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Sentenza — n. 27690/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27690/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27690/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito 2. L'originaria istanza si fondava su alcuni presupposti logici impliciti e su una argomentazione direttamente esplicitata. Implicitamente si riteneva l'immediata applicabilità del disposto di cui all'art. 27, comma 6, del codice antimafia al procedimento di prevenzione definito dalla confisca oggetto di revoca. Sempre implicitamente, si considerava anche necessario, per superare la definitività del provvedimento contrastato, addurre un elemento nuovo, non potendosi fare valere altrimenti l'asserita inefficacia sopravvenuta del decreto di primo grado, una volta perento il termine utile ad impugnare in sede di legittimità la decisione di appello ritenuta non ossequiosa del termine di cui al citato sesto comma dell'art.27.

Regesto Legislator

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art 630 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'originaria istanza si fondava su alcuni presupposti logici impliciti e su una argomentazione direttamente esplicitata. Implicitamente si riteneva l'immediata applicabilità del disposto di cui all'art. 27, comma 6, del codice antimafia al procedimento di prevenzione definito dalla confisca oggetto di revoca. Sempre implicitamente, si considerava anche necessario, per superare la definitività del provvedimento contrastato, addurre un elemento nuovo, non potendosi fare valere altrimenti l'asserita inefficacia sopravvenuta del decreto di primo grado, una volta perento il termine utile ad impugnare in sede di legittimità la decisione di appello ritenuta non ossequiosa del termine di cui al citato sesto comma dell'art.27.

Parole chiave

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disposizioni transitorie permesso di dimora retroattivo revoca della sospensione condizionale fermo di breve durata riserva di modificazione legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art 630 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Errera Vito Celestino, nato a Marsala il 6 aprile 1964 avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 25 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con istanza depositata il 30 dicembre 2016 l'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 chiedeva la revoca ex tunc della confisca di prevenzione applicata, ai sensi dell'art. 2-ter, decimo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, dal Tribunale di Trapani con provvedimento del 19 ottobre 2012 in danno di Vito Celestino Errera; misura confermata in appello dalla Corte di appello di Palermo in data 12 febbraio 2015 e divenuta definitiva con decisione della Corte di cassazione del 15 luglio 2016. A sostegno della richiesta di revoca si evidenziava la tardività del provvedimento assunto in appello senza rispettare i termini di cui all'art. 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia); la proponibilità del rilievo per il tramite della richiesta di revoca, sul presupposto che la valutazione di intempestività derivava da una innovativa valutazione interpretativa della citata disposizione sì che il motivo non poteva essere prospettato in precedenza.

Con la medesima istanza, inoltre, in via subordinata, si chiedeva l'autorizzazione ad abitare uno dei fabbricati compresi nella misura ablativa. L'istanza veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale de plano.

2. Avverso tale decisione Errera proponeva ricorso per cassazione che la Corte adita qualificava come appello, trasmettendo gli atti alla Corte competente.

3. In esito al giudizio così disposto, la Corte di appello annullava il provvedimento, trasmettendo gli atti al Tribunale della prevenzione perché valutasse nel merito l'istanza.

4. Il Tribunale di Trapani con successivo decreto del 23 aprile 2020 ha rigettato l'istanza, ritenendo inapplicabile alla specie il disposto di cui all'art. 27, sesto comma, del codice antimafia, in ragione di quanto previsto dall'art. 117, primo comma, dello stesso codice e alla luce della data di instaurazione della relativa proposta.

5. Proposto appello, la Corte di appello, con il decreto descritto in epigrafe, ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Trapani.

6. Avverso tale ultima decisione ha interposto ricorso per cassazione il difensore di Vito Errera, adducendo quattro diversi motivi. 6.1. Con il primo lamenta violazione dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e 2, terzo comma, della legge n. 575 del 1965. La Corte di appello, senza considerare quanto evidenziato con memoria depositata il 23 gennaio 2020 innanzi al Tribunale, non avrebbe dato rilievo al fatto che il termine di efficacia della misura contrastata era già previsto anche prima della entrata in vigore del codice antimafia, dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 575 del 1965.

