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Sentenza — n. 27674/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27674/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27674/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza del 19 dicembre 2018 pronunziata all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Valentina Rainis, direttrice pro tempore e unica addetta degli uffici postali monoperatore di Prepezzano e Santa Tecla, responsabile dei plurimi delitti di peculato di cui ai capi da 1) a 8) - così riqualificati i fatti di cui ai capi da 2 a 8, originariamente rubricati come furto aggravato - per essersi impossessata della somma di oltre 500.000 euro sottratta dalle casse dei due uffici e dai libretti di risparmio di numerosi clienti, e, ritenuta la continuazione fra i reati, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e con la riduzione del rito, la condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e alla confisca per equivalente di un immobile di sua proprietà fino alla concorrenza del valore di euro 45.257,04.

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza ex art.521 cod. proc. pen., con riguardo all'avvenuta riqualificazione ad opera del primo giudice come delitti di peculato dei fatti contestati sub specie di furto aggravato nei capi da 2) a 8), non è fondato. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, si è infatti, ancora recentemente, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, immutato il fatto, la diversa qualificazione di esso effettuata dal giudice di primo grado o di appello non determina alcuna compressione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte EDU (11 dicembre 2007, Drassich c.

Parole chiave

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falsità in documenti di servizio usurpazione d'identità servizi pubblici postali abuso di un impianto per l'elaborazione di dati riproduzione e imitazione di biglietti di banca appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
Inoltre, la Corte disattendeva l'eccezione di nullità per difetto di correlazione fra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., relativamente ai capi da 2) a 8).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 993/2019
31882 del 28/19/2020, Danno, n.m.; Sez. 6, n. 993/2019 del 20/11/2018, Consiglio, Rv.
Sez. 6, n. 10875/2017
269481; Sez. 6, n. 10875/2017 del 23/11/2016, Carloni, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rainis Valentina, nata a Salerno il 25/03/1967 avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte d'appello di Salerno. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile Poste Italiane S.p.a., Avv. Giuseppe Campanelli, anche in sostituzione dell' Avv. Silvestro Amodio per le parti civili Rita Anastasio e Carmine Russo e dell'Avv. Romano Bruno per la parte civile Filippo Mazza, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando altresì conclusioni e nota spese. e

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con sentenza del 19 dicembre 2018 pronunziata all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Valentina Rainis, direttrice pro tempore e unica addetta degli uffici postali monoperatore di Prepezzano e Santa Tecla, responsabile dei plurimi delitti di peculato di cui ai capi da 1) a 8) - così riqualificati i fatti di cui ai capi da 2 a 8, originariamente rubricati come furto aggravato - per essersi impossessata della somma di oltre 500.000 euro sottratta dalle casse dei due uffici e dai libretti di risparmio di numerosi clienti, e, ritenuta la continuazione fra i reati, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e con la riduzione del rito, la condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e alla confisca per equivalente di un immobile di sua proprietà fino alla concorrenza del valore di euro 45.257,04.

Il Tribunale, dato atto delle ammissioni dell'imputata, riteneva documentalmente provate e incontroverse, in fatto, le falsificazioni e le appropriazioni contestate, che erano state realizzate dalla stessa mediante l'illecito accesso con le proprie credenziali ai sistemi informatici centrali di Poste Italiane, seguite da operazioni di forzatura del sistema di gestione on line dei libretti di risparmio postale e dall'apposizione di false firme di plurimi e ignari titolari. In linea di diritto, il Tribunale qualificava la Rainis incaricata di pubblico servizio con riferimento al regime pubblicistico dell'attività di raccolta del risparmio, mediante libretti postali o buoni fruttiferi, esercitata da Poste Italiane S.p.a.

2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado, condividendone la qualificazione giuridica di tutti i fatti come delitto continuato di peculato e non di semplice appropriazione indebita, in considerazione sia della qualità di incaricato di pubblico servizio rivestita dall'imputata, come direttrice pro tempore di due uffici di Poste Italiane S.p.A., sia, attesa l'estraneità del suo concreto operare all'esercizio di una mera attività bancaria, della disponibilità che aveva della cassa e dei libretti di risparmio postale dei clienti.

