Sentenza — n. 27667/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 27 novembre 2017, resa in esito a giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha condannato, alle pene ritenute di giustizia, Giulio De Angioletti, Vincenzo Lo Russo e Antonio Festa perchè ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. descritto al capo A) della rubrica. Ha inoltre condannato il solo De Angioletti anche per i capi G), H), I) della medesima rubrica per le ipotesi di reato rispettivamente previste, ricondotte all'egida degli artt. 610, 56 e 629 cod. pen, nonché 73 d.P.R. 9 ottobre del 1990 n. 309, fatti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge 203 del 1991, ora art. 416-bis. 1 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di ricorso risultano tutti prospettati nell'interesse di entrambi i ricorrenti all'infuori del quinto, riferito solo al Lo Russo. 5.1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 521, secondo comma, cod. proc. pen e vizio di motivazione. A differenza di quanto ritenuto in primo grado, la Corte territoriale ha ricostruito l'associazione di cui al capo A) della rubrica quale soggetto diverso e distinto dal clan dei Lo Russo, avente una sua autonomia dal clan suddetto. Tanto in difformità dal tenore della relativa contestazione così da vanificare le prospettive di difesa dei due ricorrenti, che non si sono potuti confrontare con l'ipotesi associativa ritenuta in sentenza, diversa da quella contestata nell'imputazione. 5.2.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. De Angioletti Giulio, nato a Napoli il 23 marzo 1953 2. Lo Russo Vincenzo, nato a Napoli il 22 gennaio 1985 3. Festa Antonio, nato a Napoli il 4 maggio 1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 dicembre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Paternò Raddusa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod.pen e nel resto la reiezione dei ricorsi; udito il difensore, avv. Alfonso Quarto per il ricorrente De Angioletti che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; Udito il difensore avvocato Domenico Dello Iacono per i ricorrenti Lo Russo e Festa, anche per l'avvocato Perone per il primo ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 novembre 2017, resa in esito a giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha condannato, alle pene ritenute di giustizia, Giulio De Angioletti, Vincenzo Lo Russo e Antonio Festa perchè ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. descritto al capo A) della rubrica. Ha inoltre condannato il solo De Angioletti anche per i capi G), H), I) della medesima rubrica per le ipotesi di reato rispettivamente previste, ricondotte all'egida degli artt. 610, 56 e 629 cod. pen, nonché 73 d.P.R. 9 ottobre del 1990 n. 309, fatti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge 203 del 1991, ora art. 416-bis. 1 cod. pen.
2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità reso con la sentenza appellata, riformata limitatamente alla sola pena irrogata al De Angioletti, ridotta in parziale accoglimento del relativo appello.
3. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione Giulio De Angioletti, con l'avvocato Quarto; Vincenzo Lo Russo e Antonio Festa, con la difesa dell'avvocato Dello Iacono.
4. Ricorso De Angioletti. Tre motivi di ricorso.
5. Premette la difesa che ad avviso della Corte territoriale l'associazione descritta al capo A) della rubrica sarebbe il frutto della combinazione tra esponenti ( per quel che immediatamente interessa, De Angioletti, Lo Russo Vincenzo e Festa) del clan camorristico Lo Russo ( detto anche dei " capitoni") storicamente attivo nel territorio partenopeo nei settori delle estorsioni, del traffico di droga ma anche in quello delle iniziative criminali dirette ad influenzare l'azione della pubblica amministrazione e gli appalti pubblici e i titolari della società Kuadra, più precisamente Riccardo Lama (separatamente giudicato con il rito ordinario), nipote di Massimo Alemagna, titolare in modo diretto o indiretto, della maggioranza del capitale sociale di detta società.
Più precisamente, dopo un primo periodo connotato dal tipico assoggettamento della citata società alle iniziative estorsive del clan, nel tempo tra i vertici della detta impresa (l'Alemagna ) e gli esponenti del clan Lo Russo si sarebbe venuta a creare una reciproca alleanza e comunione di intenti, consolidatasi a tal punto da sfociare, ad avviso della Corte territoriale, in una sostanziale fusione tra le due entità, tale da creare un autonomo consorzio criminale, a composizione mista, diretto a sfruttare la forza imprenditoriale della Kuadra e quella criminale del clan dei " capitoni" al fine di commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione, condizionare il mercato del lavoro, acquisire il controllo degli appalti inerenti il servizio di pulizia, quelli svolti presso Asl e strutture ospedaliere ricomprese nel territorio sottoposto al dominio dei Lo Russo.
