Sentenza — n. 27685/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva Domenico Luccisano dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo 2), con la formula da 'per non aver commesso il fatto', nel contempo disponendo, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., "la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per tale posizione, trattandosi di fatto diverso riconducibile all'art. 629 cod. pen.".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 423 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
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ente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di Luccisano Domenico, nato a Taurianova (RC) il 03/11/1978 avverso la sentenza del 15/01/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria presentata nell'interesse del Luccisano dall'avv. Giuseppe Milicia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva Domenico Luccisano dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli al capo 2), con la formula da 'per non aver commesso il fatto', nel contempo disponendo, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., "la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per tale posizione, trattandosi di fatto diverso riconducibile all'art. 629 cod. pen.".
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice dell'udienza preliminare adottato un atto abnorme, in quanto la trasmissione degli atti per fatto diverso e la contestuale assoluzione del Luccisano dal reato del capo 2) aveva comportato una preclusione alla rinnovazione dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del prevenuto.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. E' ben nota al Collegio l'esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale si è sostenuto che il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria rispetto a quello enunciato nell'imputazione deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale (così, tra le tante, Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200). Tuttavia, nonostante in generale è il dispositivo ad indicare il dictum di una decisione, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690).
Applicando tale regula iuris al caso di specie va rilevato come evidente sia stata la ratio della decisione adottata nel caso di specie dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro: avendo lo stesso inequivocabilmente chiarito nella motivazione della sentenza gravata come le emergenze processuali avessero dimostrato che il Luccisano - al quale era stato contestato di aver detenuto illegalmente e ceduto a tal Cosimo Manetta una partita di 2 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina - non era stato affatto interessato a quella transazione illecita, ma si era attivato, dopo la cessione della droga ad opera di altri, a recuperare, con l'uso di violente minacce, il corrispettivo di denaro dovuto dall'acquirente della sostanza.
Ragioni per le quali il Giudice aveva reputato di dover mandare assolto il Luccisano dal reato addebitatogli di detenzione e cessione di quello stupefacente, e di dover trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per "i fatti diversi da quelli emersi dagli atti e rimasti estranei al capo di imputazione". Ora, è evidente come il Giudice per le indagini preliminari abbia considerato due fatti ontologicamente differenti in un contesto processuale nel quale, esclusa la possibilità di procedere ad una diversa qualificazione dei fatti oggetto di formale addebito, avrebbe potuto valutare una iniziativa del Pubblico Ministero laddove questi avesse inteso contestare - a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., disciplinante tutte le ipotesi che nel giudizio dibattimentale consentono nuove contestazioni ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. - un ulteriore reato concorrente rispetto a quello oggetto dell'addebito ovvero avesse inteso modificare la descrizione dell'accadimento umano risultante in termini di fatto nuovo, cioè strutturalmente ulteriore rispetto a quello in origine descritto nel capo d'imputazione: iniziativa del rappresentante della pubblica accusa che, nella fattispecie, è mancata.
La decisione del Giudice per le indagini preliminari ha, dunque, riguardato non lo stesso fatto diversamente qualificato, mtt, nella sostanza un fatto nuovo e ontologicamente differente da quello oggetto di contestazione: sicché non ha costituito causa di abnormità la decisione di assolvere l'imputato Luccisano dal reato di detenzione e cessione dello stupefacente, e di trasmettere gli atti - ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che, al comma 3, fa rifermento anche all'ipotesi del fatto nuovo di cui all'art. 518 del medesimo codice di rito - al rappresentante della pubblica accusa per permettergli di procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di estorsione.
Determinazione che non ha comportato alcuna indebita stasi o illegittima preclusione all'esercizio dell'azione penale: non essendo operante, nel caso de quo, il divieto di bis in idem, che presuppone che la pronuncia assolutoria abbia riguardato lo stesso fatto storico per il quale si pone la questione dell'avvio di un nuovo procedimento penale.
P.Q.M.
Rigetta il ric