Sentenza — n. 27708/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAll'esito della sentenza n. 33347/2017 con la quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio per incompetenza funzionale analogo decreto di confisca del Tribunale di Trani, il Tribunale di Bari dichiarava Francesco Grosso -già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con decreto del 10 luglio 2013- persona socialmente pericolosa ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e disponeva la confisca dei beni mobili e immobili intestati direttamente al proposto e per interposta persona alla moglie Caterina Gaetana De Candia e a suo nipote, Peter De Bari.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27708/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi, non consentiti per il vizio di motivazione formalmente denunciato dai ricorrenti (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), che non è deducibile in cassazione in materia di misure di prevenzione, appaiono, per un verso, consistere in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle ragioni giustificative delle conformi decisioni dei giudici di merito e, per altro verso, manifestamente infondati.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Grosso Francesco, nato il 18/08/1975 a Molfetta De Candia Caterina Gaetana, nata il 10/01/1980 a Molfetta De Bari Peter, nato il 10/07/1992 a Molfetta avverso il decreto del 03/12/2020 della Corte di appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito della sentenza n. 33347/2017 con la quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio per incompetenza funzionale analogo decreto di confisca del Tribunale di Trani, il Tribunale di Bari dichiarava Francesco Grosso -già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con decreto del 10 luglio 2013- persona socialmente pericolosa ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e disponeva la confisca dei beni mobili e immobili intestati direttamente al proposto e per interposta persona alla moglie Caterina Gaetana De Candia e a suo nipote, Peter De Bari.
La Corte d'appello di Bari, con il provvedimento in epigrafe, confermava quest'ultimo decreto, ribadendo il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto per il continuum di delitti contro il patrimonio -in particolare, ricettazione- accertati o pendenti a suo carico fin dall'anno 2002, commessi con cadenza sistematica anche in contesti associativi. Ribadiva altresì l'apprezzamento del primo giudice circa la coincidenza cronologica fra le manifestazioni di detta pericolosità e gli acquisti dei singoli beni oggetto di confisca (compresa l'autovettura Toyota intestata a De Bari ma nella disponibilità del proposto), che, unitamente alla sproporzione fra le entrate lecite dei coniugi Grosso - De Candia e del nipote De Bari e il valore degli investimenti, lasciavano presumere (come emerge dalle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale) l'avvenuto reimpiego di proventi illeciti e non di asserite e non documentate vincite al gioco.
2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione il difensore di Grosso, De Candia e De Bari, deducendo il vizio di motivazione per il profilo della ingiustificata svalutazione della autonoma consistenza patrimoniale, reddituale e finanziaria del proposto e dei suoi familiari, effettuata dalla Corte territoriale alla stregua di un pedissequo richiamo delle apodittiche conclusioni del perito e non di un analitico esame con riguardo alle modalità e ai tempi dell'acquisto di ogni specifico cespite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, non consentiti per il vizio di motivazione formalmente denunciato dai ricorrenti (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), che non è deducibile in cassazione in materia di misure di prevenzione, appaiono, per un verso, consistere in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle ragioni giustificative delle conformi decisioni dei giudici di merito e, per altro verso, manifestamente infondati.
2. I motivi, nella parte in cui denunciano che i giudici del merito avrebbero apprezzato circostanze fattuali inidonee a supportare la misura di prevenzione della confisca dei beni, sono privi di pregio. Da un lato, risulta accertata la coincidenza cronologica fra le manifestazioni della pericolosità sociale del proposto e gli acquisti dei singoli beni oggetto di confisca, analiticamente elencati e presi in esame dalla Corte territoriale (ivi compresa l'autovettura Toyota intestata a De Bari ma nella piena ed effettiva disponibilità del proposto).
Dall'altro, la relazione del consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato la netta sproporzione fra gli esigui redditi lavorativi dei coniugi Grosso - De Candia e quello addirittura inconsistente del nipote De Bari e il valore degli acquisti e degli investimenti. Sicché appare senz'altro legittima e coerente l'operazione logica dei giudici della prevenzione, che da tali obiettivi elementi di fatto hanno desunto che gli acquisti dei beni e gli investimenti fossero ascrivibili all'avvenuto reimpiego da parte del proposto di proventi della sistematica attività criminale da lui realizzata nello stesso arco temporale fin dal 2002 (soprattutto mediante plurime condotte di ricettazione), non già a pretese vincite al gioco, meramente declamate ma non documentate dal ricorrente.
3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Renato Giuseppe Bric