In tale cornice, il ricorrente, storico componente del clan Lo Russo, già condannato con statuizioni coperte dal giudicato proprio per la detta partecipazione oltre che per l'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 correlata al medesimo consorzio di matrice camorristica, avrebbe rivestito il principale referente del clan Lo Russo nella gestione dei rapporti con la Kuadra, essendo l'interlocutore privilegiato del Riccardo Lama, al quale riportava le richieste dell'associazione ( in termini di contributi economici e di assunzione di personale) ed al quale garantiva, interessandosi attivamente alle dinamiche imprenditoriali e anche interne del detto ente imprenditoriale, la forza criminale e intimidatrice tipicamente propria del clan di riferimento, anche nella interlocuzione con le altre imprese del settore. 4.1.
Alla luce di tale premessa, con il primo motivo del ricorso del De Angioletti, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 416-bis cod. pen e 649 cod. proc. pen. La difesa, in premessa ai motivi di ricorso, ha nuovamente ribadito che il De Angioletti è stato già condannato in due occasioni, con sentenze coperte dal giudicato, per aver preso parte al clan camorristico Lo Russo, con condotte poste in essere tra il 2000 e il 2017. In ragione di tanto, nel rimarcare che nel caso l'associazione oggetto del giudizio sarebbe la stessa di quella coperta dai citati giudicati, ha anche provveduto ad un raffronto con il capo di imputazione giudicato nell'ultimo di tali giudizi (definito in primo grado con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli il 26 aprile 2017, definitivamente confermata con sentenza di questa Corte n. 20098 del 3 giugno 2020).
Il tutto con l'obiettivo di smentire l'affermazione, errata anche in punto di diritto, contenuta nella sentenza appellata, in forza della quale, nel caso, si sarebbe innanzi a due diverse associazioni, in considerazione della diversa piattaforma soggettiva dei partecipi e del differente oggetto del programma associativo; e ciò anche per la evidente riconducibilità dei fatti presi in considerazione dalla sentenza impugnata, al rapporto di matrice estorsiva che storicamente aveva legato il clan dei " capitoni" e la citata società. Sotto quest'ultimo versante, in particolare, si rimarca che la Corte di cassazione, decidendo della misura cautelare applicata al Lama, aveva di fatto smontato il teorema accusatorio, annullando con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva riconosciuto al citato coimputato il ruolo di partecipe; e si delineano le incompletezze e le manifeste illogicità che connotano il motivare della decisione impugnata, proprio nella parte in cui si confronta con tale arresto di legittimità. 4.2.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi aggravate previste dai commi secondo e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. 4.3. Con il terzo motivo i medesimi vizi vengono riferiti alle valutazioni probatorie spese per sostenere la condanna in relazione ai capi G, H, I della rubrica. Il compendio probatorio relativo alle accuse di violenza privata e di tentata estorsione (capi G, H) risulta esclusivamente offerto dalle dichiarazioni delle persone offese Carmine Fioretto e Maria Del Prete, la cui credibilità tuttavia doveva ritenersi messa in dubbio dal fatto che le relative dichiarazioni non sono state spontanee ma indotte piuttosto dalla preoccupazione dei suddetti di essere coinvolti nelle attività di indagine relative al Clan e alla persona del ricorrente.
Dalla disamina del compendio probatorio, emergeva, al contrario di quanto evidenziato dai due dichiaranti, un rapporto di cordialità e confidenza con l'imputato, chiaramente distonico con i fatti di violenza e intimidazione narrati, prospettati senza annoverare diversi episodi diretti a disvelare l'effettiva essenza, per così dire collaborativa, del rapporto tra l'imputato e il Fioretto, in particolare. Da qui l'inconsistenza probatoria degli elementi posti a fondamento della condanna, atteso che le dette dichiarazioni, non altrimenti riscontrate, non potevano unicamente supportare il giudizio di responsabilità. 5.Ricorsi nell'interesse di Vincenzo Lo Russo e Antonio Festa.
