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Sentenza — n. 27691/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27691/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. D'Ascenzi Giuseppe, nato a Ferentino il 20 marzo 1943 2. Vittoria Picchi, nata a Ferentino 20 ottobre 1941 3. D'Ascenzi Massimo, nato a Ferentino il 20 settembre 1966 avverso il decreto della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorsi

Regesto Legislator

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articolo 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27691/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte , a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato, compresi, dunque anche i terzi interessati dalla esecuzione di una misura di prevenzione reale, stanno in giudizio con il ministero dì un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, sì presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrellí, Rv. 260894, da ultimo confermata da Sentenze della sezione sesta n. 11371 del 29/05/2019, dep. 2020, e sezione seconda n. 15007 del 22/01/2020, non massímate sul punto).

Parole chiave

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beni di famiglia occultamento di beni sostanza privata danno patrimoniale procurato con astuzia valore patrimoniale reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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articolo 100 cod. proc. pen
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte , a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. D'Ascenzi Giuseppe, nato a Ferentino il 20 marzo 1943 2. Vittoria Picchi, nata a Ferentino 20 ottobre 1941 3. D'Ascenzi Massimo, nato a Ferentino il 20 settembre 1966 avverso il decreto della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dato conferma alla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Frosinone in danno di Giuseppe D'Ascenzi, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi della lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 e in ragione di tanto soggetto ad ablazione in relazione a diverse utilità, alcune intestate al proposto ( una autovettura e il saldo attivo di in deposito bancario), altre rinvenute nella formale titolarità di terzi ma ritenute nella sostanziale disponibilità del D'Ascenzi ( le quote societarie della Stella snc di Picchi Vittoria e c, intestate alla moglie del proposto, Vittoria Picchi, e al figlio, Massimo Ascenzi, con il relativo patrimonio aziendale ). 2.Hanno proposto ricorso il proposto e í terzi interessati. I motivi di censura addotti nell'interesse di questi ultimi, seppur prospettati con autonoma impugnazione, risultano proposti ribadendo pedissequamente il tenore dell'impugnazione del Giuseppe D'Ascenzi.

3. Con il ricorso del proposto, risultano addotte tre diversi doglianze, tutte prospettate sotto il versante della ritenuta violazione di legge o comunque della integrale o solamente apparente motivazione spesa a sostegno delle relative conclusioni, dirette alla conferma della confisca. Il primo motivo attiene al perimetro della pericolosità sociale, che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente anche per l'epoca antecedente il luglio del 1979 nonché al periodo compreso tra il 1987 e il 2000, momenti in relazione ai quali manca l'indicazione di fatti espressivi della pericolosità del ricorrente.

In particolare, rispetto al primo periodo, sono stati comunque ritenuti suscettibili di confisca anche beni pacificamente acquistati con proventi leciti, solo perché poi conferiti nella società Stella snc; rispetto al secondo arco temporale, sì è disposta la confisca di beni acquisiti in tale frangente temporale malgrado l'assenza di r Contegni sintomatici della pericolosità. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso a sostegno della riferibilità al proposto delle quote della Stella di Picchi Vittoria e C con erronea applicazione degli artt 4, 19 e 26 del codice antimafia.

In particolare non è stato considerato alla luce del materiale a discarico offerto dalle difese, che diversi beni intestati alla detta società dovrebbero ritenersi di effettiva proprietà del figlio Massimo D'Ascenzi, dotato di un reddito idoneo a sostenere l'acquisto delle quote oltre che diversi investimenti realizzati in direzione del detto ente sociale. Con il terzo motivo il provvedimento impugnato viene attinto sotto il versante del giudizio speso in relazione al giudizio di proporzione tra capacità reddituali e costi affrontati dal proposto e dal suo nucleo familiare per le relative acquisizioni fatte oggetto di ablazione.

E ciò per aver sostanzialmente disatteso l'aspetto derivante all'assenza di dati reddituali acquisiti per il periodo antecedente il 2000;sia per non aver considerato appieno le capacità reddituali dell'intero nucleo familiare del proposto.

4. Con motivi aggiunti trasmessi via pec le difese dei terzi interessati hanno ulteriormente ribadito, in relazione ta vizi già prospettati, le contestazioni (L afferenti il profilo della correlazione temporale tra pericolosità del proposto e acquisizioni oggetto di confisca, nonchè quelle inerenti il giudizio di proporzione tra disponibilità del nucleo familiare del D'Ascenzì e i costì affrontati per le utilità soggette a ablazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili, seppur per ragioni diverse.

2. Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse dei terzi, osserva la Corte che l'inammissibilità si lega alla mancanza di una procura speciale all'uopo conferita ai difensori.

3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte , a norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato, compresi, dunque anche i terzi interessati dalla esecuzione di una misura di prevenzione reale, stanno in giudizio con il ministero dì un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, sì presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrellí, Rv. 260894, da ultimo confermata da Sentenze della sezione sesta n. 11371 del 29/05/2019, dep. 2020, e sezione seconda n. 15007 del 22/01/2020, non massímate sul punto).

