Sentenza — n. 27679/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 5 luglio 2018 dal Tribunale di Vasto, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 612, co.2, 337, 651 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 301 cod. proc. civ, art. 179 cod. proc. pen, art. 178 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di un principio generale che trova applicazione anche nel processo civile e che discende dalla necessità che la difesa sia svolta da soggetto professio- nalmente abilitato, con la conseguenza che la notificazione eseguita ad un difen- sore, dopo la sua cancellazione anche se volontaria dall'albo professionale, deve essere ritenuta nulla. Nel processo civile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, cod.proc.civ. la cancellazione volontaria dall'albo è stata inclusa tra le cause di interruzione del processo, come la morte e la radiazione (Sez.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Concone Lucio Giovanni Liberato, nato a Milano il 04/03/1970 avverso la sentenza del 8/02/2021 della Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale Fulvio Troncone, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte dell'avv. Silvia Gioia, difensore di Lucio Giovanni Liberato Concone, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 5 luglio 2018 dal Tribunale di Vasto, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 612, co.2, 337, 651 cod. pen.
2. Tramite il proprio difensore dì fiducia, ha proposto ricorso Lucio Giovanni Liberato Concone articolando un unico motivo per violazione di legge per la ese- guita notifica del decreto di citazione a giudizio e delle conclusioni del Procuratore generale ex art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n.149 che disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del Co- vid-19, al difensore di fiducia, avv. Daniela Colamonte, cancellato dall'Albo degli Avvocati nella seduta del 19 ottobre 2020. Si rappresenta che la notificazione dei predetti atti introduttivi del giudizio di appello è avvenuta in via telematica, e precisamente in data 18 gennaio 2021 la notifica del decreto di citazione a giudizio ed in data 21 gennaio 2021 le conclusioni del Procuratore generale, essendosi il procedimento svolto nelle forme dei con- traddittorio cartolare secondo quanto previsto dall'art. 23 del cit. d.l. n. 149/2020.
Solo dopo la pronuncia della sentenza, la Corte di appello, avendo appreso della cancellazione dall'albo, ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio al quale è stata notificata la sentenza per via telematica. In tal modo, essendo l'imputato privo di un valido difensore al momento delle notifiche dei predetti atti, non è stato messo in condizione di articolare memorie scritte o di richiedere la discussione orale o di avanzare la richiesta di partecipa- zione di persona all'udienza. Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Si deve ribadire il principio già affermato da questa Corte di cassazione se- condo cui è viziata da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'Albo professionale, considerato che, in tal caso, la notifica è insussistente, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo, mentre resta valida la notifica all'imputato presso lo stesso difensore anche domiciliatario, in quanto la perdita della qualità professionale del domiciliatario non incide sugli effetti della elezione di domicilio (Sez. 5, n. 54168 del 20/10/2016, Gorjan, Rv. 268866).
Si tratta di un principio generale che trova applicazione anche nel processo civile e che discende dalla necessità che la difesa sia svolta da soggetto professio- nalmente abilitato, con la conseguenza che la notificazione eseguita ad un difen- sore, dopo la sua cancellazione anche se volontaria dall'albo professionale, deve essere ritenuta nulla. Nel processo civile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, cod.proc.civ. la cancellazione volontaria dall'albo è stata inclusa tra le cause di interruzione del processo, come la morte e la radiazione (Sez.
U civ., n. 3702 del 13/02/2017, Rv. 642537). Sebbene nel processo penale non sia presente una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 301 cod. proc. civ. che prevede l'interruzione del processo dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore, si deve ritenere che la perdita della qualità di avvocato iscritto all'albo professionale da parte del difensore nominato di fiducia dall'imputato comporti la nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cui il difensore sia risultato destinatario nella predetta qualità, per assenza dello ius postulandi sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendosi ritenere tale soggetto privo della necessaria abilitazione a ri- cevere l'atto in tale veste processuale.
Tale nullità non ricorre evidentemente nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita prima della perdita della abilitazione professionale, essendosi Mal caso la notificazione dell'atto già perfezionata, ed essendo quindi imprescindibile che la comunicazione della cancellazione dall'albo sia portata a conoscenza del giudice che procede, in applicazione della regola generale prevista per il caso dell'impedi- mento del difensore che non assume rilievo se non prontamente comunicato ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. non incombendo sul giudice che procede alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore ri- tualmente avvisato, come affermato anche nel caso di sopravvenuto decesso del difensore (vedi Sez. 1 n. 28543 del 18/09/2020, Elezaj Bilbil Rv. 279787).
Ma se la notificazione viene eseguita ad un difensore privo dell'abilitazione professionale, non rileva che l'imputato non abbia adempiuto all'onere di verificare che il difensore da esso nominato sia regolarmente e costantemente iscritto all'albo, perché la carente necessaria legittimazione della persona nominata a svol- gere il ruolo di difensore determina la nullità assoluta della notificazione a norma dell'art. 179 cod. proc. pen. secondo cui sono affette da nullità assoluta le viola- zioni processuali che determinano l'assenza del difensore nei casi in cui ne è ob- bligatoria la presenza.La negligenza del difensore cancellato dall'albo professionale, che abbia omesso di comunicare al proprio assistito tale circostanza, non può ripercuotersi sul diritto riconosciuto all'imputato di essere assistito obbligatoriamente da un di- fensore abilitato, che costituisce espressione massima del suo diritto di difesa.
L'art. 91, co.1, cod. proc. pen. prevede che all'imputato privo di un difensore di fiducia gli sia nominato un difensore di ufficio, e presuppone evidentemente che il giudice che procede sia stato posto a conoscenza dell'assenza della nomina di un difensore di fiducia. Ma nel caso in cui il difensore, ritualmente nominato dall'imputato, sia stato cancellato dall'albo, l'interesse a che l'imputato sia difeso da un avvocato iscritto al relativo albo professionale assume un rilievo prioritario ed assoluto che condi- ziona necessariamente la validità degli atti processuali cui abbia preso parte il difensore non più abilitato, dovendosi ritenere tali atti come affetti da nullità as- soluta.
Il principio secondo cui le negligenze dell'avvocato di fiducia non giustificano il comportamento dell'imputato che lo ha nominato, errando nella scelta di un av- vocato non all'altezza del compito assegnatogli (Sez.
4. n. 20655 del 14/03/2012, in tema di omessa impugnazione da parte del difensore di fiducia per l'onere che grava sull'imputato di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito), non assume qui rilievo, giacchè la partecipazione a qualsiasi atto procedimentale di un difensore non abilitato, perché non iscritto al relativo albo professionale o perché cancellato, allorchè si tratti di atti che ne richiedono e prevedono la partecipazione come necessaria, sono inevi- tabilmente nulli.
2. Pertanto, si deve concludere che in caso di imputato assistito da difensore sospeso o cancellato dall'albo professionale si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma dell'art. 178 cod.proc.pen., lett. c), e art. 179 cod.proc.pen., comma 1, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo, in linea con l'orientamento di legittimità, già formatosi sul punto, secondo cui la na- tura "tecnica" della attività di assistenza del difensore, prestata in giudizio da per- sona non iscritta (o radiata) nell'albo professionale equivale a mancanza di difesa tecnica, e comporta, quindi, l'assenza del difensore (Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, Venditto, Rv. 217664;
Sez. 5, n. 54168 del 20/10/2016, Rv.268866 01, in ipotesi di notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'albo professionale).Si deve, peraltro, rilevare che essendosi trattato nel caso di specie di una notificazione telematica, l'esito erroneamente positivo della notificazione è stato verosimilmente dovuto ad un mancato tempestivo aggiornamento del sistema in- formatico da parte dell'Ordine degli avvocati, non imputabile né all'imputato e né all'avvocato cancellato dall'albo.
Infatti, la Corte di appello ha avuto notizia della cancellazione solo quando a norma dell'art. 23-bis, comma 3, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19, ha provveduto a comunicare il dispositivo della sentenza, sempre a mezzo di notifica telematica al difensore. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio con tra- smissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il giorno 9 giugn