Sentenza — n. 27692/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da Juliet spa, nell'interesse della Siena NPL 2018 srl, avverso il provvedimento del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale promossa nei confronti Medardo Marras, con il quale è stata negata l'ammissione al passivo del credito, munito di prelazione ipotecaria, vantato dalla società ricorrente. Tanto sul presupposto della ritenuta mancata dimostrazione della buona fede che deve necessariamente supportare la richiesta di partecipazione al passivo delle procedure di prevenzione patrimoniale. 2.Propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia la società creditrice e adduce quattro diversi motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 2740 cod. civ; Sentenza — n. 27692/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'assunto non convince e risulta superato dalla prevalente giurisprudenza di segno opposto di questa Corte (Sez. 6 n. 2334 del 15.10.2014, rv 263281; Sez. I n. 4208 del 19.9.2014 n.m.; Sez. 2, n. 18111 del 18/2/2016, n.m.; Sez. 1, n. 33083 del 1/4/2016, n.m.; Sez. 6, n. 31886 del 23/5/2017, n.m.; Sez. 5, n. 45384 b45.1: t s - del 18/10/2019, n.m.) cui il Collegio eastga-el-i-aderire-, in forza del quale, in ipotesi di accollo non liberatorio, l'Istituto bancario non può «opporsi» all'operazione realizzata tra accollante e accollatario, e in quanto tale non può essere ritenuto negligente ai fini di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Siena NPL 2018 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso il decreto del Tribunale di Roma del 26 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da Juliet spa, nell'interesse della Siena NPL 2018 srl, avverso il provvedimento del giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale promossa nei confronti Medardo Marras, con il quale è stata negata l'ammissione al passivo del credito, munito di prelazione ipotecaria, vantato dalla società ricorrente. Tanto sul presupposto della ritenuta mancata dimostrazione della buona fede che deve necessariamente supportare la richiesta di partecipazione al passivo delle procedure di prevenzione patrimoniale. 2.Propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia la società creditrice e adduce quattro diversi motivi.
In particolare, evidenzia la difesa: - l'integrale difetto di motivazione o motivazione meramente apparente rispetto ai rilievi articolati con l'opposizione, avendo il Tribunale ribadito pedissequamente le argomentazioni esposte nel provvedimento opposto; - l'omessa motivazione in ordine al presupposto oggettivo della strumentalità del credito con conseguente violazione dell'art. 52, comma 1, lettera b) , d.lgs. n. 159 del 2011, avendo il Tribunale scrutinato unicamente il tema inerente il requisito della buona fede; - l'erronea interpretazione dell'art. 52, comma 1, lettera b del citato decreto legislativo in relazione al disposto di cui all'ad 1273 cc, per non aver considerato che nel caso la verifica della diligenza del creditore erogante andava fatta risalire al momento della erogazione del mutuo e non a quella dell'accollo operato dai soggetti, fittizi intestatari delle utilità confiscate, contigui ai due proposti e perché in ogni caso nessun addebito poteva essere mossa alla banca erogante, rimasta estranea all'accordo tra debitore originario e soggetto accollante, al quale non avrebbe potuto opporsi; - l'erronea interpretazione della medesima norma nonché dell'ad 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, per aver ritenuto non dimostrato il requisito della buona fede facendo riferimento alla asserita mancata adozione delle cautele richieste al momento dell'acquisto delle posizioni di credito fatte oggetto della domanda di insinua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento del decreto impugnato per le ragioni precisate di seguito.
2. Giova ribadire, in via di premessa, il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il ricorso per cassazione del terzo creditore, pur afferendo alla materia delle misure di prevenzione, può essere proposto anche per i difetti di motivazione previsti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché il rito, pur prevedendo la competenza del tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell'esecuzione, è del tutto autonomo rispetto a quello del procedimento di prevenzione in senso stretto, che espressamente consente la ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge.
