28 ottobre scorso, che, riformando quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa città del 7 novembre 2018, ha mandato assolto Ivan Pilati dall'imputazione del reato di cui all'art. 353, primo e secondo comma, cod. pen., per non aver commesso il fatto. 1.1. Gli si addebita di avere - nella sua qualità di dirigente di "Trento Rise", ente pubblico costituito dall'Università di Trento e da una fondazione, nonché finanziato in prevalenza dalla locale Provincia autonoma - inviato agli originari coimputati Bonacci ed Oungre, dirigenti della "Deloitte Consulting s.r.l.", in anticipo rispetto alla formale pubblicazione, la bozza del capitolato tecnico relativo al bando per l'affidamento di un progetto convenzionalmente denominato "PCP PUA"; progetto poi aggiudicato, da una commissione composta anche da esso imputato, ad una r.t.i. di cui era parte la "Icare s.r.l.", società riconducibile alla predetta "Deloitte" e di cui era procuratore speciale Bonacci, 1.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28015/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In due distinti motivi, il ricorso lamenta vizi di motivazione, in relazione alla valutazione dei due momenti della condotta addebitata all'imputato. 2.1. Con il primo motivo, premesso che i due progetti "PCP Modelli" e "PCP PUA" erano diversi tra loro, sicché l'accordo-quadro non si riferiva al secondo, il Procuratore distrettuale lamenta l'illogicità e l'incompletezza della motivazione con riferimento all'interpretazione della raccomandazione rivolta da Pilati a Bonacci all'atto della spedizione della mail contenente la bozza del capitolato.

Parole chiave

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento nel procedimento a carico di Pilati Ivan, nato a Trento il 24/01/1974 avverso la sentenza emessa il 28/10/2020 dalla Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta prescrizione del reato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Giovanni Rambaldi, che ha chiesto il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento impugna la sentenza emessa da quest'ultima il 28 ottobre scorso, che, riformando quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa città del 7 novembre 2018, ha mandato assolto Ivan Pilati dall'imputazione del reato di cui all'art. 353, primo e secondo comma, cod. pen., per non aver commesso il fatto. 1.1. Gli si addebita di avere - nella sua qualità di dirigente di "Trento Rise", ente pubblico costituito dall'Università di Trento e da una fondazione, nonché finanziato in prevalenza dalla locale Provincia autonoma - inviato agli originari coimputati Bonacci ed Oungre, dirigenti della "Deloitte Consulting s.r.l.", in anticipo rispetto alla formale pubblicazione, la bozza del capitolato tecnico relativo al bando per l'affidamento di un progetto convenzionalmente denominato "PCP PUA"; progetto poi aggiudicato, da una commissione composta anche da esso imputato, ad una r.t.i. di cui era parte la "Icare s.r.l.", società riconducibile alla predetta "Deloitte" e di cui era procuratore speciale Bonacci, 1.2.

La sentenza impugnata ha rilevato l'esistenza di un accordo-quadro tra "Trento Rise" e "Deloitte", concluso a settembre del 2013, per la realizzazione di un progetto di ricerca convenzionalmente denominato "PCP Modelli", del quale Pilati, da un lato, e Bonacci ed Oungre, dall'altro, ciascuno per i rispettivi enti di appartenenza, costituivano sostanzialmente i referenti. Tra i progetti ricompresi nel "PCP Modelli" v'era anche l'anzidetto "PCP PUA". Nell'àmbito di tale loro legittima interlocuzione, dunque, Pilati, ad ottobre del 2013, avrebbe inviato quegli atti per mail a Bonacci ed Oungre, su richiesta del primo, per cercare di risolvere alcune criticità manifestatesi nella predisposizione del bando e segnalate dal competente dirigente della "Trento Rise", ing.

Mion. In quel momento - prosegue la Corte d'appello - l'imputato non poteva sapere che Bonacci ed Oungre, abusivamente traendo profitto da tali informazioni, avrebbero permesso alla "Deloitte", attraverso una sua controllata, di partecipare alla gara e di aggiudicarsela, ciò che è avvenuto soltanto nel maggio successivo. E la raccomandazione con la quale l'imputato ha accompagnato la mail inviata a Bonacci («ovviamente è riservato. Caso mai fonte è Apss», ossia l'azienda sanitaria locale, interessata al progetto ma estranea al bando), particolarmente valorizzata dal primo giudice per desumerne la collusione tra i due, in realtà sarebbe stata soltanto diretta a rammentare l'obbligo di riservatezza, gravante sulla "Deloitte" a mente dell'art. 27 del citato accordo-quadro, sulle informazioni comunicatele dalla "Trento Rise" in attuazione di quest'ultimo e dei relativi progetti.

