Sentenza — n. 27711/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon le due ordinanze sopra indicate la Corte di appello di Caltanissetta rispettivamente rigettava la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. da Ruggero Biundo di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 7 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Gela lo aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, e dichiarava la inammissibilità dell'appello presentato avverso questa medesima sentenza, in quanto tardivo. Rilevava la Corte territoriale come l'atto di appello, presentato senza il rispetto del termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potesse ritenersi ammissibile per effetto della contestuale istanza di restituzione del termine: richiesta, quest'ultima, che doveva essere disattesa in quanto erroneamente fondata sul presupposto che la nomina del nuovo difensore di fiducia - effettuata dall'imputato, nelle more della decorrenza di quel termine, con dichiarazione resa al direttore del carcere dove il prevenuto si trovava detenuto - in sostituzione del difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado, dovesse essere comunicata a cura dell'amministrazione a quel nuovo patrocinatore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 123 cod. proc. pen, art. 123 c.p; Sentenza — n. 27711/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vi è, invero, un'unica isolata pronuncia di segno contrario, con la quale si è affermato che potrebbe costituire causa di forza maggiore, ai fini indicati dall'art.175 cod. proc. pen., "la violazione da parte della direzione del carcere dell'obbligo su di essa gravante di comunicare l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe poi dovuto provvedere ad avvisare il difensore" (Sez. 3, n. 38137 del 02/10/2012, Hurubas, non massinnata). Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover adottare la soluzione interpretativa privilegiata dalla innanzi indicata, oramai consolidata, giurisprudenza di legittimità.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Biundo Ruggero, nato a Gela il 06/04/1975 avverso le ordinanze del 12/11/2020 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con le due ordinanze sopra indicate la Corte di appello di Caltanissetta rispettivamente rigettava la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. da Ruggero Biundo di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 7 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Gela lo aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, e dichiarava la inammissibilità dell'appello presentato avverso questa medesima sentenza, in quanto tardivo. Rilevava la Corte territoriale come l'atto di appello, presentato senza il rispetto del termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potesse ritenersi ammissibile per effetto della contestuale istanza di restituzione del termine: richiesta, quest'ultima, che doveva essere disattesa in quanto erroneamente fondata sul presupposto che la nomina del nuovo difensore di fiducia - effettuata dall'imputato, nelle more della decorrenza di quel termine, con dichiarazione resa al direttore del carcere dove il prevenuto si trovava detenuto - in sostituzione del difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado, dovesse essere comunicata a cura dell'amministrazione a quel nuovo patrocinatore.
2. Avverso tali ordinanze ha presentato ricorso il Biundo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.123 e 175 cod. proc. pen., 111 Cost., e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che l'ufficio matricola dell'istituto di pena dove il Biundo si trovava detenuto non avesse l'obbligo di dare comunicazione all'avv. Carmelo Tuccio del fatto di essere stato nominato difensore di fiducia dal Biundo, circostanza di forza maggiore che aveva impedito di proporre impugnazione: e ciò benché una circolare del Dipartimento della amministrazione penitenziaria preveda l'adempimento di un siffatto obbligo allo scopo di garantire una effettiva tutela del diritto di difesa.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (così, tra le tante, Sez. 6, n.'1; 28788 del 01/10/2020, Catalano, Rv. 279628;
Sez. 1, n. 23611 del 04/04/2014, Perillo, Rv. 259646; Sez. 6, n. 23114 del 07/06/2011, Palombella, Rv. 250511). Rispetto a tali indirizzo interpretativo — basato sui risultati della chiara esegesi dell'art. 123 cod. proc. pen., che prevede esclusivamente che le impugnazioni, dichiarazioni e richieste dell'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza "sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria" — l'odierno ricorrente ha richiamato una serie di pronunce di questa Corte di cassazione afferenti ad altre situazioni che potrebbero integrare altrettante cause di forza maggiore, ma che non risultano affatto pertinenti rispetto al caso di specie.
Vi è, invero, un'unica isolata pronuncia di segno contrario, con la quale si è affermato che potrebbe costituire causa di forza maggiore, ai fini indicati dall'art.175 cod. proc. pen., "la violazione da parte della direzione del carcere dell'obbligo su di essa gravante di comunicare l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe poi dovuto provvedere ad avvisare il difensore" (Sez. 3, n. 38137 del 02/10/2012, Hurubas, non massinnata). Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover adottare la soluzione interpretativa privilegiata dalla innanzi indicata, oramai consolidata, giurisprudenza di legittimità.
E ciò non solamente perché la previsione del menzionato obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati delle dichiarazioni indirizzate da un detenuto all'autorità giudiziaria, gravante sulla direzione del carcere, era prevista nella circolare della Direzione dell'amministrazione penitenziaria n. 122058 del 2 aprile 2009, la cui efficacia è stata, però, revocata con successiva circolare della stessa Direzione n. 77104 del 22 febbraio 2010; ma anche perché con tale seconda circolare era stata ribadita la prescrizione, già fissata con altra precedente del 19 giugno 2008, con la quale il D.a.p. aveva stabilito che "le direzioni degli istituti, contestualmente alla ricezione della dichiarazione di nomina del difensore da parte del ristretto, provvedano - oltre agli adempimenti di cui all'art. 123 c.p.p. - ad avvisare il detenuto o l'internato della necessità che lo stesso dia immediata notizia al difensore dell'intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione": così sostanzialmente confermando, sia pur a livello di fonte normativa secondaria, che spetta in ogni caso al detenuto informare il proprio difensore dell'avvenuta nomina di un difensore di fiducia.
D'altro canto, in una situazione nella quale è comunque discutibile l'ammissibilità di un ricorso, quale quello oggi in esame, con cui sia stata dedotta la violazione di una norma non contenuta in una legge o in un atto avente uguale forza, e per la quale non sia espressamente prevista alcuna sanzione processuale, la doglianza formulata con l'impugnazione del Biundo finisce per apparire anche generica, dal momento che Epaa- con essa non ci si è neppure confrontati con la motivazione di una delle due ordinanze gravate: e più precisamente con quella parte nella quale i giudici di merito hanno evidenziato come il Biundo, subito dopo aver provveduto alla nomina dell'avv.
Tuccio come proprio difensore di fiducia, avesse avuto con lo stesso ben tre colloqui telefonici nel periodo antecedente alla scadenza del termine per proporre appello avverso alla sentenza del Tribunale di Gela; colloqui durante i quali era, dunque, ragionevole immaginare che il prevenuto, che aveva già incaricato l'avv. Tuccio per l'assistenza legale in altri processi, lo avesse informato di avergli affidato il mandato difensivo anche per il procedimento pendente dinanzi all'autorità gelese. Indicazione motivazionale, questa, nella quale non è riconoscibile alcuna incongruenza o altro vizio di manifesta illogicità, che non è stata fatta oggetto di alcuna considerazione critica da parte del ricorrente.
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2021 Il Consi ler e tensore Il Presidente Er le A. ile Anna Petruzze