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Sentenza — n. 27698/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27698/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27698/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 marzo 2021 la Corte di appello di Bari ha accolto la domanda di estradizione processuale avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di Ajdini Ferhat, a seguito della decisione in data 28 febbraio 2020 della Corte del Distretto giudiziario di Kajave, con la quale gli veniva applicata la misura di sicurezza dell' "arresto in carcere" per il concorso nel reato di traffico di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia, accertato il 21 ottobre 2016 e previsto dall'art. 283, a, 2, del codice penale albanese.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si evidenzia, al riguardo, che i fatti relativi all'episodio del 21 ottobre 2016, avvenuto sulle coste di Monopoli, e al successivo episodio del 21 dicembre 2016, oggetto della richiamata sentenza n. 1626/2017, sono confluiti entrambi nel più ampio procedimento n. 6145/2018, ove figura la contestazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

Parole chiave

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traffico internazionale di stupefacenti domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento procedura di estradizione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan diserzione
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Ajdini Ferhat, nato il 08/01/1973 in Albania avverso la ordinanza del 19/03/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Annicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2021 la Corte di appello di Bari ha accolto la domanda di estradizione processuale avanzata dalla Repubblica di Albania nei confronti di Ajdini Ferhat, a seguito della decisione in data 28 febbraio 2020 della Corte del Distretto giudiziario di Kajave, con la quale gli veniva applicata la misura di sicurezza dell' "arresto in carcere" per il concorso nel reato di traffico di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia, accertato il 21 ottobre 2016 e previsto dall'art. 283, a, 2, del codice penale albanese.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alle censure mosse dinanzi alla Corte d'appello per l'omesso rilievo del divieto di bis in idem, in considerazione della totale corrispondenza e sovrapponibilità tra i fatti per i quali è stata richiesta l'estradizione e quelli per i quali l'estradando è stato già condannato in Italia per effetto di una sentenza (n. 1626/2017) definitiva del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 14 luglio 2017 e di altra sentenza - emessa il 28 febbraio 2019 nell'ambito del procedimento n. 6154/18 R.G.N.R. - dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale per i reati di cui agli artt. 74 e 110 cod. pen., 73, commi 1, 4, 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [capo 18), in relazione ad una pluralità di delitti indicati dal capo sub 19) al capo sub 32)], commessi dal maggio 2016 con condotta perdurante in Bari e provincia.

Si evidenzia, al riguardo, che i fatti relativi all'episodio del 21 ottobre 2016, avvenuto sulle coste di Monopoli, e al successivo episodio del 21 dicembre 2016, oggetto della richiamata sentenza n. 1626/2017, sono confluiti entrambi nel più ampio procedimento n. 6145/2018, ove figura la contestazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto non avendo la sentenza impugnata risposto alla doglianza difensiva incentrata sull'esigenza di una puntuale verifica in merito al riconoscimento della condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'estradando per lo stesso fatto di reato, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 8 della Convenzione europea di estradizione del 1957: condizione ostativa, questa, legata alla cd. litispendenza internazionale, che prescinde dal divieto di bis in idem di cui all'art. 9 della richiamata Convenzione (concernente l'ipotesi in cui la persona reclamata sia stata giudicata per lo stesso fatto in forma definitiva dalle competenti Autorità dello Stato richiesto) e sussiste nel caso in cui, per il fatto o i fatti per i quali l'estradizione è domandata, sia stata già esercitata l'azione penale ovvero sia stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare (ex multis v.

Sez. 6, n. 48097 del 12/09/2018, Carbone, Rv. 274203; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes Morales, Rv. 256565; Sez. 6, n. 38850 del 18/09/2008, Rukaj, Rv. 241262; Sez. 6, n. 727 del 18/10/2006, dep. 2007, Miah, Rv. 235549). A fronte della specifica eccezione difensiva - secondo cui il fatto di reato oggetto della domanda estradizionale (avvenuto in data 21 ottobre 2016) sarebbe confluito nell'ambito di un procedimento penale a carco dell'estradando e di altri coimputati per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. cit. e per una serie di reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. cit., poi sfociato in una sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 28 febbraio 2019, a sua volta fatta oggetto di gravame dinanzi alla locale Corte d'appello — la sentenza impugnata ha apoditticamente affermato che i fatti sono "totalmente diversi rispetto a quelli per i quali vi è richiesta di estradizione", senza illustrare adeguatamente le ragioni giustificative di tale asserzione.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, affinchè proceda ad un nuovo giudizio eliminando i vizi su rilevati ed uniformandosi ai principi in questa Sede stabiliti. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti in dispositivo meglio precisati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter e 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consigliere estensore Gae