Quanto, poi, alla mancata attivazione dell'imputato, quale componente della commissione di gara, affinché la società riconducibile alla "Deloitte" fosse esclusa dalla procedura, rileva la Corte distrettuale, anzitutto, che tale condotta non rientra tra quelle che, secondo il capo d'imputazione, ne avrebbero comportato l'alterazione. Inoltre - osservano quei giudici - da tale condotta successiva non potrebbe desumersi il dolo iniziale di condizionare il risultato della gara, se non con un'evidente frattura logica, dal momento che, allorché ha inviato le anzidette ma/I, Pilati non era a conoscenza del fatto che sarebbe stato chiamato a far parte di quella commissione.

2. In due distinti motivi, il ricorso lamenta vizi di motivazione, in relazione alla valutazione dei due momenti della condotta addebitata all'imputato. 2.1. Con il primo motivo, premesso che i due progetti "PCP Modelli" e "PCP PUA" erano diversi tra loro, sicché l'accordo-quadro non si riferiva al secondo, il Procuratore distrettuale lamenta l'illogicità e l'incompletezza della motivazione con riferimento all'interpretazione della raccomandazione rivolta da Pilati a Bonacci all'atto della spedizione della mail contenente la bozza del capitolato.

Se, infatti, come si afferma in sentenza, il secondo avesse avuto titolo per ricevere tale documentazione, non si spiegherebbe perché egli avrebbe dovuto rendere conto di ciò ad eventuali terzi, né per quale ragione avrebbe dovuto falsamente indicare loro una fonte differente: comportamenti, questi, che invece si giustificherebbero soltanto in ragione della natura indebita di quella informazione e della consapevolezza di ciò da parte di entrambi gli interessati. 2.2. Riguardo, poi, alla partecipazione di Pilati alla commissione tecnica per l'aggiudicazione della gara, l'autorità giudiziaria ricorrente rileva che - a differenza di quanto ritenuto in sentenza - essa risulta contestata nel capo d'imputazione, ed altresì che Pilati avesse il dovere giuridico di attivarsi per l'esclusione della "Icare", avendo, con il suo silenzio sulla pregressa trasmissione alla stessa di informazioni ignote agli altri concorrenti, alterato il risultato della competizione.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, chiedendo di annullare la sentenza senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato.

4. Ha depositato memoria scritta la difesa dell'imputato, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso e rilevando che: 4.1. corretta nonché coerente con le ragioni della decisione è la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto", errando il Procuratore generale ricorrente allorché ritiene che la sentenza impugnata abbia escluso solamente l'elemento soggettivo del reato; 4.2. le censure di cui al primo motivo di ricorso sono inammissibili, poiché mirano esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio; 4.3. la contestazione attiene esclusivamente alla trasmissione delle informazioni ai dirigenti della "Deloitte", esulando dall'imputazione la mancata attivazione per l'esclusione dalla gara della società a quella riconducibile; peraltro, sotto tal ultimo profilo, il motivo d'impugnazione è, per un verso, manifestamente infondato, poiché non individua la fonte del divisato dovere giuridico di attivazione in quel senso; e, per l'altro, contraddittorio, dal momento che, se l'alterazione della gara - come sostiene il ricorrente - si era già perfezionata con l'invio delle mail ai responsabili della "Deloitte", il successivo silenzio dell'imputato non ha avuto alcuna incidenza sullo svolgimento e l'esito di quella.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso si presentano infondati e l'impugnazione dev'essere, perciò, respinta.

2. In disparte ogni considerazione sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, poiché il tema non viene devoluto (sebbene parrebbe che gli ipotizzati accordi clandestini tra Pilati ed i suoi originari coimputati, che avrebbero condizionato anche il comportamento da lui tenuto in fase di gara, siano maturati già nella fase di predisposizione del relativo bando, perciò deponendo per la configurabilità di una turbata libertà della scelta del contraente, ai sensi dell'art. 353-bis, cod. pen., piuttosto che per una "turbativa d'asta" ex art. 353, stesso codice), deve osservarsi che l'ipotesi d'accusa potrebbe reggere solamente se fosse dimostrata la previa collusione tra l'imputato ed i rappresentanti della società "Deloitte", trattandosi, altrimenti, di comportamenti intrinsecamente non sospetti, poiché riconducibili ad una fisiologica collaborazione tra enti nell'àmbito di un'attività di comune interesse.

