Sentenza — n. 27694/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montínari Alvaro Antonio, nato a Lecce il 26 giugno 1971 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 12 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Alessandro Cimino, che ha concluso per la reiezione del ricorso sentito l'avvocato Savoia per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montínari Alvaro Antonio, nato a Lecce il 26 giugno 1971 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 12 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Alessandro Cimino, che ha concluso per la reiezione del ricorso sentito l'avvocato Savoia per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montínari Alvaro Antonio, nato a Lecce il 26 giugno 1971 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 12 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Alessandro Cimino, che ha concluso per la reiezione del ricorso sentito l'avvocato Savoia per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO rilevato che, con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Alvaro Antonio higlignarì avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce ha respinto la richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare del divieto 19 di dimora in atto applicata al Molinari, condannato con sentenza della stessa Corte di appello alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di cui all'ad 416 bis cod.pen.; rilevato ancora che avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore del Montanari lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 299, 274 e 275, terzo comma, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; rilevato, in particolare, che ad avviso della difesa, diversamente da quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, oltre al tempo decorso dalla data di esecuzione della misura, nel valutare l'istanza di revoca, per un verso andava necessariamente considerato il positivo e puntuale contegno tenuto nell'eseguire la misura contestata, per altro verso doveva ritenersi erroneo e illogico il riferimento alla presunzione di legge relativa alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, favorita solo in tesi dal titolo di reato posto a fondamento dell'intervento cautelare contrastato, ma definitivamente superata dalla già effettuata scelta del giudice procedente di applicare, in luogo di quella originariamente disposta, una misura cautelare diversa da quella custodiale di maggior rigore, da ritenersi altrimenti obbligatoria, in presenza della persistente sussistenza della citata presunzione; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni; ritenuto in particolare che con l'impugnazione risultano reiterate ragioni di doglianza già prospettate, in termini identici, per il tramite di altra e pregressa istanza di revoca, anche questa rigettata e appellata con esito negativo, senza che risulti proposto ricorso per cassazione avverso detta decisione; ritenuto, ancora, che oltre alla preclusione sopra rilevata, va anche considerato che con il ricorso vengono messi in gioco profili di doglianza ordinariamente inconferenti al fine ( quali il decorso del tempo dalla esecuzione della misura e le modalità di esecuzione della stessa , siccome in precedenza modificata dal giudice procedente),considerazione che nel caso risulta negativamente implementata dalla insuperata presunzione di persistenza delle esigenze di cautela derivante dal titolo di reato posto a fondamento dell'intervenuto cautelare, a fronte dì una neppure dedotta rescissione del vincolo associativo di matrice mafiosa, nella specie consolidato da una condanna confermata in appello; rilevato, infine, che sotto quest'ultimo versante, la distonia rassegnata dal ricorso, più che essere sintomo della ritenuta inattualità della regola presuntiva e indice della cessazione delle esigenze, rappresenta, semmai, il segno di una interpretazione a monte ed altrove errata del dato normativo di riferimento, della quale l'unico soggetto non legittimato a dolersi resta il ricorrente; ritenuto, in coerenza, che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/05/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa , n