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Sentenza — n. 27700/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27700/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27700/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe, confermava il provvedimento del 31 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari che, investito ex art. 27 cod. proc. pen., ritenuta la gravità indiziaria e l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per le esigenze cautelari, applicava a Rosario Tommaso Leo la misura della custodia in carcere disposta in via provvisoria dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, contestualmente dichiaratosi incompetente ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altra manifestazione dell'autorità esercitata dall'indagato -con il benestare di Pidone- consiste nella richiesta di natura finanziaria avanzata nei confronti del presidente della cantina sociale Kaggera di Calatafimi, attuata dal vertice della famiglia di Calatafimi-Segesta. In tal senso il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui il pagamento sarebbe giustificato dalla qualità di socio della compagna di Leo, trattandosi di espediente evidentemente predisposto per precostituire una causale apparentemente lecita alla indebita anticipazione di liquidità richiesta da Leo e supportata da Pidone.

Parole chiave

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indagine per abuso di informazioni privilegiate crimine organizzato inchiesta mascherata illecita violenza appartenenza a una banda agente provocatore

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe, confermava il provvedimento del 31 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari che, investito ex art. 27 cod. proc. pen., ritenuta la gravità indiziaria e l'operatività della presunzione di cui all'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leo Rosario Tommaso, nato il 09/06/1969 a Vita (TP) avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. Giovanni Mannino, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe, confermava il provvedimento del 31 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari che, investito ex art. 27 cod. proc. pen., ritenuta la gravità indiziaria e l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per le esigenze cautelari, applicava a Rosario Tommaso Leo la misura della custodia in carcere disposta in via provvisoria dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, contestualmente dichiaratosi incompetente ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

Leo è indagato, insieme ad altri: - del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa radicata nel territorio di Vita, intervenendo nella risoluzione di conflitti interni alla famiglia, consentendo contatti con esponenti di altri gruppi, tra i quali Nicolò Pidone, appartenente alla famiglia Calatafimi-Segesta, e acquisendo la gestione e il controllo delle attività economiche sul territorio (capo 1); - della reiterata violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Marsala) per la durata di tre anni, cui lo stesso era sottoposto a far data dalla scarcerazione avvenuta il 5 maggio 2017, frequentando soggetti pregiudicati e associandosi con gli stessi, oltre alla sistematica violazione dell'obbligo di soggiorno in Marsala (capo 10).

Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria operante nel territorio di Vita. Esaminava quindi la consistenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato. La prova cautelare del ruolo di associato della indicata cosca mafiosa, all'interno della quale Leo aveva assunto una posizione di referente di vertice, emergeva dagli esiti investigativi delle operazioni di captazione ambientale e telefonica, con particolare riguardo alle conversazioni del 22 maggio 2020 tra l'indagato e il cugino Stefano Leo, cui aveva fatto seguito un incontro tenuto in Bosco delle Baronie di Vita.

Nella successiva captazione ambientale i due sodali discutevano del comportamento di una donna, poi identificata in Angela Maria Di Giovanni, che aveva sporto querela nei confronti di Stefano Leo per i reati di pascolo abusivo e uccisione di animali. Rosario Tommaso Leo sollecitava l'intervento della famiglia Calatafimi-Segesta. Ancora, vengono indicate conversazioni fra l'indagato e la compagna Loredana Patrizia Giappone nel corso della quale costei, in modo criptico ma decifrabile, lo aveva inviato a raggiungerla a casa per la presenza di una terza persona, identificata in Stefano Leo.

Le intercettazioni e le videoriprese hanno altresì consentito di monitorare l'incontro avvenuto il 21 settembre 2020 con Pidone, anch'egli sorvegliato speciale, nel quale emergono preoccupazioni per la possibile collaborazione del sodale Salvatore Mercadante, nel contempo palesando timori per eventuali servizi di controllo della polizia giudiziaria. Da ulteriori conversazioni registrate fra Pidone e i suoi più stretti collaboratori emergeva altresì che il primo individuava proprio in Leo il referente di vertice della associazione operante in Vita, tanto che nella conversazione del 10 giugno 2010 Pidone chiede a Simone aggiornamenti circa il sostentamento economico dei familiari dell'associato mafioso Sergio Giglio, da parte dei cugini Leo e dello stesso Simone, circostanza confermata nella conversazione del 2 novembre 2020.Il Tribunale sottolinea altresì il ruolo "arbitrale" giocato da Leo, protagonista in una vicenda concernente la realizzazione del credito vantato nei confronti dell'imprenditore- enologo Leonardo Urso dall'ex Sindaco di Calatafimi, Antonino Accardo, che per il suo recupero si era rivolto proprio a Leo, così come "fotografato" da varie conversazioni telefoniche e dagli incontri monitorati dalla polizia giudiziaria attraverso il sistema di localizzazione satellitare GPS.