I motivi di ricorso risultano tutti prospettati nell'interesse di entrambi i ricorrenti all'infuori del quinto, riferito solo al Lo Russo. 5.1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 521, secondo comma, cod. proc. pen e vizio di motivazione. A differenza di quanto ritenuto in primo grado, la Corte territoriale ha ricostruito l'associazione di cui al capo A) della rubrica quale soggetto diverso e distinto dal clan dei Lo Russo, avente una sua autonomia dal clan suddetto. Tanto in difformità dal tenore della relativa contestazione così da vanificare le prospettive di difesa dei due ricorrenti, che non si sono potuti confrontare con l'ipotesi associativa ritenuta in sentenza, diversa da quella contestata nell'imputazione. 5.2.
Con i motivi addotti per secondo, terzo e quarto, si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica o errata nella valutazione delle emergenze probatorie con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'associazione di cui al capo A). Muovendo dalla ritenuta diversità dell'associazione giudicata dal clan camorristico dei Lo Russo, la Corte è caduta in evidenti vuoti argomentativi, contraddizioni intrinseche, in manifeste incongruenze illogiche oltre che in evidenti erronee applicazioni delle regole che dominano la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti, finendo per affermare la sussistenza di una associazione, autonoma dal citato clan, dotata dei requisiti di legge per poterne considerare la matrice camorristica.
Requisiti che laddove riscontrati, risultano contraddittoriamente argomentati facendo leva sulla capacita criminale e sulla forza intinnidatrice proprie del diverso e autonomo clan dei " capitoni"; e che sarebbero il frutto di una inesatta lettura delle dichiarazioni dei collaboranti, dalle quali, ad eccezione di quanto dichiarato da Mario Lo Russo, non si trae la conferma, reciproca e convergente, della diversità dei rapporti assunti nel tempo tra il clan Lo Russo e la Kuadra, sempre mantenuti, al contrario di quanto ritenuta in sentenza, all'interno del confronto tra consorzio criminale e imprenditore estorto, senza mai evolversi in quella commistione di interessenze ritenute dai giudici del merito.
Il tutto in linea, del resto, con la valutazione spese sulla prospettazione accusatoria da questa Corte con l'arresto, già citato nel trattare l'impugnazione del De Angioletti, nello scrutinare il ricorso proposto dal Lama avverso la conferma della misura custodiale applicata in danno dello stesso; valutazione che il ricorso riporta integralmente, scrutinando criticamente le riposte offerte in sentenza per superarne il portato, con considerazioni incomplete e illogiche. 5.3. Con il quinto motivo, nel solo interesse del Lo Russo, si evidenzia che con sentenza del G.I.P di Napoli del 26 aprile 2017, il ricorrente è stato mandato assolto da identica contestazione associativa, riferita al clan Lo Russo, nel periodo compreso dal 2015 sino alla data della citata sentenza.
Trattandosi, a differenza di quanto ritenuto in sentenza della medesima associazione e del medesimo perimetro temporale, il giudicato caduto sulla assoluzione in questione precludeva a monte la condanna impugnata, per la lamentata violazione dell'art 649 cod. proc. pen. rivendicata già in appello ed erroneamente esclusa in sentenza. 5.4. Con il sesto motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'ad 416 bis, sesto comma, cod. pen. apoditticamente argomentata senza indicare in cosa si sia concretato il reimpiego in attività economiche lecite dei proventi tratti dalle attività delittuose del gruppo di appartenenza. 5.5.
Con l'ultimo motivo la difesa si lamenta l'assenza di una motivazione individuale e specifica quanto al diniego delle generiche per entrambi i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non regga l'urto delle censure prospettate dai ricorsi con riguardo al tema, generale e assorbente, legato alla ricostruzione delle connotazioni strutturali dell'associazione descritta al capo a) della rubrica, della quale avrebbero fatto parte i tre odierni ricorrenti. Tanto finisce per rifluire in modo decisivo sul tema della dedotta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., prospettato in tutti i ricorsi, risolto in termini erronei dalla Corte territoriale; assume inoltre valenza assorbente sugli ulteriori profili di censura addotti dai ricorrenti con riguardo alla contestazione associativa.