Al ricorso non risulta allegata la procura speciale per il giudizio di cassazione, né risulta in alcun modo indicato ove tale atto sia eventualmente reperibile; la stessa verifica degli atti trasmessi non ha consentito di rintracciarne la sussistenza. Va quindi dichiarata la inammissibilità delle relative impugnazioni, non spettando peraltro alla Corte il compito di individuare l'esistenza della procura stessa all'interno dell'incarto processuale. 4.Quanto al ricorso del proposto, va preliminarmente evidenziato che lo stesso risulta diretto a contestare la confisca con riguardo alle quote della Stella snc, intestate ai terzi interessati, il cui patrimonio aziendale, secondo la prospettazione validata dai giudici della prevenzione, ha costituito il cuore degli investimenti operati negli anni dal D'Ascenzi.

Vero è che risultano anche confiscati beni intestati al proposto stesso; ma il ricorso non modula le censure in funzione di tali utilità, alle quali non si fa cenno alcuno nell'impugnazione. In particolare, non si specifica se le stesse sono state o meno acquisite lungo il periodo rispetto al quale non è in contestazione la sussistenza della pericolosità sociale ascritta al ricorrente. 5.Ciò precisato, va altresì rimarcato che con il secondo motivo di impugnazione viene espressamente contestato il profilo della riferíbilità delle citate quote societarie e del relativo patrimonio aziendale alla sostanziale disponibilità del proposto, rivendicandosi la titolarità delle stesse, non solo formale, in capo ai terzi interessati.

Siffatto rilievo difensivo, che peraltro segue in coerenza l'intera impostazione di fondo tracciata dalla difesa del proposto nel corso del procedimento anche nei gradi di merito ( si veda quanto indicato nel decreto di primo grado, pagina 17, sul fatto che le difese del proposto hanno avuto un contenuto sostanzialmente adesivo a quelle dei terzi interessati), da corpo, ad avviso del Collegio, ad un profilo di intrinseca contradditorietà dell'intera impugnazione: si pone, infatti, in stridente antinomia logica con il resto delle censure, le quali ultime presuppongono, invece, la certa riferibilità delle utilità ablate, prese in considerazione dalle relative doglianze, in capo al proposto, in coerenza con la prospettazione sottesa al decreto impugnato; prospettazione, questa, che del resto si rivela l'unica utile a legittimare il proposto a contraddire sulla misura, in funzione della restituzione dei beni ablati, cui altrimenti non potrebbe ambire. 5.1.

In altre parole, non vi è spazio per una prospettazione alternativa: se i beni sono da ritenersi riconducibili all'alveo della titolarità sostanziale del proposto, tanto legittima quest'ultimo alla proposizione del ricorso e alleormulazione delle censure che a tale presupposto Si legano ( quelle dedotte nel caso con il primo e il terzo motivo); se si sostiene che le utilità devono ritenersi nella titolarità anche 19- formale dei terzi, il proposto perde interesse a contraddire sui presupposti della confisca, caduta su beni che non potrebbe rivendicare.

Sotto questo versante il ricorso rassegna dunque un evidente profilo di contraddittorietà logica che ne mina in radice la stessa ammissibilità. (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). 5.2. Conclusione questa che nel caso assume toni di inevitabilità, perché la rivendicata attribuibilità, anche sostanziale, dei beni in questione ai terzi non viene nel caso strumentalmente addotta neppure per rimarcare l'incidenza patrimoniale assunta da tali utilità sulla complessiva valutazione della sproporzione del patrimonio effettivamente riconducibile al proposto.

In tesi, in siffatti casi, un rilievo così prospettato tt-b infatti, consente di L ascrivere attualità all'interesse del proposto che lo solleva: la contestazione in questione, infatti, più che diretta ad aderire inutilmente ai rilievi dei terzi interessati, mira, piuttosto, ad espungere i costi affrontati per le relative acquisizioni dall'insieme degli investimenti presi in considerazione in occasione della verifica della relativa proporzione reddituale, liberando in tal modo risorse finanziarie utili a legittimare la liceità degli acquisti degli altri beni sottoposti a confisca, pacificamente riferibili al proposto. (v. sull'argomento Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232; arg. anche ex Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Cíotta, Rv. 264295).

Tanto presuppone tuttavia che la relativa deduzione sia specifica sul punto. In altre parole, sia accompagnata dalla puntuale precisazione della rífluenza che assume nel caso siffatta circostanza sul giudizio di sproporzione, perchè l'eventuale l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sfera patrimoniale del proposto potrebbe consentire di valutare diversamente le disponibilità finanziarie del soggetto sottoposto alla misura avuto riguardo ad altri beni oggetto di ablazione, formalmente in testa al proposto o sostanzialmente riferibili allo stesso per sua stessa ammissione: ipotesi questa che non trova alcun conforto nel tenore del ricorso che occupa (in motivazione, Sezione 6, n. 17850 del 27/5/2020). 6.Da qui l'inammissibilità anche del ricorso del proposto, cui consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de