Sentenza — n. 27686/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte dì appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 9 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Gorizia aveva condannato il cittadino rumeno Vladut Iulian Iacomi in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 341-bis cod. pen. (capo a), 651 cod. pen. (capo b), per essersi rifiutato, in Monfalcone il 19 febbraio 2016, mentre si trovava a bordo di un autobus dove era stato trovato privo del biglietto, di dare indicazioni sulla propria identità personale ai due controllori dell'azienda provinciale trasporti di Gorizia; nonché per avere successivamente, alla fermata dell'autobus, in luogo pubblico e alla presenza di più persone, offeso l'onore e il prestigio degli assistenti della polizia di Stato Raffaele Diblasi e Bojan Kovic, mentre compivano un atto del loro ufficio e a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, proferendo al loro indirizzo l'espressione "invece di andare a prendere gli evasori veri, venite a rompere il cazzo a me che ho pagato il biglietto e con questa multa pago anche i vostri stipendi".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 27686/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte cl; merito negato all'imputato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, benché la vicenda avesse avuto ridottissimo allarme sociale, l'imputato sia soggetto incensurato, non abbia tenuto alcun comportamento violento o si sia dato altrimenti alla fuga. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello irragionevolmente negato all'imputato una riduzione della pena, considerata eccessiva, il riconoscìmento delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare la giovane età e l'incensuratezza del prevenuto, nonché le modalità della sua condotta.3.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iacomi Vladut Iulian, nato in Romania il 08/02/1992 avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa per l'imputato dall'avv. Franco Crevatin, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte dì appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 9 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Gorizia aveva condannato il cittadino rumeno Vladut Iulian Iacomi in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 341-bis cod. pen. (capo a), 651 cod. pen. (capo b), per essersi rifiutato, in Monfalcone il 19 febbraio 2016, mentre si trovava a bordo di un autobus dove era stato trovato privo del biglietto, di dare indicazioni sulla propria identità personale ai due controllori dell'azienda provinciale trasporti di Gorizia; nonché per avere successivamente, alla fermata dell'autobus, in luogo pubblico e alla presenza di più persone, offeso l'onore e il prestigio degli assistenti della polizia di Stato Raffaele Diblasi e Bojan Kovic, mentre compivano un atto del loro ufficio e a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, proferendo al loro indirizzo l'espressione "invece di andare a prendere gli evasori veri, venite a rompere il cazzo a me che ho pagato il biglietto e con questa multa pago anche i vostri stipendi".
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato Iacomi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 341-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna di primo grado, benché dalle carte del processo fosse risultato che la frase pronunciata all'indirizzo dei due agenti di polizia non aveva avuto un contenuto oltraggioso, ma era una espressione con la quale il prevenuto aveva avuto genericamente far riferimento alle problematiche delinquenziali che affliggono la città di Monfalcone. 2.2.
Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente ritenuto che le frasi fossero state pronunciare dall'imputato alla presenza di più persone, nonostante le emergenze processuali avessero provato che la condotta era stata tenuta alla presenza dei soli quattro pubblici ufficiali, compresi i due dipendenti dell'azienda provinciale, ai quali lo Iacomi si era rivolto subito dopo aver ricevuto il verbale di contestazione elevato da tali due controllori. 2.3.
Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte cl; merito negato all'imputato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, benché la vicenda avesse avuto ridottissimo allarme sociale, l'imputato sia soggetto incensurato, non abbia tenuto alcun comportamento violento o si sia dato altrimenti alla fuga. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello irragionevolmente negato all'imputato una riduzione della pena, considerata eccessiva, il riconoscìmento delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare la giovane età e l'incensuratezza del prevenuto, nonché le modalità della sua condotta.3.
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. I primi due motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: sicché può ritenersi definitivamente acclarato, per un verso, il carattere oltraggioso delle frasi rivolte dall'imputato ai due agenti di polizia che lo avevano bloccato alla fermata dell'autobus (sul quale lo Iacomi era salito privo di biglietto, rifiutandosi poi di dare le proprie generalità ai controllori dell'azienda pubblica di trasporti), tenuto conto che l'epiteto "non rompere il cazzo" aveva seguito l'invito sarcastico "ad andare a lavorare" ed era stato accompagnato dall'affermazione che con il corrispettivo versato per quella multa sarebbero stati pagati i loro stipendi; e, per altro verso, che tali offese erano state rivolte esclusivamente all'indirizzo dei due agenti di polizia, ma alla presenza anche dei due controllori dell'azienda di trasporto che in precedenza non erano stati affatto oltraggiati e che successivamente si erano distanziati (mentre l'interessato aveva "dato in escandescenza" dinanzi ai poliziotti), ritornando vicino all'imputato solo dopo che questi era stato identificato, per poter redigere il verbale di contravvenzione (che, peraltro, lo Iacomi aveva stracciato e gettato via).
Né rilevava il collegamento tra la contravvenzione elevata e il "pagamento degli stipendi" al quale lo Iacomi aveva fatto riferimento, in quanto uno dei due controllori, il teste Mazzaro (con una versione confermata anche dal teste Recchia), aveva ricordato di aver replicato al privato che con il ricavato delle multe non venivano pagati gli stipendi dei poliziotti, a conferma che a questi ultimi l'imputato aveva rivolto quella frase offensiva. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente finiscono, dunque, per muoversi nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono in non consentite censure in fatto all'iter argomentatívo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.3.
Del tutto privo di pregio è il terzo motivo del ricorso, in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua e logicamente non censurabile, ha chiarito come il fatto oggetto del presente processo potesse qualificarsi come non grave ma non anche come fatto terntik: dato che nella condotta tenuta dall'imputato - che, salito su quel mezzo pubblico, senza biglietto, aveva dapprima rifiutato di dare le proprie generalità ai controllori, aveva poi aggredito verbalmente gli agenti di polizia, con protervia dileggiandoli e mostrandosi di indignarsi per il fatto che non fossero sanzionati autori di più gravi delitti - non erano riconoscibili gli estremi di una offesa di ridottissima entità dell'interesse giuridico protetto.
4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo del ricorso in esame. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai finì del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena irrogata: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche le caratteristiche oggettive della condotta e la protervia mostrata dall'imputato, che non aveva manifestato alcun segno di resipiscenza o di scuse: trattandosi di parametri considerati dagli artt.132 e 133 cod. pen., applicabili anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec