Sentenza — n. 27695/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Perugia, con ordinanza del 17 dicembre 2020, dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Manlio Cerroni (persona offesa) ex art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione emesso in data 8 giugno 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale e notificato in pari data al difensore della persona offesa, ritenendo lo stesso presentato oltre il termine perentorio di giorni quindici dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27695/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità della suddetta ordinanza in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. Il reclamo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale è tempestivo, essendo avvenuto tramite il servizio postale e dovendosi considerare la data di spedizione (23 giugno 2020), anziché il recapito presso la cancelleria del Tribunale (26 giugno 2020). Sotto diverso profilo il provvedimento è stato emesso al di fuori e in violazione di quanto previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità del reclamo senza l'instaurazione del previo contraddittorio.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cerroni Manlio, nato a Pisoniano il 18/11/1926, parte offesa nel procedimento contro Galanti Alberto nato a Roma il 08/07/1967 Altissimi Fabio nato a Albano Laziale il 29/11/1964 avverso la ordinanza del 17/12/2020 del Tribunale di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 17 dicembre 2020, dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Manlio Cerroni (persona offesa) ex art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione emesso in data 8 giugno 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale e notificato in pari data al difensore della persona offesa, ritenendo lo stesso presentato oltre il termine perentorio di giorni quindici dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
2. Il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità della suddetta ordinanza in quanto il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. Il reclamo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale è tempestivo, essendo avvenuto tramite il servizio postale e dovendosi considerare la data di spedizione (23 giugno 2020), anziché il recapito presso la cancelleria del Tribunale (26 giugno 2020). Sotto diverso profilo il provvedimento è stato emesso al di fuori e in violazione di quanto previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità del reclamo senza l'instaurazione del previo contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723;
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv. 273875): come nel caso di specie, in cui il ricorrente denunzia - sub specie dell'abnormità - la violazione di legge quanto alla errata valutazione della tempestività o meno del reclamo e del mancato rispetto del contraddittorio.3. Considerato, peraltro, che il ricorrente chiede, in sostanza, la revoca del provvedimento per l'erronea valutazione di intempestività del reclamo e per la violazione delle regole sul contraddittorio, la relativa istanza va indirizzata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, al Giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi Bottari, Rv. 277433;
Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956). Invero, poiché la fruizione del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen. dev'essere effettiva, tale facoltà non è in contrasto con il testo dell'art. 410-bis cod. proc. pen. -laddove definisce «non impugnabile» l'ordinanza emessa a seguito di reclamo- rimarcandosi la differenza semantica e procedurale tra il concetto di non impugnabilità e quello di non revocabilità.
4. Va altresì precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto al contraddittorio assicurato in fase di reclamo è di natura squisitamente cartolare in quanto, pur essendo prevista la fissazione dell'udienza per decidere sul reclamo, non è contemplata la facoltà delle parti di intervenire, bensì solo la possibilità di presentare memorie fino a cinque giorni prima della data fissata. Anche a fronte di eventuali violazione del diritto al contraddittorio così strutturato va riconosciuta al reclamante la possibilità di esperire il rimedio della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo (Sez. 2, n. 35192 del 23/10/2020, )ovanovic, non mass.).
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non va invece disposta la condanna al versamento di un'ammenda, in ragione della sussistenza del diritto di esperire il rimedio avverso l'atto gravato, pur essendo risultata errata la scelta dello strumento impugnatorio. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/05/2021 Il Consigliere estensore Maria Si