Sentenza — n. 27699/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 6-11 novembre 2020, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma del provvedimento reiettivo in data 15 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Torino, disponeva il sequestro preventivo per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. dell'immobile sito in Sestriere, via Cesana 16, "abitazione in villini", del valore stimato di euro 1.102.750, siccome inerente al profitto del delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis cod. pen. -ed altro- contestato a Roberto Ginatta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322-ter cod. pen, art. 316-bis cod. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Roberto Ginatta ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen., perché la libera disponibilità dell'immobile sequestrato in capo all'indagato, considerato titolare effettivo, sarebbe stata affermata dal Tribunale sulla base di "ragionamenti di carattere presuntivo o congetturale" e non di specifici elementi di prova.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ginatta Roberto, nato il 08/02/1947 a Torino; avverso l'ordinanza del 6-11/11/2020 del Tribunale di Torino, sezione riesame. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Stefania Nubile in sostituzione dell'Avv. Michele Briannonte, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 6-11 novembre 2020, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma del provvedimento reiettivo in data 15 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Torino, disponeva il sequestro preventivo per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. dell'immobile sito in Sestriere, via Cesana 16, "abitazione in villini", del valore stimato di euro 1.102.750, siccome inerente al profitto del delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis cod. pen. -ed altro- contestato a Roberto Ginatta.
Rilevava il Tribunale, ferma restando l'incontroversa legittimità del sequestro per equivalente dei beni dell'indagato, che l'accusa aveva assolto l'onere di dimostrare la titolarità apparente del bene in capo a una società immobiliare -la società semplice Marmat, sempre amministrata e rappresentata da Roberto Ginatta e di cui la moglie Gloria Cravotto era socia per il 99%- che tuttavia non lo aveva mai concesso in uso locatizio ma lo aveva adibito al godimento della famiglia Ginatta. D'altra parte, per un verso lo stesso indagato (il quale aveva dimostrato la propensione a ricorrere in più occasioni ai familiari -come il figlio Matteo Orlando- quali titolari apparenti di beni e società a lui facenti capo) ne aveva dichiarato la disponibilità, nell'indicarlo come possibile luogo degli arresti domiciliari, e per altro verso era accertata la profonda interrelazione tra i rispettivi patrimoni che i coniugi Ginatta-Cravotto avevano messo reciprocamente a disposizione per investimenti finanziari.
2. Il difensore di Roberto Ginatta ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone la violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen., perché la libera disponibilità dell'immobile sequestrato in capo all'indagato, considerato titolare effettivo, sarebbe stata affermata dal Tribunale sulla base di "ragionamenti di carattere presuntivo o congetturale" e non di specifici elementi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), il motivo di ricorso risulta per un verso a-specifico e per altro verso manifestamente infondato, siccome sostanzialmente diretto ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari ai fini di una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda.
2. I Giudici del riesame hanno rimarcato il positivo assolvimento da parte dell'accusa dell'onere di fornire la prova, seppure indiretta, del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene, avendo il Pubblico Ministero addotto a sostegno dell'ipotesi accusatoria elementi fattuali connotati da gravità, precisione e concordanza, e non circostanze solo in astratto sintomatiche di una interposizione fittizia. Il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi fattuali di reale valenza dimostrativa, quali: -la sostanziale inattività della società immobiliare Marmat, di cui Gloria Cravotto, moglie dell'indagato, era socia per il 99%, che non aveva mai concesso l'immobile in locazione ma lo aveva adibito al godimento dei componenti della famiglia Ginatta; -la circostanza che la società Marmat era stata sempre amministrata e rappresentata da Roberto Ginatta; l'accertata propensione dell'indagato a ricorrere in più occasioni allo schermo dei familiari (come il figlio Matteo Orlando) quali intestatari fittizi di beni e società, in realtà a lui facenti capo; -l'espressa indicazione dell'immobile da parte dell'indagato come possibile luogo per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari; -la verificata interrelazione tra i patrimoni dei coniugi Ginatta- Cravotto, messi reciprocamente a disposizione per operazioni finanziarie.
Ciò posto, non sembra che il ricorrente si misuri realmente con le effettive ragioni giustificative del sequestro preventivo per equivalente, puntualmente indicate e adeguatamente valorizzate dal Tribunale, alla stregua di precisi elementi indiziari comprovanti la divergenza fra intestazione apparente e disponibilità effettiva del bene.
3. Non risponde certamente allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza del diffuso, puntuale e logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi fattuali compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto laddove il ricorso per cassazione, come nella specifica materia delle misure cautelari reali, sia proponibile solo per il vizio di violazione di legge. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Renato Giuseppe Br