Inoltre, la Corte disattendeva l'eccezione di nullità per difetto di correlazione fra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., relativamente ai capi da 2) a 8). Riteneva la Corte che l'imputata aveva avuto l'opportunità di esercitare il diritto di difesa e al contraddittorio in ordine al mutamento, operato "a sorpresa" dal giudice in sentenza, del titolo giuridico dei fatti contestati nei capi da 2) a 8) -da furto aggravato a peculato- in maniera concreta ed effettiva. Invero, dagli atti risultava che: in tali imputazioni erano descritte sia la qualità e le funzioni dell'imputata che la materiale disponibilità in capo ad essa della res sottratta; i fatti contestati erano stati oggetto di confessione piena dell'imputata; la questione controversa circa la qualificazione giuridica dei fatti come delitti di peculato, anziché furto, era stata prospettata dal giudice nel respingere l'istanza di patteggiamento e dal patrono di parte civile nel corso della discussione, mentre lo stesso difensore dell'imputata aveva concluso perché nei fatti fosse configurato il reato di appropriazione indebita.

La difesa dell'imputata, anche alla luce del contraddittorio aperto sulla questione, era stata dunque posta in condizione di prevedere la comune qualificazione giuridica di tutti i fatti da lei commessi, nella medesima qualità di direttrice dell'ufficio che aveva la disponibilità del denaro di cui s'era illecitamente appropriata, uniti perciò nel vincolo della continuazione. Inoltre, all'eventuale pregiudizio subito era stato posto rimedio con la proposizione dell'atto di appello, in cui la difesa dell'imputata ha potuto dispiegare le motivate critiche alla diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudice.

La pena inflitta, tenuto conto della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche e del mite aumento per la continuazione, appariva infine equamente quantificata in ragione della gravità e della molteplicità degli episodi appropriativi e della notevole entità del danno patrimoniale arrecato alle persone offese per oltre 500.000 euro.

3. Il difensore di Rainis ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: - all'avvenuto mutamento "a sorpresa" da parte del primo giudice della qualificazione giuridica come delitti di peculato dei fatti contestati nei capi da 2) a 8) sub specie di reati di furto aggravato, in violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. con lesione del diritto di difesa al contraddittorio sulle imputazioni contestate; - alla sussumibilità delle ipotesi accusatorie nella fattispecie di appropriazione indebita, poiché le operazioni poste in essere dall'imputata non erano tipiche della raccolta di risparmio postale, bensì dell'attività di tipo bancario, che ha natura privatistica, conseguendone la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; - all'insussistenza di un danno patrimoniale delle parti offese costituite parti civili, essendo state risarcite dalla compagnia assicurativa di riferimento di Poste Italiane S.p.A.;- all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, a fronte delle piene ammissioni dell'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza ex art.521 cod. proc. pen., con riguardo all'avvenuta riqualificazione ad opera del primo giudice come delitti di peculato dei fatti contestati sub specie di furto aggravato nei capi da 2) a 8), non è fondato. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, si è infatti, ancora recentemente, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, immutato il fatto, la diversa qualificazione di esso effettuata dal giudice di primo grado o di appello non determina alcuna compressione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte EDU (11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia), poiché è consentito all'imputato di contestarla nel merito con l'atto di appello o, rispettivamente, con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204). Ferma restando la possibilità che il giudice, persino in sede di legittimità, proceda ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, l'unico limite individuato dalla Corte europea, al fine di armonizzare tale facoltà con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 6, par. 1 e 3, lett.

a) e lett. b), CEDU, attiene alla prevedibilità della riqualificazione, che non può essere il frutto di un atto "a sorpresa" del giudice, nel senso che le parti debbono essere rese edotte di tale possibilità (tra tante, Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762). Nessun problema, dunque, può sorgere, in punto di prevedibilità e di attuazione del contraddittorio, nelle ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dal primo giudice direttamente in sentenza senza preventiva interlocuzione sul punto, venga contestata dalla difesa, come tema espressamente enunciato nei motivi del proposto gravame (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948;

Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135). Pertanto, nel caso in esame, in cui con l'atto di appello è stato introdotto nel giudizio di merito la questione della riqualificazione giuridica del fatto, deve convenirsi che è stato in concreto assicurato all'imputata il pieno contraddittorio e il diritto di interloquire rispetto ad essa; e ciò pure a prescindere dai rilievi in fatto svolti dalla Corte territoriale, secondo cui la questione controversa era stata già prospettata dal giudice nel respingere l'istanza di patteggiamento e dal patrono di parte civile nel corso della discussione.

2. Privo di pregio appare altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a contestare la natura pubblicistica dell'attività svolta, sul presupposto che le operazioni poste in essere dall'imputata, direttrice pro tempore di due uffici postali alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., non erano tipiche della raccolta di risparmio postale, bensì dell'attività di tipo bancario, che ha natura privatistica. Afferma, infatti, correttamente la Corte salernitana che l'imputata, nella veste di direttrice di un ufficio postale incaricato anche della raccolta del risparmio, ricopriva la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

La tematica è stata affrontata nella giurisprudenza penale di legittimità in relazione al delitto di peculato, con riferimento all'avvio da parte di Poste Italiane S.p.A. di attività bancarie e finanziarie, in concorrenza con i tradizionali erogatori di tali servizi. Queste sono state disciplinate dalle specifiche normative di settore e per Poste anche dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 e hanno comportato ovviamente una differente e aggiuntiva organizzazione amministrativo-contabile rispetto ai tradizionali servizi postali. La Corte di appello si è invero uniformata all'assolutamente prevalente orientamento di legittimità - che il Collegio condivide - secondo il quale l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2001, effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, riveste natura pubblicistica.

Ne consegue che il dipendente di Poste Italiane S.p.A. quando si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale assume la qualità di incaricato di pubblico servizio e risponde del reato di peculato e non di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 21008 del 04/05/2021, Cimatti, n.m.; n. 31882 del 28/19/2020, Danno, n.m.; Sez. 6, n. 993/2019 del 20/11/2018, Consiglio, Rv. 274938; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481; Sez. 6, n. 10875/2017 del 23/11/2016, Carloni, Rv. 272079). Di tal che, correttamente è stata ritenuta la veste pubblicistica della ricorrente, la quale, come responsabile dell'ufficio postale, aveva la disponibilità delle somme di denaro depositate - non solo in cassa ma anche - da numerosi utenti nei vari libretti di risparmio postali e ne incassava indebitamente i relativi importi.3.

Circa la pretesa insussistenza di un danno patrimoniale subito dalle persone offese costituite parti civili, sull'assunto che esse sarebbero state già risarcite dalla compagnia assicurativa di riferimento di Poste Italiane S.p.A., trattasi di rilievo genericamente enunciato col terzo motivo di ricorso che risulta sprovvisto di qualsivoglia specifico supporto argomentativo o documentale.

4. Quanto, infine, alle doglianze della ricorrente circa la pretesa eccessività del complessivo trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte di appello, con motivazione in fatto puntualmente e logicamente argomentata e perciò insindacabile da parte del giudice di legittimità, ha ritenuto il trattamento sanzionatorio, con riferimento sia alla riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, sia al mite aumento sulla pena base per i numerosi episodi in continuazione, congruo e proporzionato, in considerazione della gravità e pluralità delle condotte appropriative e della notevole entità del danno patrimoniale arrecato alle persone offese per oltre 500.000 euro.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Poste Italiane S.p.a. Filippo Mazza, Rita Anastasio e Carmine Russo, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Anastasio Rita e Russo Carmine, che liquida in complessivi euro 4.563, oltre accessori di legge, e dalle parti civili Poste Italiane S.p.a., e Mazza Filippo, che liquida per ciascuna di esse in euro 3.510, oltre ac