Sentenza — n. 28014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto del proprio difensore, Roberto Murena impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 febbraio 2020, che, in sede di rinvio, a sèguito di annullamento di precedente sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2015, lo ha dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata in danno di Enrico Portigliatti, ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., così riqualificando l'originaria contestazione di estorsione. In sintesi, secondo la Corte di appello, falsamente prospettando al Portigliatti la disponibilità, da parte di tale Carchidi, della registrazione di un colloquio in cui quegli chiedeva al medesimo Carchidi di fare del male alla propria ex-amante, e la possibilità che quest'ultimo lo diffondesse o comunque lo utilizzasse, Murena si era fatto consegnare dal primo una consistente somma di denaro, specificandogli come Carchidi fosse «bravo» a compiere certe azioni e, in tal modo, inducendolo in errore sulla sua esposizione ad un pericolo immaginario nonché dichiarandosi in grado di impedirne la verificazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'annullamento della sentenza impugnata, pertanto, dev'essere disposto con rinvio al giudice di merito, affinché integri la spiegazione della propria decisione sui punti indicati, nel rispetto dei principi di diritto esposti al precedente § 2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Murena Roberto, nato a Termini Imerese (PA) il 09/12/1977 avverso la sentenza emessa il 13/02/2020 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del proprio difensore, Roberto Murena impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 febbraio 2020, che, in sede di rinvio, a sèguito di annullamento di precedente sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione ed in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2015, lo ha dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata in danno di Enrico Portigliatti, ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., così riqualificando l'originaria contestazione di estorsione. In sintesi, secondo la Corte di appello, falsamente prospettando al Portigliatti la disponibilità, da parte di tale Carchidi, della registrazione di un colloquio in cui quegli chiedeva al medesimo Carchidi di fare del male alla propria ex-amante, e la possibilità che quest'ultimo lo diffondesse o comunque lo utilizzasse, Murena si era fatto consegnare dal primo una consistente somma di denaro, specificandogli come Carchidi fosse «bravo» a compiere certe azioni e, in tal modo, inducendolo in errore sulla sua esposizione ad un pericolo immaginario nonché dichiarandosi in grado di impedirne la verificazione.
2. Due sono i motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si lamentano la violazione dell'art. 640, cod. pen., nonché l'intrinseca contraddittorietà della motivazione e la sua incompatibilità logica con le risultanze istruttorie. Secondo le stesse dichiarazioni del Portigliatti, infatti, che la sentenza riporta, questi sarebbe stato consapevole che si trattava di una messinscena e che tale registrazione compromettente in realtà non esistesse, sicché avrebbe corrisposto dette somme non perché tratto in inganno, bensì soltanto per «levarsi di torno» - testuale - Murena ed altra persona che avrebbe agito con lui; ciò che, del resto, secondo quanto la stessa Corte di appello riconosce, era già avvenuto in una precedente occasione, allorché i due erano intervenuti per far cessare le continue richieste di denaro avanzate al Portigliatti da Carchidi per tacitare la sua ex-amante. 2.2.
La seconda doglianza attiene al trattamento sanzionatorio, contestandosi il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, che la Corte avrebbe giustificato con il riconoscimento al Murena di un ruolo primario nella vicenda, in realtà inesistente.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato il primo motivo di ricorso, in punto di configurabilità del delitto di truffa, con conseguente assorbimento del secondo, riguardante il solo trattamento sanzionatorio.2. Ai fini della configurabilità della truffa, presupposto essenziale è che la vittima, per effetto dell'altrui condotta decettiva, sia stata indotta in errore, così determinandosi, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, al compimento di un atto dispositivo pregiudizievole per il proprio patrimonio. Peraltro, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è nemmeno necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi a tale scopo utilizzati, essendosi gli stessi dimostrati tali in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume, Rv. 274299).
E' indiscusso, inoltre, che la falsa rappresentazione possa avere ad oggetto anche un pericolo immaginario, sempre che il danno venga prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente, direttamente od indirettamente. dall'agente, di modo che la persona offesa non risulti coartata nella sua volontà; diversamente, infatti, laddove il pericolo sia falsamente rappresentato come reale e riguardi un accadimento il cui verificarsi è attribuibile all'agente, anche soltanto indirettamente, si verserebbe nell'ipotesi dell'estorsione (o della rapina), poiché la persona offesa, sebbene per effetto di un mendacio, si verrebbe a trovare nell'alternativa ineluttabile di tenere la condotta richiestale dall'agente o di incorrere nel danno minacciatole (così, tra le più recenti di molte altre, Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492).
3. Così tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, non può non rilevarsi la contraddittorietà interna della motivazione della sentenza impugnata: la quale si è limitata a recepire le sollecitazioni della sentenza rescindente della Corte di cassazione in punto di idoneità costrittiva o meno di una minaccia che il destinatario sapeva non realizzabile; ha individuato il discrimen tra truffa ed estorsione - almeno così parrebbe - nella mera intensità del male minacciato, in tal modo fraintendendo la giurisprudenza più sopra richiamata; e, infine, ha del tutto trascurato di accertare se la vittima fosse o meno effettivamente caduta in errore sull'esistenza della registrazione compromettente e sul relativo pericolo di diffusione.
Anzi, nel ricostruire gli accadimenti, sembrerebbe addirittura aver escluso tale eventualità, nel momento in cui, riportando testualmente le affermazioni del Portigliatti, spiega che questi si sarebbe determinato a consegnare il denaro a Murena ed al suo emissario soltanto per «levarseli di torno», nella consapevolezza che si trattasse soltanto di «una messa in scena» (pag. 8, sent.).4. Tale profilo merita, pertanto, di essere ulteriormente approfondito e più compiutamente spiegato, ove si consideri: che le rammentate dichiarazioni della persona offesa riportate in sentenza si riducono comunque a stralci ridottissimi e dal significato non perentorio; ed altresì che, trattandosi pur sempre di una dazione di denaro consistente, l'alternativa ipotesi della corresponsione solo per evitare generici fastidi si presenta logicamente poco plausibile e tale, perciò, da dover essere compiutamente verificata.
L'annullamento della sentenza impugnata, pertanto, dev'essere disposto con rinvio al giudice di merito, affinché integri la spiegazione della propria decisione sui punti indicati, nel rispetto dei principi di diritto esposti al precedente § 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 14 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Pre dente Mart)no Rosati