Dal punto di vista sistematico la tendenziale estraneità del terzo creditore alla originaria procedura di esecuzione e la mancanza della possibilità di un secondo apprezzamento giurisdizionale di merito giustifica la previsione che il terzo creditore possa usufruire dello strumento del ricorso per cassazione in tutta l'estensione che l'istituto permette (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, De Luca, Rv. 271190, in motivazione; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte Dei Paschi Di Siena s.p.a., Rv. 270028, in motivazione; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, Banca Popolare di Bari s.c.p.a., Rv. 265360;
Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 262734).
3. Ciò ribadito, va premesso che la ricorrente è società cessionaria dei crediti vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, acquistati in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993. Più precisamente, si rappresenta creditrice ipotecaria di una società (la Antocris srl) le cui quote sono state ritenute nella disponibilità sostanziale del proposto Medardo Marras (per quanto intestate ai figli) e sottoposte a confisca di prevenzione. In ragione di tanto ha formulato domanda di insinua nel passivo della detta procedura relativamente al dovuto in forza di un mutuo fondiario in origine erogato da Banca Monte dei Paschi ad una prima società, la Hermes srl, pacificamente estranea ad ogni coinvolgimento della misura.
In esito al relativo frazionamento, alcuni dei beni immobili oggetto della garanzia ipotecaria accesa a sostegno del citato mutuo sono stati dapprima acquistati da altra società e a loro volta rivenduti alla citata Antocris, con accollo, da parte di quest'ultima, delle quote del mutuo originario, stipulato, cinque anni prima, dalla Hermes, nelle frazioni di debito corrispondenti ai singoli beni acquistati.
4. Sono due i temi di fondo essenzialmente posti dal ricorso che occupa. Il primo attiene alla omessa motivazione del decreto impugnato quanto al profilo della "strumentalità" del credito oggetto di insinua; il secondo riguarda le valutazioni rese in ordine alla prova della buona fede della società ricorrente, nell'assunto difensivo viziate da una erronea interpretazione della normativa di riferimento avuto riguardo allo sforzo probatorio chiesto al creditore istante, considerato che nella specie il credito azionato trova la sua ragion d'essere nell'accollo cumulativo in forza del quale la società debitrice, successivamente coinvolta nel procedimento di prevenzione in questione, è (parzialmente) subentrata nell'originario rapporto di mutuo intercorso con la banca Monte dei Paschi di Siena, così da rendersi coobbligata, in uno alla originaria mutuataria, rispetto all'onere restitutorio correlato alla detta erogazione.
5. Entrambi i profili sopra rimarcati viziano, ad avviso della Corte, la decisione impugnata. La fondatezza del secondo, tuttavia, assume rilievo assorbente rispetto alla necessità di colmare l'integrale difetto di motivazione verificata con riferimento al profilo della strumentalità. Una volta riscontrata l'erroneità del giudizio reso in relazione al profilo soggettivo e, dunque, data per assodata la buona fede del creditore, diviene infatti irrilevante in sé il profilo, per il vero logicamente antecedente, della strumentalità: anche se verificata, quest'ultima, non potrebbe infatti mai impedire l'ammissione del credito vantato dal terzo che abbia comunque dimostrato di essere in buona fede sia al momento della nascita dell'obbligazione posta a fondamento dell'insinua, sia nei momenti di successivo sviluppo del relativo rapporto negoziale da ritenersi di rilievo nell'ottica che qui interessa.
6. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011 la confisca non pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art 2740 cod. civ. dai beni ablatí avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati "strumentali all'attività illecita svolta dal proposto", sintomatica della relativa pericolosità sociale, o a quella attività "che ne costituisce il frutto o il reimpiego", salvo che, in quest'ultimo caso, il creditore "non dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento". 6.1.All'evidenza, il profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione della attività illecita riferibile al proposto, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca con quello, comunque diverso e logicamente successivo, afferente la buona fede del creditore che agisce con la domanda di insinua: si intreccia inevitabilmente infatti con aspetti del giudizio che finirà per riguardare la condizione soggettiva del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica. 6.2.