La Procura generale ricorrente individua la prova di tale collusione nell'annotazione contenuta nella mail con cui l'imputato ha trasmesso a Bonacci ed Oungre la bozza del capitolato tecnico di gara: «ovviamente è riservato. Caso mai fonte è Apss». Questo dato probatorio, tuttavia, in quanto non sorretto da ulteriori elementi dimostrativi con esso coerenti, non si presenta di per sé tale da disarticolare il ragionamento giustificativo della sentenza, disvelandone quella manifesta illogicità che soltanto può legittimare l'intervento demolitorio del giudice di legittimità.

E' indiscusso, infatti, che, tra la "Trento Rise" e la "Deloitte" e, per esse, tra Pilati ed i suoi due interlocutori, si fosse instaurata una trama di relazioni tanto articolata quanto legittima. Per altro verso, quell'annotazione non è perentoria nei contenuti, presentandosi suscettibile di interpretazioni alternative, quale quella, ad esempio, ritenuta dalla Corte di appello: quella, cioè, di un generico richiamo al dovere convenzionale di riservatezza delle reciproche informazioni; lettura, questa, che, sebbene poco probabile, comunque non può reputarsi manifestamente irragionevole, esulando perciò dal sindacato di questa Corte.

A questo si aggiunga che, benché la sentenza non fondi su sicuri riferimenti probatori l'affermazione per cui il "PCP PUA" fosse parte del più ampio "PCP Modelli", tuttavia non può dirsi sostenuto da alcuna allegazione probatoria certa neppure l'assunto dell'autorità giudiziaria ricorrente, secondo cui quelli sarebbero stati due progetti del tutto distinti. Rimane, dunque, priva di solida base probatoria la tesi accusatoria per cui la trasmissione in anteprima del capitolato relativo al primo di essi esulasse dall'ambito del legittimo scambio d'informazioni tra i due enti, da intendersi limitato esclusivamente al secondo di tali progetti.

3. Neppure può considerarsi decisiva, a differenza di quanto vorrebbe il ricorrente, l'inerzia mantenuta dall'imputato nel corso dell'espletamento della gara, nella sua veste di componente della relativa commissione tecnica, ai fini dell'esclusione della "Icare" dalla procedura. Sul punto, va anzitutto escluso il difetto di contestazione, invece ravvisato dalla Corte d'appello. E' sufficiente leggere il capo d'imputazione, infatti, per rilevare come vi sia un espresso riferimento a quello specifico ed ulteriore ruolo svolto dall'imputato, all'interno della più ampia descrizione dei vari momenti dell'accordo collusivo ipotizzato: talché, sebbene senza particolare specificazione, può comunque ritenersi che il relativo addebito, anche in relazione alla specifica condotta in esame, sia stato sufficientemente formalizzato.

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi come detta condotta non si presenti di significato univoco ed autoevidente: ne consegue che essa non può essere utilizzata quale conferma dell'ipotizzato accordo collusivo, nella rilevata assenza di una dimostrazione aliunde di quest'ultimo. Un tale significato essa avrebbe potuto rivestire, semmai, qualora il processo avesse offerto la prova che, al momento dell'invio della più volte ricordata mali, Pilati fosse già consapevole, o se non altro avesse la ragionevole aspettativa, che avrebbe fatto parte della istituenda commissione giudicante della futura gara ed altresì che a quest'ultima avrebbe concorso un'impresa riconducibile a "Deloitte": soltanto in questo caso, infatti, il silenzio con gli altri commissari sull'anticipazione di quelle informazioni essenziali ad uno dei concorrenti si sarebbe potuto ragionevolmente interpretare come momento esecutivo terminale, da parte del Pilati, di un pregresso patto collusivo stretto con i suoi interlocutori in "Deloitte".

Nessuna delle due circostanze, però, risulta comprovata; anzi, sebbene la sentenza si soffermi espressamente sulla mancata dimostrazione di entrambe, il ricorso sul punto non replica alcunché. P.Q. M . Ri