E che l'estensione di tale disciplina anche alle decisioni di appello era già contenuta nella legge delega 13 agosto 2010, n. 136. Da qui i presupposti per accedere alla revoca. 6.2. Con il secondo motivo si segnala la violazione dell'art. 117, primo comma, d.lgs. n. 159 del 2011 perché il decreto di prevenzione è stato reso dopo l'entrata in vigore del codice antimafia, non potendosi ancorare il riferimento utile alla individuazione del dato normativo da applicare alla richiesta articolata dalla Procura (nel corso di un procedimento instaurato in danno di altro soggetto, dal quale è stato poi stralciato quello diretto ad attingere l'odierno ricorrente), priva delle condizioni strutturali necessarie per configurarla in termini di proposta, anche perché proveniente da soggetto incompetente. 6.3.

Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine alle questioni prospettate con la memoria del 23 gennaio 2020, depositata innanzi al Tribunale, rimaste inevase perché assertivamente non prospettabili quando, per contro, il procedimento attivato, alla stregua di tutti gli incidenti di esecuzione, consente l'introduzione di nuovi temi di giudizio, anche estranei all'originario oggetto devoluto, purché venga rispettato il contraddittorio. E si evidenzia che con siffatta memoria era stata rivendicata sia la mancata applicazione della disciplina più favorevole in tema di confisca per equivalente, come quella nel caso applicata al ricorrente, avuto riguardo al diverso tenore che attualmente connota l'art. 25 del codice antimafia rispetto al disposto dell'art. 2-ter, decimo comma, della legge n. 575 del 1965, applicato nel caso; sia l'illegittima applicazione retroattiva della confisca per equivalente nel caso disposta ai danni dell'Errera, correlata ad una ipotesi di pericolosità sociale, quella legata alle condotte sanzionate ai sensi dell'ad 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che, all'epoca dei contegni ascritti al ricorrente, non era ancora prevista, perché introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. 6.4.

Con l'ultimo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'art 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 non è norma processuale bensì norma sostanziale, perché immediatamente incidente sulla misura resa, con la conseguenza che la stessa andava applicata alla misura applicata al ricorrente, il cui contenuto, ad avviso della difesa, ha i connotati tipici della sanzione penale. Diversamente, laddove si ritenesse applicabile la disciplina transitoria prevista dall'ad 117, primo comma, del codice antimafia, sul presupposto della natura processuale della detta disposizione, la difesa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 117, primo comma, in riferimento all'ad 25 dello stesso codice , nella parte in cui determina la non applicabilità della disciplina del codice antimafia per le procedure pendenti in epoca anteriore alla vigenza dello stesso, con riferimento a disposizioni che regolamentano la condizione di efficacia della confisca per equivalente; e ciò perché in contrasto con gli artt. 25 e 117, primo comma, Cost in relazione all'ad 7 CEDU, sotto il profilo della retroattività delle disposizioni più favorevoli, o ancora in relazione agli artt. 111 e 3 Cost. in relazione alla ragionevole durata del procedimento e alla irragionevole disparità di trattamento tra chi ha patito l'applicazione della detta misura in epoca antecedente e successiva alla introduzione del codice antimafia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito 2. L'originaria istanza si fondava su alcuni presupposti logici impliciti e su una argomentazione direttamente esplicitata. Implicitamente si riteneva l'immediata applicabilità del disposto di cui all'art. 27, comma 6, del codice antimafia al procedimento di prevenzione definito dalla confisca oggetto di revoca. Sempre implicitamente, si considerava anche necessario, per superare la definitività del provvedimento contrastato, addurre un elemento nuovo, non potendosi fare valere altrimenti l'asserita inefficacia sopravvenuta del decreto di primo grado, una volta perento il termine utile ad impugnare in sede di legittimità la decisione di appello ritenuta non ossequiosa del termine di cui al citato sesto comma dell'art.27.