Malgrado tale inevitabile interconnessione, i due profili vanno comunque tenuti distinti. La strumentalità, infatti, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore: il nesso che corre tra le ragioni dell'applicazione della misura definitiva di prevenzione e la finalizzazione del credito oggetto di insinua non va ritenuto aprioristicamente; costituisce, piuttosto, oggetto di un preciso e pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, che è dunque tenuto a motivare attraverso una puntuale ricostruzione della relativa vicenda negoziale, rimarcandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta strumentalità tra i due citati momenti del relativo giudizio. 6.3.In questa ottica, nella giurisprudenza di questa Corte si è rilevato che l'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e che solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez.
VI n. 36690 del 30.6.2015, Rv 265606; Sez. VI, n.55715 del 23.11.2017, Rv 272232).Tale onere, di certo, risente delle diverse dinamiche in fatto sottese alla situazione di volta in volta apprezzata: può dunque modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, potevano ritenersi già emersi, in termini di contestualità o di immediata contiguità temporale, gli aspetti in fatto sintomatici della pericolosità sociale del proposto da raccordare alla operazione negoziale fonte del credito oggetto di insinua.
Altrettanto incontrovertibilmente, tuttavia, l'operatività di siffatte presunzioni non esonera dall'onere motivazionale sul punto, occorrendo dare conto quantomeno del potenziale collegamento tra le ragioni dell'applicazione della misura di prevenzione e la finalizzazione del credito in contestazione. 6.4. Ferma la possibile incidenza che tale situazione in fatto potrà anche assumere sul successivo giudizio afferente la dimostrazione della buona fede del creditore quanto all'evidenza esterna di tali indici, resta dunque da ribadire che il relativo nesso di strumentalità, pur con le facilitazioni logiche se del caso ricavate dalla singola vicenda, va comunque argomentato.
E nel caso in esame tale verifica manca del tutto, avendo il Tribunale integralmente omesso di rappresentare quale sia nel caso la correlazione strumentale che lega l'erogazione del credito alla situazione di pericolosità ascritta al proposto e apprezzata a sostegno della misura, ragione costitutiva della devalutazione sancita ex lege del diritto del terzo oggetto della domanda di insinua, fatta salva la buona fede del creditore. 7.Anche sotto tale ultimo versante, il provvedimento impugnato non regge l'urto delle censure esposte con il ricorso. 7.1.
Una volta accertato che il credito è strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, il creditore ha l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale; e la legge (art. 52, comma 3, del citato d.lgs. n. 159 del 2011) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». 7.2.
Esclusa l'ipotesi della collusione del terzo nell'attività criminosa, nel caso certamente eccentrica, la buona fede è da riconoscere quando emerge una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto e, a tal fine, il legislatore ha inteso richiamare il concetto civilistico della tutela dell'affidamento incolpevole: la conseguenza è che il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr.
Cass. Sez. 6, n. 50018 del 17 settembre 2015, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 265930; Cass. Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, Island Refinancing S.r.l., Rv. 263297; Cass. Sez. 6, n. 2334 del 15 ottobre 2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 263281; Cass. Sez. 1, n. 2501 del 14 gennaio 2009, San Paolo Imi S.p.a, Rv. 242817). 7.3. Rapportando l'onere di diligenza imposto alle connotazioni del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità.
Di qui la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità" (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.). E in questa ottica, si è rimarcato che "glì operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd.
Rognoni- LaTorre" (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Intesa Sanpaolo S.p.a, 265930). 7.3. La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Banca Monte Dei Paschi Di Siena s.p.a., Rv. 265606). Per l'esclusione del credito, non basta, tuttavia che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre, piuttosto, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, sia espressamente sintomatico della mancanza di buona fede.
In altre parole, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, n.m.).
8. In tesi, in caso di pretesa azionata dall'erogante nei confronti del terzo accollante, occorre guardare non solo alle verifiche operate al momento di erogazione del credito ( aspetto nel caso indifferente, non essendo controversa l'estraneità della originaria debitrice contraente oltre che della originaria debitrice accollante ad ogni vicenda illecita riguardante il proposto), ma anche a quelle sottese alla modifica ex latere debitoris dell'originario rapporto, atteso che tutte le vicende destinate a connotare sensibilmente il rapporto nei suoi estremi soggettivi e oggettivi possono rilevare nell'ottica dello scrutinio che occupa (Sez. 1, n. 44714 del 13/07/2016, Italfondiario Spa, Rv. 268507). 8.1.
