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Sentenza — n. 27683/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27683/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27683/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Le Rose, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 ottobre 2020, che, in accoglimento di gravame del Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Crotone del 6 maggio 2019, lo ha condannato per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., rassegnata dal suo difensore, in via subordinata, in sede di conclusioni all'esito del dibattimento d'appello.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27683/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., rassegnata dal suo difensore, in via subordinata, in sede di conclusioni all'esito del dibattimento d'appello.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti domanda d'asilo di rom esenzione dalla pena asilo di cittadino srilankese esclusione del rinvio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Le Rose Francesco, nato a Mesoraca il 20/06/1953 avverso la sentenza del 19/10/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Marco Rocca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Le Rose, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 ottobre 2020, che, in accoglimento di gravame del Pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Crotone del 6 maggio 2019, lo ha condannato per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., rassegnata dal suo difensore, in via subordinata, in sede di conclusioni all'esito del dibattimento d'appello.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta di declaratoria di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto sia stata avanzata dal suo difensore alla Corte di appello, all'atto di rassegnare le conclusioni all'esito del relativo dibattimento. Quella Corte, pertanto, sarebbe stata tenuta a provvedere sulla stessa. 4.1. In tal senso, la Corte di cassazione si è già espressa, sul presupposto dell'assimilazione di tale causa di non punibilità alle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129, cod, proc. pen., e del correlato obbligo d'immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, e dunque anche qualora quel giudice sia stato investito da un atto di impugnazione avente ad oggetto motivi diversi, purché ammissibili (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, proprio in fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). 4.2.

Peraltro, ad identico approdo deve giungersi anche muovendo dal disposto dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che riconosce al giudice d'appello il potere-dovere di applicare d'ufficio i benefici di legge in materia di pena e le circostanze attenuanti, laddove tale norma si legga in combinazione con il precedente comma 2, lett. b), del medesimo articolo: a tenore del quale, in caso di appello del Pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, il giudice ha il potere di prosciogliere anche per un causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata.

Infatti, posto che è indiscusso che la richiesta di benefici ed attenuanti, qualora avanzata dall'interessato anche soltanto in sede_di conclusioni, imponga al giudice di appello di provvedere (tra le tante, Sez. 4, n, 29538 del 28/05/2019, Calcinoní, Rv. 276596), non s'intravede alcuna logica ragione per regolare diversamente, in presenza di un identico potere officioso di quel giudice, l'ipotesi della richiesta di una diversa formula assolutoria rispetto a quella della sentenza di primo grado (qual è, appunto, quella di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, cit., avanzata in via subordinata dall'imputato per l'eventualità che venisse ritenuto fondato l'appello del Pubblico ministero in punto di colpevolezza).

5. La sentenza impugnata, dunque, dev'essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello emittente, affinché colmi il vuoto dì motivazione sulla richiesta di non punibilità ex art. 131-bis, cod. perì., ritualmente avanzatale dalla difesa dell'interessato, non soltanto in sede di conclusioni ma anche con precedente memoria scritta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 23 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mart