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Sentenza — n. 27682/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Avellino dell'Il maggio 2017, che aveva condannato Catello Salomone alla pena di euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. perchè, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su un garage, sostituiva la serratura della porta di ingresso impedendone così l'accesso ai comproprietari Lucia e Francesco De Marco. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla sussistenza del fatto e alla inadeguata valutazione delle dichiarazioni testimoniali di Barone e Caruso.

Regesto Legislator

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art. 392 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 27682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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possessore regime di segreto detentore di veicolo illecita violenza garanzia della proprietà violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

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art. 392 cod. pen
Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Avellino dell'Il maggio 2017, che aveva condannato Catello Salomone alla pena di euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Parimenti infondate erano ritenute le doglianze dell'appellante circa la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen a causa del lungo perdurare della condotta trasgressiva.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Salomone Catello, nato il 28/11/1973 ad Avellino avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmíno, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Avellino dell'Il maggio 2017, che aveva condannato Catello Salomone alla pena di euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. perchè, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su un garage, sostituiva la serratura della porta di ingresso impedendone così l'accesso ai comproprietari Lucia e Francesco De Marco. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto dei reati contestati e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla sussistenza del fatto e alla inadeguata valutazione delle dichiarazioni testimoniali di Barone e Caruso.

La esposizione delle vicende da parte di Lucia e Francesco De Marco, proprietari dell'immobile giusta atto di divisione intervenuto nel 2002, veniva ritenuta coerente ed efficacemente riscontrata da quanto verbalizzato dai Carabinieri il 4 giugno 2014. Parimenti infondate erano ritenute le doglianze dell'appellante circa la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen a causa del lungo perdurare della condotta trasgressiva.

2. Il difensore di Salomone ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando: 2.1. il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell'ipotesi alternativa fornita dalla difesa, dal momento che l'imputato era semplice possessore delle chiavi di accesso all'immobile, di esclusiva proprietà della madre, che lo utilizzava fin dal 1983 e che aveva provveduto alla sostituzione della serratura; la Corte non ha inoltre considerato la portata delle dichiarazioni dei testi Barone e Caruso; 2.2. il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte non ha adeguatamente enunciato quali fossero gli elementi ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

4. Il difensore della parte civile Lucia De Marco ha depositato in data 10 giugno 2021 conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e, per taluni versi, affetto da aspecifìcità.

2. Quanto al primo motivo, emerge dalla motivazione della decisione impugnata come la Corte distrettuale, nel confermare l'apprezzamento già espresso in punto di fatto dal primo giudice, abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, esaminato e puntualmente disatteso le deduzioni ed i rilievi critici mossi dalla difesa, giustificando la valutazione di responsabilità dell'imputato per la condotta criminosa, oggetto del tema d'accusa, sulla base delle risultanze probatorie vagliate nelle loro rispettive implicazioni. Muovendo dagli inequivoci elementi di prova - costituiti dalle dichiarazioni accusatorie di Lucia De Marco, ritenute coerenti e riscontrate dalle testimonianze di Scauro e Di Florio, oltre che da quanto riscontrato dai Carabinieri nel loro intervento sul luogo il 4 giugno 2014, i Giudici di merito hanno posto in rilievo che risultava provata la disponibilità dell'immobile in capo ai De Marco e che tale circostanza era nota all'imputato, giusta l'atto di divisione intervenuto nel 2002.

Il 4 giugno 2014 la De Marco aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri non riuscendo ad accedere al garage, la cui serratura era stata sostituita. Giunto l'imputato sul posto, aveva aperto con chiavi in suo possesso che però rifiutava di consegnare alla De Marco. Ai militari intervenuti l'imputato aveva riferito che nel garage -in possesso della madre sin dal 1983- vi erano ancora beni personali della medesima che si trovava al momento in Germania e che avrebbe successivamente restituito le chiavi, cosa mai verificatasi. I Giudici del merito ritenevano altresì irrilevanti le dichiarazioni dei testi Barone e Caruso, che si erano limitati a riferire di non avere mai visto la De Marco utilizzare il garage (Barone) e che lo stesso era invece adoperato dalla di lui madre (Caruso).

La Corte d'appello riteneva quindi pacifica l'esistenza di una controversia (anche solo di fatto) e la sussistenza del reato con violenza sulle cose, essendosi mutata la destinazione di fatto della cosa attraverso la sostituzione della serratura, delle cui chiavi Salomone era pacificamente in possesso. Inoltre la sua presenza non era affatto occasionale, tanto da avere egli stesso ammesso (nell'atto di appello) di avere cambiato la chiave nella sua disponibilità perché la sua non entrava nella toppa. Ciò posto in linea di fatto, va rimarcato che non rientra nei poteri della Corte di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito.

Il relativo sindacato è circoscritto infatti alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti del percorso motivazionale: verifica il cui esito, nel caso in esame, non può che dirsi positivamente raggiunto. Le suesposte doglianze difensive, in definitiva, si palesano inammissibili perché tendono a prospettare una ricostruzione alternativa, come tale non consentita in questa sede, dei fatti oggetto del tema d'accusa, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.

3. Manifestamente infondata è altresì la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. dal momento che la Corte ha congruamente argomentato circa il lungo e ingiustificato protrarsi nel tempo della condotta illecita, che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso non valgono ad inficiare.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in euro tremila. Segue inoltre la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si liquidano come dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile De Marco Lucia che liquida in complessivi curo 2550,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Si