Ciò, tuttavia, sempre che gli oneri imposti in questo caso all'erogante, nel caso traslati in capo alla creditrice cessionaria della relativa posizione di credito (S.U., n. 29847 del 31/5/2018, Island Refinancing, RV 272978) siano immediatamente giustificati dalle modalità che connotano siffatta modifica soggettiva. Di certo, tanto deve sostenersi in caso di accollo liberatorio, sia solo privativo o anche, e a maggior ragione, novativo : la scelta di sostituire integralmente un debitore all'altro (se del caso modulando anche diversamente il tenore dell'obbligo) non si differenzia da quella della originaria erogazione , di talchè una condotta che non sia stata conforme alle regole di diligenza ordinariamente connotanti la specifica situazione negoziale (nel caso quelle che regolamentano il sistema bancario) si frappone decisamente alla dimostrazione della buona fede rispetto ad un credito che, a monte, si sia rilevato strumentale alle condotte illecite sintomatiche della pericolosità sociale del proposto o a quelle attività che ne abbiano costituito il frutto o il reimpiego. 8.2.
Nel caso, pacificamente, l'accollo che ha dato luogo alla pretesa azionata nei confronti della procedura che riguarda la società (debitrice) integralmente (nel capitale e nel patrimonio) soggetta a confisca, viene descritto come non liberatorio ma cumulativo, in quanto tale dotato di efficacia esterna, per avere la banca aderito all'operazione incorsa tra accollato e accollante, accettando i relativi pagamenti (ma senza liberare il debitore accollato), così da vincolare nei suoi confronti anche il terzo, in origine estraneo al rapporto di mutuo.
In disparte l'aspetto inerente l'indifferenza al fine della adesione della banca siccome ricavabile unicamente dal dato legato alla mera ricezione passiva dei pagamenti ( utile, in via logica, a comprovare un comportamento concludente nel senso della non opposizione all'accollo, ma inidoneo a dimostrare in via logica l'adesione della matuante, che, anche ove non formalizzata, viene in genere ricavata da altri atteggiamenti negoziali: ad esempio i solleciti di pagamento direttamente rivolti all'accollante), il ricorso, come ovvio, non contesta tale qualificazione, che può darsi, dunque, per assodata ( e che altrimenti, ma per ragioni meramente civilistiche, avrebbe messo in crisi la domanda, in relazione alla legittimazione dell'istante). 8.3.
Muovendo da questo dato e considerando che nella specie è pacifico che non venne operato nessun controllo rispetto alla società accollante (costituita quindici giorni prima dell'atto e priva di elementi di patrimonializzazione tali da garantire il puntuale adempimento dei ratei), il Tribunale ha ritenuto che siffatte omesse verifiche davano conto di una situazione soggettiva stridente con la dimostrata sussistenza della buona fede legittimante l'ammissione del credito. Tanto facendo leva su un arresto di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 44714 del 13/07/2016, Rv. 268507), in forza del quale in tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata, dovendosi escludere la buona fede del creditore ipotecario che non abbia svolto alcun accertamento per verificare la solvibilità e l'affidabilità e, più in generale, la personalità del debitore subentrato nel contratto di mutuo quale accollante cumulativo del debito originario. 8.4.
L'assunto non convince e risulta superato dalla prevalente giurisprudenza di segno opposto di questa Corte (Sez. 6 n. 2334 del 15.10.2014, rv 263281; Sez. I n. 4208 del 19.9.2014 n.m.; Sez. 2, n. 18111 del 18/2/2016, n.m.; Sez. 1, n. 33083 del 1/4/2016, n.m.; Sez. 6, n. 31886 del 23/5/2017, n.m.; Sez. 5, n. 45384 b45.1: t s - del 18/10/2019, n.m.) cui il Collegio eastga-el-i-aderire-, in forza del quale, in ipotesi di accollo non liberatorio, l'Istituto bancario non può «opporsi» all'operazione realizzata tra accollante e accollatario, e in quanto tale non può essere ritenuto negligente ai fini di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011.
