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Sentenza — n. 27675/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27675/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 26 febbraio 2020, confermava quella del Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all' art. 337 cod. pen. per essersi opposto con violenza agli agenti di polizia che intendevano procedere alla sua identificazione e lo aveva condannato alla pena mesi otto di reclusione. La Corte riteneva sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di resistenza, rilevando che dal verbale d'arresto risultava che Wagne, in palese stato di ebbrezza, si era prima accanito contro il proprio cane, prendendolo a calci, indi aveva urinato per strada alla presenza di varie persone e, all'arrivo degli agenti, si era opposto con violenza al tentativo di identificazione, proseguendo tale condotta anche dopo essere stato coattivamente trasportato in ospedale e alla presenza dei sanitari, tanto da rendere necessario l'impiego di mezzi di contenzione.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 89 cod. pen; Sentenza — n. 27675/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È destituita di ogni fondamento la censura in rito avanzata dal difensore quanto alla mancata conoscenza del procedimento da parte di Wagne. La notifica è stata effettuata tramite PEC in data 22/07/2020 con la specifica indicazione dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (in atti). La doglianza relativa alla mancata notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo l'infruttuoso tentativo presso il domicilio dichiarato dall'imputato non è stata tempestivamente eccepita in sede di giudizio di appello, celebrato secondo la procedura prevista dall'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata menomazione psichica dipendenza da alcol responsabilità penale incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 26 febbraio 2020, confermava quella del Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all' art. 337 cod. pen.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
La notifica è stata effettuata tramite PEC in data 22/07/2020 con la specifica indicazione dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo chiarito, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod.
art. 89 cod. pen
Essa non esclude né diminuisce l'imputabilità, donde l'impossibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., né consente di diversamente valutare la colpevolezza, viceversa apprezzabile alla stregua di quanto stabilito dagli artt.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Wagne Pape Mamadou, nato in Senegal il 23/04/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte d'appello di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 26 febbraio 2020, confermava quella del Tribunale, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all' art. 337 cod. pen. per essersi opposto con violenza agli agenti di polizia che intendevano procedere alla sua identificazione e lo aveva condannato alla pena mesi otto di reclusione. La Corte riteneva sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di resistenza, rilevando che dal verbale d'arresto risultava che Wagne, in palese stato di ebbrezza, si era prima accanito contro il proprio cane, prendendolo a calci, indi aveva urinato per strada alla presenza di varie persone e, all'arrivo degli agenti, si era opposto con violenza al tentativo di identificazione, proseguendo tale condotta anche dopo essere stato coattivamente trasportato in ospedale e alla presenza dei sanitari, tanto da rendere necessario l'impiego di mezzi di contenzione.

I giudici di appello disattendevano i motivi di gravame, ritenendo, in particolare, che l'ubriachezza volontaria (unico motivo determinante lo stato di alterazione dell'imputato) non esclude né diminuisce l'imputabilità e neppure giustifica una diversa valutazione della colpevolezza. Quanto al profilo sanzionatorio la Corte riteneva che le caratteristiche oggettive dell'illecito e la condotta tenuta dal reo in epoca successiva alla commissione del reato (condanna per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie commessi il 17 aprile 2019) non consentissero una riduzione della pena applicata.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunciando: 2.1. la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato che, all'atto della convalida dell'arresto, aveva eletto domicilio; il tentativo di notifica effettuato il 4 dicembre 2020 dava esito negativo, cui non faceva seguito notifica alcuna, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato tenuto conto dello stato di alterazione psicologica dell'imputato che ne minava la capacità di intendere e di volere, tanto da compiere gesti di autolesionismo; 2.3. il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale sviluppato un ragionamento di tipo assertivo, senza spiegare le ragioni che hanno portato a uno scostamento sensibile dal minimo edittale, tanto più trattandosi di soggetto incensurato all'epoca dei fatti.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È destituita di ogni fondamento la censura in rito avanzata dal difensore quanto alla mancata conoscenza del procedimento da parte di Wagne. La notifica è stata effettuata tramite PEC in data 22/07/2020 con la specifica indicazione dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (in atti). La doglianza relativa alla mancata notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo l'infruttuoso tentativo presso il domicilio dichiarato dall'imputato non è stata tempestivamente eccepita in sede di giudizio di appello, celebrato secondo la procedura prevista dall'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149.

Peraltro, la Corte territoriale ha ripercorso puntualmente la scansione degli eventi, dando atto che vi era stato un rinvio preliminare per la necessità di provvedere alla citazione dell'imputato; all'udienza camerale del 26 febbraio 2021 la Corte accertava la regolare costituzione del rapporto processuale, non essendo il Wagne reperibile nel domicilio dichiarato ed essendo lo stesso "già citato presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen." Non è pertanto dimostrato che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento e della chiamata in giudizio, emergendo semmai il contrario.

Di tal che non è ravvisabile alcuna lesione dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101).

Le Sezioni Unite della Corte hanno da tempo chiarito, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen., "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile" (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Nel caso in esame non vi è stato pregiudizio per il ricorrente, dal momento che nel corso del processo sono state depositate le conclusioni scritte, che hanno costituito oggetto del vaglio della Corte territoriale.

2. Privo di pregio appare altresì il motivo di ricorso attinente all'elemento psicologico, dal momento che la difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze, invero generiche, motivatamente disattese dai giudici di appello. La Corte ha sottolineato che l'ubriachezza volontaria era l'unico motivo determinante lo stato di alterazione dell'imputato non essendo emerse altre evidenze in senso contrario. Essa non esclude né diminuisce l'imputabilità, donde l'impossibilità di applicare l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., né consente di diversamente valutare la colpevolezza, viceversa apprezzabile alla stregua di quanto stabilito dagli artt. 42 e 43 cod. pen., mentre non rileva il compimento di generici gesti di autolesionismo.

Di talché il ricorrente, nella sostanza, sollecita sul punto una rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso diverso e ritenuto a lui più favorevole, sicché il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.

3. Quanto, infine, alle doglianze del ricorrente circa la pretesa eccessività del complessivo trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte di appello, con motivazione in fatto puntualmente e logicamente argomentata e perciò insindacabile da parte del giudice di legittimità, ha ritenuto il trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alla impossibilità di concedere le attenuanti generiche, sia allo scostamento rispetto al minimo edittale previsto per il reato in parola, congruo e proporzionato, in considerazione della gravità della condotta, rivolta anche nei confronti dei sanitari intervenuti, e della negativa personalità dell'imputato, emergente dalla condanna definitiva per rapina tentata, resistenza e lesioni (relativa a fatti successivi).

Il ricorrente pretende che in sede di legittimità si proceda ad una operazione non consentita di rinnovata valutazione dei criteri e delle modalità mediante i quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale ai fini del motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'individuazione del quantum di pena.

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2021 Il Consiglie