Sentenza — n. 27684/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAldo Salvatore Ciancimino impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo dello scorso 14 gennaio, nella parte in cui, confermandone la condanna per il delitto di calunnia alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, ha respinto il motivo di gravame relativo alla sostituzione della stessa con la libertà controllata, a norma dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, ritenendo che la misura di detta pena non consentisse l'applicazione di quella sanzione sostitutiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 53, legge n. 689 del 1981, ritenendo che la misura di detta pena non consentisse l'applicazione di quella sanzione sostitutiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ciancimino Aldo Salvatore nato a Palermo il 12/01/1966 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Carmelo Adamo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Aldo Salvatore Ciancimino impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo dello scorso 14 gennaio, nella parte in cui, confermandone la condanna per il delitto di calunnia alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, ha respinto il motivo di gravame relativo alla sostituzione della stessa con la libertà controllata, a norma dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, ritenendo che la misura di detta pena non consentisse l'applicazione di quella sanzione sostitutiva.
2. Con un unico motivo, affidato al suo difensore, il ricorrente deduce la violazione del citato art. 53, il quale prevede che la libertà controllata possa essere applicata in sostituzione di pena detentiva determinata entro il limite di un anno.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza sul punto impugnato, con rinvio al giudice di merito.
4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è fondato. L'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, prevede, infatti, che «il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di (...) un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata». La decisione impugnata è, dunque, giuridicamente errata, poiché la misura della pena detentiva concretamente inflitta consentirebbe l'invocata sostituzione. Se, poi, nello specifico, tale sostituzione debba o meno essere disposta, è compito riservato alla discrezionalità del giudice di merito, secondo i criteri e nei limiti previsti dagli artt. 58 e 59 della medesima legge n. 689.
6. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata, con rinvio al giudice emittente, per le sue valutazioni sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 23 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Martino Rosati na Petruzzellis /Depositato in C