Le omesse verifiche cui il Tribunale si è richiamato nel fondare la decisione assunta, dovevano, infatti, ritenersi del tutto ininfluenti sul profilo della strumentalità del credito oggetto di insinua, la cui colpevole inconsapevolezza avrebbe nel caso potuto favorire la reiezione della domanda. 8.4.1. Va infatti rimarcato che la banca mutuante, all'esito dei possibili controlli che avrebbe potuto svolgere nei confronti dell'accollante, pur tenendo un atteggiamento oppositivo, se del caso rifiutando l'adempimento del terzo, non avrebbe comunque inciso sugli effetti derivati dalla operazione di accollo, immediatamente correlati al profilo della strumentalità: una eventuale scelta in tal senso, avrebbe solo determinato che l'operazione realizzata da Antocris con la società venditrice si sarebbe mantenuta nei limiti di un accollo interno, essendo l'accordo raggiunto in tal senso perfettamente valido tra accollante e accollato ( che avrebbe ricevuto dal primo la provvista per adempiere al mutuo nei termini di cui al relativo contratto), a prescindere dalla adesione della banca (che vale unicamente ad obbligare l'accollante direttamente nei confronti della stessa); e il prezzo dell'operazione sarebbe stato ugualmente frazionato attraverso il pagamento rateale previsto dal mutuo di riferimento, cosi da realizzare comunque l'operazione economica per forza di cose sottesa al giudizio di strumentalità del credito rispetto all'azione illecita del proposto ( in tesi favorito da una ripartizione nel tempo del relativo investimento, sostenuto dai proventi di matrice direttamente o indirettamente illecita legati alla sua pericolosità sociale). 8.4.2.
Non è un caso, del resto, che le valutazioni che attengono al merito creditizio in ipotesi di accollo cumulativo hanno un portato diverso per la natura sostanzialmente neutra di tale subentro, atteso che la banca è comunque cautelata dalla prelazione ipotecaria e che in genere le stesse sono motivate dall'esigenza di scongiurare ritardi e complicazioni nella escussione del dovuto, ferma la perduranza dell'obbligo in capo all'originario mutuatario. Rimarcarne tuttavia il mancato rispetto nell'ottica del giudizio di buona fede, quando l'eventuale esecuzione diligente dei relativi controlli non avrebbe influito in nulla sul consolidamento finanziario dei momenti di finalizzazione patrimoniale delle condotte sintomatiche della pericolosità sociale del proposto, rassegna una lettura interpretativa del disposto di cui al citato art. 52 di certo non condivisibile, perché destinata ad ampliare irragionevolmente l'area delle pretese creditizie inopponibili alla procedura. 8.4.2.
Altro sarebbe a dirsi, piuttosto, se l'accollo fosse stato condizionato all'adesione anche non liberatoria della banca così che, laddove negata, la stessa di fatto avrebbe impedito alla accollante di avvalersi comunque indirettamente del mutuo per sovvenzionare la realizzazione o la prosecuzione dell'attività illecita apprezzata a sostegno della misura reale applicata. In tal caso il ruolo della banca, anche in ipotesi di accollo cumulativo, avrebbe acquisito un sensibile rilievo rispetto all'intera operazione che coinvolgeva il proposto e i suoi interessi: sicché, l'eventuale assenso reso senza le opportune verifiche utili a disvelarne la possibile strumentalità, non avrebbe consentito alla banca di rivendicare la buona fede a supporto del credito rivendicato.
9. Ne consegue che, nella specie, l'assunto in diritto posto a fondamento della ritenuta mancata dimostrazione della buona fede si è rivelato errato; e che, non essendovi altre indicazioni dirette ad escludere l'ammissione al passivo della relativa posizione, la stessa andrà effettuata, nei termini quantitativi e nella posizione che il Tribunale competente sarà tenuto a verificare all'esito della presente statuizione.
P.Q.M.
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