Altra manifestazione dell'autorità esercitata dall'indagato -con il benestare di Pidone- consiste nella richiesta di natura finanziaria avanzata nei confronti del presidente della cantina sociale Kaggera di Calatafimi, attuata dal vertice della famiglia di Calatafimi-Segesta. In tal senso il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui il pagamento sarebbe giustificato dalla qualità di socio della compagna di Leo, trattandosi di espediente evidentemente predisposto per precostituire una causale apparentemente lecita alla indebita anticipazione di liquidità richiesta da Leo e supportata da Pidone.

Ciò posto il Tribunale ha ritenuto la perdurante intraneità dell'indagato all'associazione mafiosa, già conclamata per il periodo 2009-2013 da una precedente sentenza di condanna, assurta, dopo la remissione in libertà (dal maggio 2017 all'attualità), a posizione apicale. I giudici del riesame ritenevano altresì sussistente il quadro gravemente indiziante anche in relazione al reato di cui al capo 10, essendo le reiterate violazioni provate attraverso le captazioni e disattendendo le allegazioni difensive volte a giustificarle alla luce delle autorizzazioni rilasciate dal Tribunale di Trapani per lo svolgimento di attività lavorativa, sia per il profilo spazio-temporale, sia per quanto riguarda gli incontri con il pregiudicato Pidone.

Quanto alle violazioni dell'obbligo di soggiorno il Tribunale cita l'episodio accaduto il 30 settembre 2018 -giorno dell'arresto di Bruccoleri e Adamo per la detenzione di un ingente quantitativo di marijuana- ove l'utenza mobile di Leo, chiamando Bruccoleri per annunciargli l'arrivo di un "commerciante di fieno", aveva agganciato una cella telefonica estranea al Comune di residenza e compatibile con la zona in cui sarebbe stato rinvenuto e sequestrato lo stupefacente. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale dava conto della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa e dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in considerazione della mancata efficacia deterrente del periodo di carcerazione subito, risultato inidoneo a recidere il vincolo associativo, e della persistente operatività della medesima cosca, stimando perciò unica misura adeguata a farvi fronte quella di massimo rigore.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendo l'annullamento del provvedimento, di cui si denunzia, con un unico e articolato motivo la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione per il profilo della mancata esposizione di seri e concreti indizi circa lo specifico e concreto contributo che l'indagato avrebbe apportato all'organizzazione e al funzionamento della stessa, nonché con riguardo alle violazioni della misura della sorveglianza speciale. Il provvedimento del Tribunale realizza una valutazione atomistica dei dati acquisiti, non essendo viceversa evincibili elementi tali da dimostrare la stabile intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso, né tanto meno il ruolo verticistico dallo stesso rivestito fin dalla sua scarcerazione, come sostenuto dai giudici del riesame. Analoghe considerazioni valgono quanto alla violazione della misura di prevenzione, posto che, anche in occasione dell'arresto di Bruccoleri e Adamo, Leo si trovava in quel territorio per svolgere attività lavorativa quale bracciante agricolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile siccome per un verso aspecifico e per altro verso manifestamente infondato.

2. L'unico motivo di ricorso investe, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine ai delitti ascritti all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all'operatività del sodalizio criminoso e di condotte effettivamente violatrici della misura di prevenzione. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risultano -oltre che per taluni aspetti affatto generiche- palesemente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha proceduto innanzitutto a una narrazione delle vicende criminose e della struttura della cosca mafiosa operante nel territorio di Vita (anche richiamando il provvedimento genetico) e del ruolo facente capo all'indagato, deducendo i gravi indizi di colpevolezza dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno di una perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui la condanna è riferita.

In tale ottica, sono stati valutati tutti gli elementi indiziari che hanno consentito di attribuire al ricorrente lo svolgimento di un ruolo apicale, rispetto a quello di semplice partecipe in precedenza rivestito, con particolare riferimento al legame fiduciario esistente con Pidone, vertice della famiglia Calatafinni-Segesta, e all'autonomia riconosciutagli all'interno e a all'esterno della consorteria, anche avuto riguardo al ruolo "arbitrale" conferito a Leo nell'ambito di controversie insorte fra privati. Il Tribunale richiamava in proposito le risultanze, chiare ed obiettive, delle operazioni captative di numerose conversazioni intercorse fra i vari protagonisti del sodalizio, trascritte in motivazione.Il Tribunale, inoltre, ha dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza anche con riguardo al reato contestato al capo 10, riguardo al quale le generiche contestazioni contenute nel ricorso non valgono a inficiarne la sussistenza.

Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per I delitti oggetto di contestazione provvisoria. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter