Sentenza — n. 27687/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 12 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Alessandro Di Silvio in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Palmanova, in diverse circostanze di tempo tra il 2009 e il 2012, ceduto ogni volta quantitativi variabili tra uno e due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a vari giovani elencati nei due capi di imputazione oggetto d'addebito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen, art. 18 cod. pen; Sentenza — n. 27687/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, in relazione all'art. 168 cod. pen., per avere la Corte di merito deciso di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in due precedenti condanne, senza spiegarne le ragioni e facendo riferimento all'inconferente disposizione dettata dall'art. 18 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di SilV. Alessandro, nato a Crognaleto (TE) il 09/09/1971 avverso la sentenza del 22/06/2020 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si sono estinti per prescrizione; udito per l'imputato l'avv. Federico Carnelutti, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 12 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Alessandro Di Silvio in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Palmanova, in diverse circostanze di tempo tra il 2009 e il 2012, ceduto ogni volta quantitativi variabili tra uno e due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a vari giovani elencati nei due capi di imputazione oggetto d'addebito.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Di Silvio, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamando la motivazione sul punto della sentenza di primo gravi°, invero inesistente, e valorizzando un dato conoscitivo travisato, cioè asserendo che "l'imputato aveva assunto lo specifico ruolo di fornitore dell'intera piazza di Palmanova": elemento fattuale, in realtà, smentito dal giudice di primo grado nella cui sentenza il riferimento era stato fatto solo a nove acquirenti, con l'ammissione che lo spaccio era avvenuto "nell'ambito della cerchia degli amici dell'imputato". 2.2.
Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere la Corte distrettuale escluso l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, benché la condotta dell'imputato fosse risultata caratterizzata dall'assenza di organizzazione e di 'capacità imprenditoriale', ovvero dalla disponibilità di strumenti per il confezionamento, essendo stata la stessa assimilata a qualcosa di meno rispetto a quella del piccolo spacciatore: avendo il Di Silvio - soggetto non gravato da precedenti specifici - ceduto ridotti quantitativi di quella droga (per un totale di 120-150 grammi nell'arco di quattro anni) solo a nove persone, tutte sue amiche, con le quali aveva condiviso l'uso della sostanza. 2.3.
Violazione di legge, in relazione all'art. 168 cod. pen., per avere la Corte di merito deciso di revocare la sospensione condizionale della pena concessa in due precedenti condanne, senza spiegarne le ragioni e facendo riferimento all'inconferente disposizione dettata dall'art. 18 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2 t( 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. La Corte di appello, per giustificare le proprie determinazioni in ordine alla diversa qualificazione dei fatti sollecitata dalla difesa dell'appellante, non si è limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, bensì ha offerto un proprio autonomo apparato argomentativo. D'altro canto, nella fattispecie non è riconoscibile alcun travisamento della prova, inteso come infedele ovvero incompleta descrizione degli elementi di prova desumibili dalle carte del procedimento e rilevanti per la decisione, essendo invece presenti solo differenti sfumature nella valutazione che della accertate condotte del Di Silvio avevano fatto i giudici di primo e quelli di secondo grado: avendo il Tribunale di Udine sostenuto, al solo fine di giustificare la decisione di concedergli le attenuanti generiche, che lo spaccio curato dal prevenuto fosse avvenuto "nell'ambito della cerchia di amici che con lui condividevano l'uso di sostanza stupefacente", ma dopo aver precisato che l'imputato svolgeva la sua attività delittuosa in maniera professionale, mettendola a disposizione dei richiedenti anche in contesti diversi dalle feste alle quali partecipava, diventando così "uno dei soggetti di riferimento per l'acquisto della cocaina" non solamente in occasione di quelle feste, ma anche in favore direttamente di singoli acquirenti.
Valutazioni apparentemente contraddittorie che la Corte di appello, senza alcun contrasto con lo specifico contenuto di singoli atti del procedimento, ha inteso poi ricalibrare, come si avrà modo di evidenziare nel punto che segue.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire come in materia di sostanze stupefacenti, l'ipotesi attenuata del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 990, n. 74, non è in astratto incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa; ma anche come, in caso di reiterazione di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non venendo preclusa automaticamente al giudice la facoltà di ravvisare il fatto di lieve entità, sia necessario porre in considerazione tutti i parametri dettati dalla predetta disposizione: con la conseguenza che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente; non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706).
Alla luce di tale regula iuris risulta giuridicamente corretta ed immune da vizi motivazionali la decisione con la quale si è esclusa l'ipotesi attenuata in esame nel caso del Di Silvio: decisione nella quale la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di scarsa offensività la condotta tenuta dal prevenuto in ragione della quantità di cocaina procurata nel tempo ai suoi abituali cessionari; delle modalità di confezionamento delle singole dosi (dall'interessato sempre vendute in sacchetti di nylon chiusi a caldo); della frequenza e della durata nel tempo di iniziative che lo avevano reso consolidato punto di riferimento per un'ampia cerchia di soggetti che intendevano consumare quella droga tanto nel corso di feste organizzate (alle quali il Di Silvio significativamente arrivava già munito delle confezioni dello stupefacente), dunque indipendentemente da pregresse e specifiche richieste rivoltegli dagli acquirenti, quanto in occasione di forniture autonome.
Comportamento, quello tenuto dal prevenuto, negativamente qualificato dalla accertata capacità di procurarsi ininterrottamente nel tempo la cocaina poi ceduta ai consumatori e dal fatto di essere visto da quei giovani come un loro costante punto di riferimento, sì da poter legittimamente far ritenere che quella abituale reiterazione delle condotte di spaccio fosse espressione di una professionale propensione a delinquere.
4. Del tutto privo di pregio è il terzo motivo del ricorso. Deve considerarsi frutto di un mero refuso il richiamo della disposizione di cui all'art. 18, comma 1, n. 1, cod. pen. - peraltro inesistente nel codice - essendo palese dalla descrizione dei relativi presupposti applicativi come i giudici di merito avessero inteso richiamare la noma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che impone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al condannato che, nei termini stabiliti, commetta un delitto. Situazione esistente nel caso di specie, nel quale il Di Silvio è stato giudicato responsabile di delitti commessi a partire dal febbraio del 2009, dunque nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato delle sentenze di condanna precedentemente pronunciate nei suoi confronti con il riconoscimento del beneficio della sospensione della esecuzione delle relative pene, che perciò è stato correttamente revocato.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento