Sentenza — n. 28013/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl motivo di ricorso non ha fondamento giuridico e l'impugnazione dev'essere, perciò, disattesa. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare od estranea ad esso (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Agostini, Rv. 275885). Del resto, il dato testuale della norma non dà adito a dubbi, dal momento che - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente - non prende in considerazione la violazione di qualsiasi dovere deontologico del professionista legale, bensì limita l'area della penale rilevanza alle infedeltà professionali del patrocinatore che pregiudichino gli interessi della «parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria», così presupponendo l'avvenuta instaurazione di un rapporto di tipo natura processuale o, per lo meno, il conferimento al legale di uno specifico mandato professionale in tal senso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28013/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato. Segue obbligatoriamente per legge la condanna della proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Bellucci Maria, nata a Roma il 18/12/1964 nel procedimento a carico di Angelini Carlo, nato a Servigliano il 16/02/1961 avverso la sentenza emessa il 22/06/2020 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile ricorrente, avv.
Antonello Madeo, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto da Carlo Angelini avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 22 maggio 2018, che lo aveva condannato per il delitto di infedele patrocinio ai danni della parte civile Maria Bellucci, ha assolto l'imputato e revocato le statuizioni civili di condanna, ritenendo insussistente il reato contestatogli. 1.1. Secondo l'accusa, Angelini, nella sua qualità di avvocato, si sarebbe reso infedele ai propri doveri professionali, consigliando alla Bellucci di accettare l'eredità di alcuni suoi parenti, tuttavia tacendole, o comunque sminuendo, l'esistenza di consistenti debiti gravanti sull'asse ereditario, parte dei quali nei confronti di esso stesso avvocato, ed avendo così agito, in palese conflitto d'interessi, per soddisfare tali suoi crediti, sapendo che costei era titolare di significative proprietà immobiliari. 1.2.
La Corte di appello ha escluso la configurabilità del reato, per due ragioni: in primo luogo, perché non risulta dimostrato il presupposto del nocumento subìto dalla parte assistita dal legale, non essendosi accertato il valore dell'eredità accettata e, quindi, se, con tale sua decisione, la Bellucci abbia effettivamente subìto un danno rispetto all'ipotesi in cui tanto non avesse fatto ovvero avesse accettato con beneficio d'inventario; ma, soprattutto, perché l'attività che si assume infedele sarebbe stata esclusivamente di tipo stragiudiziale, laddove l'art. 380, cod. pen., si riferisce esclusivamente alla difesa in giudizio ed alle attività immediatamente prodromiche a questa: talché l'estensione alla prima, operata dal Tribunale, costituiva un'inammissibile applicazione analogica in malam partem.
2. Ricorre per cassazione la parte civile, chiedendo l'annullamento agli effetti civili di tale pronuncia, sostanzialmente deducendo l'erronea applicazione del citato art. 380. L'imputato avrebbe violato il dovere professionale di adeguata informazione dell'assistito, previsto dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., nonché quello di astensione dalla prestazione professionale, qualora da questa possa sorgere un conflitto d'interessi con il cliente, impostogli dal codice deontologico. Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l'esistenza di vari procedimenti civili che vedevano coinvolti gli originari titolari dell'asse ereditario, ma soprattutto la pendenza - invece valorizzata dal primo giudice - di una procedura di volontaria giurisdizione di eredità giacente, in relazione alla quale sarebbe intervenuto l'interessato consiglio dell'imputato.
In proposito, rammenta la ricorrente, con richiami di giurisprudenza di legittimità, che, per la configurabilità del reato ipotizzato, è sufficiente la violazione dei doveri conseguenti all'accettazione dell'incarico difensivo, indipendentemente dall'attuale svolgimento di un'attività processuale e finanche della pendenza della lite.
3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso non ha fondamento giuridico e l'impugnazione dev'essere, perciò, disattesa.
2. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di infedele patrocinio, elemento costitutivo del reato è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare od estranea ad esso (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Agostini, Rv. 275885). Del resto, il dato testuale della norma non dà adito a dubbi, dal momento che - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente - non prende in considerazione la violazione di qualsiasi dovere deontologico del professionista legale, bensì limita l'area della penale rilevanza alle infedeltà professionali del patrocinatore che pregiudichino gli interessi della «parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria», così presupponendo l'avvenuta instaurazione di un rapporto di tipo natura processuale o, per lo meno, il conferimento al legale di uno specifico mandato professionale in tal senso.
Nello specifico, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la pendenza di una procedura per di eredità giacente, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, perciò di natura non contenziosa, nel quale, quindi, la Bellucci non poteva considerarsi parte.
3. Corretta, altresì, è l'osservazione della Corte d'appello sulla mancata dimostrazione di un nocumento in ipotesi derivato alla ricorrente in conseguenza delle infedeltà professionali dell'imputato: in particolare, del fatto che, per effetto dell'accettazione dell'eredità da questi consigliatale, ella abbia effettivamente sofferto un pregiudizio patrimoniale, rispetto all'eventualità in cui non avesse accettato o si fosse riservata il beneficio d'inventario. Il reato di infedele patrocinio, infatti, non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un pregiudizio per gli interessi della parte assistita (tra tantissime altre, Sez. 6, n. 5764 del 07/11/2019, Spadafora, Rv. 278209): anche in questo caso, invero, il testo della norma incriminatrice non si presta ad equivoci, punendo il patrocinatore infedele soltanto se «arreca nocumento agli interessi della parte».
E' sufficiente osservare, allora, che, alla sollecitazione proveniente da tale argomento della Corte d'appello, il ricorrente non ha risposto, eludendo del tutto il confronto su tale profilo: talché, per questa parte, l'impugnazione pecca di genericità.
3. Il ricorso dev'essere, dunque, rigettato. Segue obbligatoriamente per legge la condanna della proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Pre .idente