Sentenza — n. 27696/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Michele Ferrante avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari, reiettiva dell'istanza di retrodatazione dei termini della misura cautelare della custodia in carcere (per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa -la famiglia dell'Acquasanta- ad associazione finalizzata al narcotraffico e ad associazione per delinquere dedita al compimento di truffe, oltre che per plurime estorsioni), applicata in data 27 aprile 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 297 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27696/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che l'apprezzamento del Tribunale, circa l'insussistenza dei requisiti di operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità. Afferma infatti la Suprema Corte che, in tema di c.d. contestazione a catena, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrante Michele, nato il 06/07/1983 a Palermo avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. Vincenzo Giambruno che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Michele Ferrante avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari, reiettiva dell'istanza di retrodatazione dei termini della misura cautelare della custodia in carcere (per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa -la famiglia dell'Acquasanta- ad associazione finalizzata al narcotraffico e ad associazione per delinquere dedita al compimento di truffe, oltre che per plurime estorsioni), applicata in data 27 aprile 2020.
Per il profilo attinente alla pretesa retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento all'applicazione in data 7 maggio 2019 della custodia cautelare in carcere per il delitto, asseritamente connesso, di ricettazione, il Tribunale ribadiva il principio per cui non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva rispetto all'emissione della prima, allorché l'ordinanza successiva abbia ad oggetto un reato associativo in forma aperta ("fino alla data odierna") e la condotta permanente di partecipazione si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza, in difetto -come nella specie- di elementi obiettivi sintomatici della cessazione della consorteria o del recesso o dell'allontanamento definitivo da essa dell'associato.
Aggiungeva inoltre che nel caso in esame non era dato riscontrare alcuna connessione qualificata fra la condotta di ricettazione e l'agevolazione di Cosa nostra, non rilevando la comune genesi investigativa consistente nelle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Guerrera e Galatolo. Sicché il fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva non era già desumibile dagli atti del primo procedimento.
2. I difensori di Ferrante hanno chiesto l'annullamento della citata ordinanza, deducendone, con due distinti ma connessi motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al tema della c.d. contestazione a catena rispetto alla precedente ordinanza coercitiva risalente al maggio 2019 in un procedimento per il delitto di ricettazione, dal quale poteva già desumersi l'addebito di partecipazione al sodalizio mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In ordine alla duplice censura avente ad oggetto la pretesa retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. alla prima ordinanza coercitiva del 7 maggio 2019 per il reato di ricettazione, il Tribunale, oltre ad escludere motivatamente la connessione qualificata fra i fatti oggetto dei due provvedimenti coercitivi e a rimarcare l'eterogeneità delle progressive informative di polizia giudiziaria, ha ritenuto con adeguato e logico apparato argonnentativo che il fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva -la partecipazione alla cosca mafiosa della famiglia dell'Acquasanta- non era già desumibile dagli atti del primo procedimento. Né, d'altra parte, risultavano acquisiti elementi di fatto tali da far ritenere cessata la permanenza della partecipazione al sodalizio dell'indagato, considerato che lo stesso, nel primo procedimento, era stato prima sottoposto alla detenzione domiciliare e infine scarcerato fin dal novembre 2019.
3. Ritiene la Corte che l'apprezzamento del Tribunale, circa l'insussistenza dei requisiti di operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità. Afferma infatti la Suprema Corte che, in tema di c.d. contestazione a catena, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva.
E tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, n. 15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511;
Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Si aggiunge che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, lo stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che i periodi di detenzione non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività, né fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272;
Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121).
4. Quanto sopra esposto conduce alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Depositato in Can