Sentenza — n. 27712/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto sopra indicato la Corte di appello di Venezia confermava il provvedimento di primo grado di 13 gennaio 2020 con il quale il Tribunale di Venezia aveva disposto nei confronti di Luciano Hudorovich l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza di Cona, sul presupposto della accertata pericolosità sociale per essere il prevenuto persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27712/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto formulato per fare valere un vizio di motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non è consentito porre a base di tale impugnazione in siffatta materia. Né è possibile sostenere che nel decreto gravato vi sia una motivazione solo apparente, in quanto l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta analitico e congruo rispetto alle ragioni della decisione adottata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hudorovich Luciano, nato a Piove di Sacco il 04/04/1978 avverso il decreto del 25/09/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Venezia confermava il provvedimento di primo grado di 13 gennaio 2020 con il quale il Tribunale di Venezia aveva disposto nei confronti di Luciano Hudorovich l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza di Cona, sul presupposto della accertata pericolosità sociale per essere il prevenuto persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso l'Hudorovich, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale omesso di illustrare gli elementi dai quali poter desumere l'esistenza di una concreta, specifica e attuale pericolosità sociale del proposto. 2.2. Violazione di legge, per avere la Corte distrettuale omesso di spiegare le ragioni delle scelte in ordine alla durata della misura dell'obbligo di soggiorno e alla aggiunta della ulteriore prescrizione dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, limitazione che gli impedisce di svolgere la sua attività lavorativa di compravendita di auto usate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto formulato per fare valere un vizio di motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non è consentito porre a base di tale impugnazione in siffatta materia. Né è possibile sostenere che nel decreto gravato vi sia una motivazione solo apparente, in quanto l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta analitico e congruo rispetto alle ragioni della decisione adottata.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, una doglianza in ordine alla durata della sorveglianza speciale e alla aggiunta della prescrizione dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento gravato nella quale la scelta in ordine alla durata della misura principale era stata giustificata dall'esistenza dei plurimi precedenti penali e giudiziari di cui l'Hudorovich risulta gravato e al fatto di essere stato già destinatario di ben due (infruttuosi) avvisi orali del questore; mentre la scelta dell'applicazione della misura aggiuntiva era stata indicata come compatibile con l'attività lavorativa asseritamente svolta dal prevenuto, che era risultato formale titolare di una ditta individuale costituita solo nel maggio del 2019 e nella sostanza inattiva, non essendo stata per la relativa attività presentata dall'interessato alcuna dichiarazione dei redditi.
3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2021 Il Consi lier stensore TY Presidente prile (" Anha PetFtzellis