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Sentenza — n. 27693/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27693/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27693/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposti da Cassandra Luigi, nato a Trentola Ducenta, il 30 ottobre 1971 avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; latte la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Fulvio Baldi, con il quale è stato chiesto rigettarsi il ricorso

Regesto Legislator

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art 111 Cost; Sentenza — n. 27693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di prevenzione, infatti, non avrebbe potuto comunque valutarne il merito, risultando il vizio prospettato ormai coperto dal giudicato per la natura endoprocessuale che lo connota, con la conseguenza che, definito il procedimento di prevenzione con provvedimento irrevocabile, è preclusa in sede esecutiva la proposizione della questione dell'inefficacia della confisca, in quanto coperta dal giudicato (Sez. 1, Sentenza n. 29327 del 03/05/2016 RV. 267414). Al più la questione avrebbe potuto divenire oggetto di revocazione, al verificarsi, tuttavia, dei relativi presupposti in fatto e diritto, con conseguente individuazione dell'organo competente alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 28 del codice antimafia.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedura di rivendicazione nel pignoramento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art 111 Cost
159 del 2011, dell'art 111 Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposti da Cassandra Luigi, nato a Trentola Ducenta, il 30 ottobre 1971 avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; latte la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Fulvio Baldi, con il quale è stato chiesto rigettarsi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale Luigi Cassandra ha chiesto dichiararsi l'inefficacia "ora per allora" del sequestro di prevenzione dìsposto in suo danno dal medesimo Tribunale, poi confermato dal decreto dì confisca reso il 22 maggio 2019. Decreto, ad avviso del Cassandra, reso senza rispettare il termine di cui all'art. 24, secondo comma, del d.lgs. n, 159 del 2011 e divenuto dunque, ad avviso dell'istante, inefficace. 2.Propongono ricorso i difensori del proposto e lamentano violazione di legge in relazione agli artt, 2, 178, lettera c) e 585 terzo comma cod. proc. pen. nonché dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art 111 Cost. e dell'ad .6 della CEDU, nonché mancanza grafica della motivazione.

Si rimarca nel ricorso che il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza perché non risultava irrevocabile il decreto di confisca, appellato dal proposto, aspetto che avrebbe impedito ogni intervento sulla regíudicanda. Dato questo che la difesa non poteva offrire perché la decisione sull'appello le è stata notificata dopo quella oggetto della odierna impugnazione; e che in ogni caso non precludeva all'organo decidente di attivare d'ufficio i relativi poteri diretti a verificare, tramite l'acquisizione del fascicolo processuale, l'addotta inefficacia del titolo e le conseguenti derive sulla confisca, tardivamente disposta in ragione di addotte proroghe illegittime, assunte senza rispettare il contraddittorio.

3. Con memorie trasmesse il 5 maggio 2021, la difesa ha replicato alle conclusioni scritte della parte pubblica, ribadendo la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Il ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, lamenta il mancato rispetto del termine di cui all'art 24, secondo comma, del codice antimafia, rilievo pacificamente non veicolato in occasione dell'appello proposto avverso il decreto di confisca a suo dire tardivamente reso. Più precisamente, una volta definito il gravame di merito, con la conferma del decreto reso in primo grado, il ricorrente, con istanza rivolta alla medesima Corte di appello, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del decreto di confisca, evidenziando al fine che una tale decisione trovava fondamento nella rilevabilità d'ufficio del vizio prospettato.

E la Corte adita, avendo definito l'appello, ha trasmesso gli atti al Tribunale, individuando in siffatto organo quello competente a statuire sulla detta richiesta. Il Tribunale, a sua volta, ha dichiarato inammissibile l'istanza, sul presupposto che il decreto - fatto confermato dallo stesso ricorrente - non era divenuto ancora irrevocabile, essendo pendente il termine per proporre ricorso in cassazione avverso la conferma resa in appello. 3.Questo il percorso sotteso al ricorso che occupa e in disparte il fatto che nell'impugnazione nulla viene addotto sulle ragioni per le quali il provvedimento ora portato allo scrutinio della Corte debba ritenersi suscettibile di impugnazione in sede di legittimità, rileva la Corte la manifesta inconferenza dell'intero assunto che ha sostenuto sia l'originaria istanza, sia l'odierna contestazione. 4.L'istanza formulata dal Cassandra non poteva che dichiararsi inammissibile.

E' pacifico, infatti, che nel momento in cui la stessa venne depositata, il proposto era ancora in termini per proporre la relativa doglianza tramite il ricorso di legittimità. Il decreto di confisca dunque non era ancora definitivo; ed è indiscutibile che solo per il tramite del ricorso di legittimità poteva, in quel frangente, farsi valere l'addotta ragione di inefficacia del titolo, a prescindere dalla fondatezza della stessa nel merito. 5.A ben vedere, la situazione non sarebbe mutata, del resto, laddove l'istanza fosse stata depositata in presenza di un decreto di confisca ormai definitivo.

Il Tribunale di prevenzione, infatti, non avrebbe potuto comunque valutarne il merito, risultando il vizio prospettato ormai coperto dal giudicato per la natura endoprocessuale che lo connota, con la conseguenza che, definito il procedimento di prevenzione con provvedimento irrevocabile, è preclusa in sede esecutiva la proposizione della questione dell'inefficacia della confisca, in quanto coperta dal giudicato (Sez. 1, Sentenza n. 29327 del 03/05/2016 RV. 267414). Al più la questione avrebbe potuto divenire oggetto di revocazione, al verificarsi, tuttavia, dei relativi presupposti in fatto e diritto, con conseguente individuazione dell'organo competente alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 28 del codice antimafia.

Aspetti, questi, tuttavia eccentrici rispetto all'ipotesi portata allo scrutinio della Corte.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/05/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente f Benede