Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27710/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27710/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27710/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto da Santo Destro Mignino avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 8-9-10) e per i reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atti pubblici (capi 87-88-89-90-91-92, 163, 368, 377, 392, 414, 420, 438, 447), ritenendo infondati entrambi i profili di gravame, attinenti rispettivamente alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 27710/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti misure sostitutive della carcerazione capacità di subire la carcerazione azione penale adeguamento della pena perseguimento penale in via sostitutiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Destro Mignino Santo, nato il 01/06/1988 a S. Agata di Militello avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del Tribunale di Messina, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cinnmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto da Santo Destro Mignino avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 8-9-10) e per i reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atti pubblici (capi 87-88-89-90-91-92, 163, 368, 377, 392, 414, 420, 438, 447), ritenendo infondati entrambi i profili di gravame, attinenti rispettivamente alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

Ad avviso del Tribunale, non era emerso alcun elemento di fatto nuovo idoneo a rivalutare il quadro cautelare preesistente, già oggetto di una duplice valutazione di conferma da parte dello stesso Tribunale, sia con ordinanza del riesame 6 febbraio-23 marzo 2020 non impugnata dall'indagato, sia in sede di appello de libertate con ordinanza del 3 agosto 2020. Le più recenti propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia, indicate dalla difesa per sostenere un preteso "scardinamento" dell'impianto accusatorio, non erano dotate di forza dimostrativa tale da rimettere in discussione l'apprezzamento di gravità del quadro indiziario, costituito dalle univoche risultanze delle operazioni captative, né di comportare una attenuazione delle esigenze cautelari.

2. I difensori dell'indagato, con un unico motivo di ricorso, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza di appello, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla omessa o erronea valutazione dei nova introdotti in tale giudizio, con speciale riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta generico, perché, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo dell'ordinanza di appello, appare solo diretto a sollecitare una diversa valutazione del quadro cautelare alla luce delle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia, che ad avviso della difesa sarebbero tali da mettere in crisi l'impianto accusatorio. Il Tribunale, senza pretermettere affatto l'esame di siffatte propalazioni, ne ha tuttavia motivatamente svalutato la forza dimostrativa, a fronte delle plurime emergenze captative (fra le quali assumono speciale rilievo le conversazioni dell'imputato con Sebastiano Bontempo e Calogero Barbagiovanni, elementi di spicco della cosca mafiosa di Tortorici), il cui tenore, peraltro, neppure costituisce oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

Ciò posto, l'apprezzamento giudiziale circa l'assenza di significativi fatti nuovi e il carattere immutato della gravità indiziaria consente di ritenere immune da censure il provvedimento impugnato di conferma del giudizio espresso nell'ordinanza appellata, che, alla luce delle richiamate precedenti pronunce cautelari di riesame e di appello, non appare affatto messo in crisi dai nova indicati dalla difesa, inadeguati altresì a determinare una attenuazione delle esigenze cautelari. Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti di merito (quelli attinenti allo scarso rilievo probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rispetto agli esiti delle intercettazioni) sorretti da coerente apparato argomentativo in fatto e perciò insindacabili in sede di controllo di legittimità.

2. Quanto esposto conduce alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Renato Giuse