Esplicitamente, si collegava siffatta novità ad un asserito overruling giurisprudenziale afferente il momento di ultima efficacia per la definizione tempestiva delle misure di prevenzione con riferimento al giudizio di appello, non più individuato, come ritenuto in precedenza, nella data di decisione assunta in camera di consiglio bensì in quello del deposito del provvedimento, comprensivo della relativa motivazione. E si rimarcava che tale innovazione interpretativa era intervenuta quando non era più possibile fare valere il detto principio per il tramite dei rimedi ordinari prospettabili avverso la decisione inficiata dal vizio addotto.

3. Siffatta prospettazione, rileva la Corte, era marcatamente affetta da una serie di decisive e assorbenti erronee indicazioni in diritto, in parte traslate anche nell'odierno ricorso. 3.1. In primo luogo, va rimarcato che prima della entrata in vigore dell'ad 27, comma 6, del codice antimafia, mancava una norma che imponesse al giudice di appello di definire entro un arco temporale delimitato il relativo procedimento, previsione unicamente riferita al giudizio di primo grado (art 2-ter, terzo comma, legge n. 1423 del 1956). E nella specie non poteva neppure trovare applicazione la disposizione del codice antimafia rivendicata nell'istanza, atteso che pacificamente la relativa proposta, come evidenziato nel provvedimento impugnato, venne articolata precedentemente alla entrata in vigore della novella apportata dal d.lgs. n. 159 del 2011, avuto riguardo alla disciplina transitoria prevista dall'art 117, primo comma, del medesimo decreto. 3.2.

Considerazioni queste che consentono, ora, di rilevare l'immediata infondatezza dei primi due motivi di ricorso. Il secondo motivo, in particolare, oltre ad essere palesemente errato in diritto (perché fa leva sulla data di deposito del provvedimento in primo grado e non su quella della richiesta), riposa su contestazioni non proponibili in sede di revoca della misura (perché inerenti al contenuto della proposta e alla legittimazione della parte pubblica che ebbe a formularla, aspetti coperti dal giudicato) ma anche marcatamente contraddittorie.

Sotto quest'ultimo versante, sia con riferimento al tenore della stessa istanza (veicolata ai sensi del previgente art. 7 della legge n. 575 del 1965 proprio perché non si riteneva applicabile il codice antimafia che altrimenti avrebbe imposto il diverso percorso processuale imposto dall'ad 28 del d.lgs. n. 159 del 2011); sia con il tracciato proprio del procedimento che occupa, definito da un intervento di questa Corte che ha definitivamente consolidato per implicito l'inapplicabilità della novella apportata dal d.lgs. n. 159 del 2011. 3.3. Va aggiunto, rispetto al tenore della originaria istanza di revoca, che la stessa doveva ritenersi inammissibile anche nei suoi momenti di esplicita prospettazione: anche a voler tacere del fatto che il principio in diritto espresso dalla giurisprudenza citata nella relativa istanza, e ribadita nell'appello, non aveva dato luogo ad un effettivo overruling giurisprudenziale (essendo mancato sul tema un intervento delle sezioni unite e forse anche un effettivo contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici di questa Corte), resta da dire, ancor più radicalmente, che, in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (Sez. 1, Sentenza n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481;

Sez. 1, Sentenza n. 10579 del 29/1/2020, n.m.). 4.Ciò precisato, va poi rilevato che i temi posti con il terzo motivo sono palesemente estranei al tenore della originaria istanza e involgono altri aspetti di asserita illegittimità del provvedimento da revocare. La difesa è consapevole di tale estraneità dei rilievi al devoluto originario. Rimarca tuttavia che siffatti profili andrebbero scrutinati comunque perché l'incidente di esecuzione nella specie attivato, a differenza delle impugnazioni, non pone limiti di devoluzione rispetto al tenore della originaria richiesta, salvo quelli inerenti al rispetto del contraddittorio con la parte pubblica; e, in ragione di tanto, sottolinea che tali richieste sono state articolate innanzi al Tribunale della prevenzione, quale giudice di esecuzione della misura, con memoria mai considerata dai giudici del merito.

