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Sentenza — n. 27713/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franceschi Marco, nato a Viareggio i113/12/1954 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del Tribunale di Roma; ( visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., annullava parzialmente, ritenendo la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una imputazione; riformava il provvedimento impugnato, disponendo la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 29 dicembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva accolto la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Franceschi in relazione ai reati di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., commessi tra il 2017 e il 2018.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., tenuto conto che la misura degli arresti donniciliari non risulta essere stata eseguita e che il prevenuto è ancora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione controllo periodico della detenzione ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento penale pendente proroga della carcerazione preventiva pene condizionali
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franceschi Marco, nato a Viareggio i113/12/1954 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del Tribunale di Roma; ( visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., annullava parzialmente, ritenendo la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una imputazione; riformava il provvedimento impugnato, disponendo la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 29 dicembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva accolto la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Franceschi in relazione ai reati di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., commessi tra il 2017 e il 2018.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Franceschi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame ingiustificatamente confermato il provvedimento genetico della misura in relazione alla suddetta imputazione provvisoria, senza spiegare come dall'accertata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati contestati come commessi molti anni prima potesse essere desunta la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il motivo unico del ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega i dati conoscitivi a disposizione al giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad operare le scelte in ordine all'applicazione di una misura cautelare, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi sui quali si fonda il provvedimento cautelare, chiarendo come, nonostante i fatti di reato oggetto del presente procedimento risalgano a circa tre anni fa, sussista un attuale pericolo che il Franceschi possa tornare a commettere gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede: tenuto conto che lo stesso, tra il 2017 e il 2018, aveva acquistato ben sette vetture, intestandole a sé e poi mettendole a disposizione di stranieri componenti di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti; e che il prevenuto, gravato da numerosissimi precedenti penali anche specifici, aveva commesso i delitti in oggetto subito dopo essere stato rimesso in libertà, dopo aver scontato in carcere 14 anni di reclusione, così dimostrando di essere aduso a vivere con i proventi di attività delittuose.

In tale contesto, deve escludersi che il Tribunale di Roma sia incorso in alcuna violazione delle norme di diritto processuale penale richiamate nell'atto di impugnazione, posto che la decisione gravata si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte di cassazione in base al quale si è sostenuto che, in tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (così, tra le tante, Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085).

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., tenuto conto che la misura degli arresti donniciliari non risulta essere stata eseguita e che il prevenuto è ancora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/07/2021 Il Consig)4ert stensore