2. Al fine, giova premettere che ad avviso della Corte, e in linea con quanto rimarcato nel ricorso proposto nell'interesse del Vincenzo Lo Russo e del Festa, le due sentenze di merito sul punto hanno contenuti solo apparentemente conformi. Mentre il G.I.P, infatti, ha provveduto, implicitamente ma altrettanto inequivocabilmente, a ricondurre il perimetro dell'azione partecipativa ascritto ai citati imputati all'interno del complessivo contesto associativo di matrice camorristica, storicamente strutturato, noto come clan "Lo Russo"; per contro, la Corte territoriale, ha riportato il contributo ascritto agli imputati all'interno di una diversa e autonoma realtà associativa, caratterizzata da riferimenti soggettivi e ambiti oggettivi distinti dal citato clan " Lo Russo", dalla quale l'associazione oggetto della odierna regiudicanda si sarebbe dunque autonomamente differenziata. 3.Tale ultima valutazione assume una duplice valenza fondamentale nel definire le ragioni di doglianza addotte dagli odierni ricorrenti rispetto alla imputazione associativa.
In radice, influisce sul giudizio speso rispetto alla ritenuta partecipazione: non è revocabile in dubbio, infatti, che la puntuale individuazione del polo associativo di rifermento costituisca lo snodo imprescindibile di partenza del giudizio legato alla relativa partecipazione. L Per altro verso, la detta conclusione ha consentito ai giudici dell'appello di by- passare integralmente il tema della lamentata violazione del disposto di cui all'art.649 cod. proc. pen. sollevato, seppur con contenuti diversi, dalle difese del De Angioletti e del Lo Russo: tema legato, in particolare, alla rivendicata valenza ostativa da ascrivere al giudicato caduto sulla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 26 aprile 2017, con la quale il De Angioletti è stato ritenuto partecipe del citato clan di camorra " Lo Russo" mente il Vincenzo Lo Russo è stato mandato assolto da analoga imputazione; il tutto relativamente ad ambiti temporali ritenuti dalle difese sovrapponibili a quelli presi in considerazione dalla imputazione mossa nel procedimento che occupa ora questa Corte.
Sotto quest'ultimo versante, infatti, è di tutta evidenza che, innanzi a contesti associativi diversi, la presenza di tale giudicato, anche per condotte relative a medesimi ambiti cronologici, sarebbe priva di qualsivoglia rilevanza preclusiva rispetto alla disamina nel merito delle contestazioni che rappresentano l'odierna regiudicanda.4. L'assunto seguito dalla Corte territoriale non è condivisibile. 4.1. Giova precisare, preliminarmente, che la contestazione mossa dalla difesa del De Angioletti, relativamente alla rivendicata preclusione ex art 649 cod. proc. pen., risulta genericamente legata anche ad altra condanna a tale titolo e per un pregresso ambito temporale resa ai danni del citato ricorrente, diversa da quella del 26 aprile del 2017 sopra citata.
Detta statuizione non risulta neppure descritta nei suoi tratti indentificativi; né, a differenza della precedente, è stata allegata al ricorso. Non può dunque sostenere la contestazione in oggetto, per forza di cose limitata, pertanto, al solo portato della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 26 aprile 2017. 4.2. Ciò precisato, a sostegno della ritenuta distinzione tra l'associazione in contestazione e quella storicamente definita come clan "Lo Russo", almeno nei termini cristallizzati dalla citata sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 26 aprile 2017, sono state evocate emergenze non dirimenti, peraltro erroneamente lette.
Per contro, ad avviso del Collegio, una corretta valutazione degli stessi elementi indicati in sentenza e posti a fondamento del relativo giudizio comparativo non poteva che portare ad una soluzione opposta: la realtà associativa di matrice camorristica, separatamente contestata e giudicata con la citata sentenza ormai definitiva, individuava, infatti, un'articolazione più ampia e strutturata nella quale hanno finito per confluire le condotte partecipative contestate agli odierni ricorrenti. 5.Depongono in tal senso diversi elementi. 5.1.In primo luogo, la sentenza impugnata mostra di aver trascurato l'aspetto relativo alla incontroversa sovrapponibilità dei rispettivi campi di azione territoriale.