Sotto questo versante va anche aggiunto che la decisione resa in primo grado, oggetto dell'appello definito dal decreto ora impugnato, è la prima attraverso la quale l'istanza in oggetto è stata scrutinata anche nel merito nel procedimento che occupa, atteso che il primo decreto reso dal Tribunale di Trapani, poi annullato dalla Corte di appello a seguito di altra valutazione di mero rito resa da questa Corte, aveva definito pregiudizialmente e inaudita altera parte la relativa richiesta, senza valutarne i contenuti. La richiamata memoria del gennaio 2020 costituisce dunque atto depositato in pendenza del primo grado del procedimento in esame. 4.1.

Ciò precisato, l'assunto difensivo deve ritenersi manifestamente inconferente sotto diversi versanti. Per quanto disciplinata dalle regole del giudizio di esecuzione, l'istanza ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956, ove utilizzata per forzare il giudicato caduto su una misura di prevenzione reale, assume(va) un tenore del tutto particolare, perché si sostanziava, grazie ad una forzatura interpretativa, in un mezzo di impugnazione straordinario, diretto a superare la stabilità della decisione definitiva in materia di prevenzione, rispetto al quale non era praticabile lo strumento della revisione ex art 630 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041). L'ipotesi, dunque, di prospettare ragioni di revoca senza limiti rispetto al tenore della relativa istanza originaria non fa i conti con l'effettiva natura di tale strumento, adattato dalla giurisprudenza di questa di Corte in termini tali da ovviare al giudicato di prevenzione al verificarsi di nuove emergenze utili a metterne in discussione la stabilità ' (Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956). 4.2. È sotto quest'ultimo versante, del resto, che il motivo rassegna, comunque, la sua marcata inammissibilità, come del resto messo in evidenza anche nel provvedimento impugnato.

La Corte non ha infatti esaminato ulteriori aspetti diversi da quelli oggetto della originaria istanza non perché eccentrici rispetto all'originario devoluto ma perché estranei all'ambito cognitivo della revoca ex tunc in quanto privi del requisito della novità, immanente alla richiesta sottoposta al suo scrutinio. E nel caso non è controvertibile che i detti rilievi inerivano a profili di legittimità della misura che ben potevano essere articolati nel corso del giudizio di prevenzione (si fondano su dati normativi già vigenti all'epoca) e che non potevano dunque essere veicolati tardivamente con la richiesta di revoca ex art. 7 citato. 5.Analoghe considerazioni portano alla inammissibilità dell'ultimo motivo di ricorso.

La previsione di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 ha un'inconfutabile natura processuale: coniugando i principi del giusto processo al procedimento di prevenzione, mira a contenere, attraverso l'indicazione di precise scansioni temporali, i termini di durata del relativo giudizio in appello, per evitare che il soggetto attinto dalla misura, anche quando la stessa risulti validata da una decisione di primo grado, risulti sottoposto al procedimento per un tempo indefinito. Che alla stessa poi conseguano derive sostanziali per l'incidenza che assume il mancato rispetto delle cadenze processuali sulla misura adottata, è aspetto che non muta l'ontologica natura e la conseguente efficacia endo- processuale della disposizione in esame e che non influisce sulla stessa possibilità di una nuova applicazione della misura nei confronti delle utilità originariamente ablate (Sez. 6, Sentenza n. 41735 del 26/06/2019, Rv. 277197).

Da qui la certa assoggettabilità della stessa alla disciplina transitoria dettata dall'art 117, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, con conseguente già evidenziata non applicabilità al caso di specie del principio normativo rassegnato dal citato art. 27, comma 6. Ciò precisato, va ribadito che, a tacere della marcata inconferenza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati, gli stessi non possono essere neanche scrutinati per la irrilevanza dei relativi temi di giudizio rispetto alla definizione della fattispecie in esame: a tutto voler concedere, infatti, si risolvono in profili di illegittimità della misura oggetto di revoca, non più prospettabili una volta intervenuto il giudicato senza che se ne rimarchi il profilo della necessaria novità utile a sostenere il rimedio straordinario individuato in via pretoria nel disposto di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p