Dal raffronto tra le due contestazioni e in ragione di quanto indicato dalla stessa Corte territoriale, infatti, emerge con evidenza, che il perimetro d'azione dell'associazione separatamente giudicata comprendeva in sé l'ambito territoriale coperto dal consorzio criminale giudicato nel processo che occupa ( la città di Napoli, con particolare riguardo ai quartieri Miano, Chiaiano e Don Guanella). 5.2.In secondo luogo, è agevole rimarcare che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, le due entità in comparazione non risultavano connotate da una diversa piattaforma soggettiva.
A ben vedere, infatti, quasi tutti gli associati descritti dall'odierna contestazione, secondo indicazioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, sono espressione del clan "Lo Russo". A volersi fermare al dato immediatamente offerto dalle posizioni dei tre odierni ricorrenti, la detta conclusione si rivela di immediata evidenza: Vincenzo Lo Russo, nella stessa prospettazione accusatoria, validata dalla Corte territoriale, non appare sganciato dal suo clan di affermata appartenenza, essendo il terminale specifico di riferimento, in un determinato frangente temporale, del clan quanto alle rivendicazioni provenienti dal Lama in ordine alla puntuale regolamentazione dell'assetto di interessi che legava la Kuadra spa ai Lo Russo; gli stessi De Angioletti e Festa, il primo anche in forza dei precedenti arresti rivendicati dalla difesa, erano espressione dei Lo Russo, rappresentando la cerniera di collegamento tra le due realtà in questione ( il Festa, secondo l'assunto confermato in sentenza e non contestato dal ricorso, sarebbe stato tra i dipendenti della società imposti dal clan).
In definitiva, dal punto di vista soggettivo, l'unica nota di differenziazione sarebbe data dalla figura del Riccardo Lama, separatamente giudicato ( con il rito ordinario). Ora, a prescindere dalla possibilità di ritenere o meno intraneo tale ultimo soggetto, di certo deve escludersi che tale presenza possa validamente assurgere ad elemento logico di conferma della tesi privilegiata dalla Corte territoriale piuttosto che fungere, come sembra più coerente, da conferma di una mera implementazione soggettiva della piattaforma partecipativa di un ente criminale già sussistente e strutturalmente radicato. 5.3.
Né, ancora, può sostenersi, come ritenuto dalla sentenza impugnata, che il programma associativo dei due enti in questione non fosse coincidente, essendo quello della associazione ora a giudizio diverso da quello ascritto al clan "Lo Russo". A tacer d'altro, infatti, tanto trova immediata smentita nella disamina dell'imputazione mossa nel procedimento definito dal giudicato più volte citato, dalla cui lettura emerge che nel più ampio programma criminale della associazione considerata dalla citata sentenza dell'aprile 2017, si rintracciava anche la gestione, da parte del clan Lo Russo, di appalti pubblici nonchè il controllo diretto o indiretto di attività economiche: proprio al De Angioletti, in particolare, risultava ascritto un compito specifico in tal senso, con riguardo ai contatti con rappresentanti di strutture ospedaliere, ruolo all'evidenza immediatamente contiguo al contesto preso in considerazione all'interno dalla vicenda fattuale ora devoluta allo scrutinio della Corte . 6.Le superiori considerazioni disvelano l'erroneità della valutazione in parte qua operata nella sentenza impugnata; al contempo impongono nel caso una valutazione logica di segno evidentemente diverso rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale.
In particolare, a fronte di un perimetro territoriale sostanzialmente coincidente nonchè di una presenza soggettiva di fatto sovrapponibile e di una azione criminale latu sensu riconducibile a quella storicamente propria del clan "Lo Russo", non può non concludersi per la identità dell'associazione giudicata nei due processi in questione. Anche a voler ritenere che il Lama, espressione del gruppo imprenditoriale titolare della Kuadra spa, si sia atteggiato nel tempo come sodale e non più come estorto e che di fatto la Kuadra stessa sia divenuta impesa direttamente gestita dal clan, tale sviluppo criminale, per dirla in termini maggiormente confacenti al diritto societario, non ha dato luogo alla costituzione di un nuovo e autonomo consorzio criminale bensì ha finito per sostanziare una "incorporazione per fusione".
In altre parole, l'azione criminale frutto del sinergico accordo maturato nel tempo tra la realtà criminale rassegnata dai " capitoni" ( così denominati i componenti del citato clan) e quella imprenditoriale rappresentata dall'azione commerciale della Kuadra spa, altro non ha rappresentato che l'espressione di uno dei diversi rami attraverso i quali sì è sviluppato, in tesi, il programma illecito dell'originario ente camorristico. Del resto, come correttamente rimarcato dalla difesa del Lo Russo, valgono a conferma di una siffatta conclusione le connotazioni oggettive tipiche dell'agire mafioso riferite al soggetto collettivo ora a giudizio siccome ricostruite nella sentenza impugnata:
è incontroverso, infatti, che capacità di intimidazione derivanti dal vincolo associativo e le conseguenti situazioni di assoggettamento e omertà che ne derivano vengono desunte in sentenza da indicatori fattuali che trovano matrice nel consorzio criminale facente capo al clan "Lo Russo", e non in ambiti immediatamente riferibili ad un diverso e autonomo soggetto criminale : ciò a dimostrazione, dunque, che l'azione illecita accertata dal giudizio in disamina, se ricondotta all'alveo dell'art. 416-bis cod. pen., non fuoriusciva dal perimetro soggettivo di riferibilità proprio ed esclusivo del clan Lo Russo, l'unica associazione che nel caso ha rappresentato il polo associativo di riferimento delle condotte criminali a giudizio.
In definitiva, nella imputazione associativa che occupa, non è dato rintracciare la presenza di un nucleo associativo disomogeneo e autonomo dal clan " Lo Russo, al quale vanno dunque riportate le relative condotte partecipative, descritte al capo A) della rubrica. Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, la struttura associativa di riferimento delle condotte a giudizio è la stessa di quella già giudicata nel procedimento definito dal G.I.P del Tribunale di Napoli con la sentenza del 26 aprile 2017. 7.Da tanto discendono derive essenziali nella definizione del presente giudizio. 7.1.
In primo luogo, va verificata in fatto l'incidenza preclusiva da ascrivere alla sentenza del 26 aprile 2017, più volte citata, sull'accertamento dell'odierna regiudicanda; disamina, che, per quanto già rimarcato, i giudici dell'appello hanno omesso di operare alla luce della ritenuta diversità strutturale dell'associazione contestata rispetto a quella giudicata in quella separata occasione processuale. Giudizio questo che andrà effettuato in sede di rinvio all'esito del presente intervento rescindente, secondo le seguenti coordinate in diritto. 7.1.Ferma l'identità del contesto associativo di riferimento, non potrà che darsi rilievo essenziale al fattore cronologico inerente le contestate condotte partecipative.
In particolare, per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di un nuovo giudizio e quello coperto dal giudicato, sarà necessario riferirsi non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione (Sez. 6, n. 19486 del 1/02/2018, Bumbaca , Rv. 273077; nello stesso senso, Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287). In questa ottica, dunque, occorrerà guardare alle peculiarità di ciascuna condotta partecipativa, laddove la contestazione o il successivo accertamento diano conto di profili contributivi diversamente perimetrati rispetto ad un eventuale e indifferenziato tenore della imputazione associativa complessivamente intesa. 7.2.
A fronte di ambiti cronologici tra loro sovrapponibili, inoltre, non rileverà il diverso ruolo ascritto e svolto, nelle due imputazioni comparate, all'interno della medesima realtà associativa. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U., n. 34655 del 28/6/2005, Donati, rv. 231799), validato anche dalla Corte Costituzionale (si veda la sentenza n. 200 del 2016), al fine di verificare la preclusione del giudicato in considerazione della medesima regiudicanda, il fatto deve essere preso in esame nelle sue componenti di condotta, evento e nesso di causalità e in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Più precisamente, con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.- incontroversi, nel caso, la coincidenza sia dell'assetto organizzativo e territoriale, sia del programma criminale delle associazioni separatamente giudicate- va richiamata la condivisibile giurisprudenza di questa Corte con la quale si è ritenuto che, al fine di escludere la medesimezza del fatto, dal punto di vista del partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di contribuzione, avuto riguardo al ruolo svolto o alle attività illecite finalizzate all'interesse comune, si rivelano indifferenti (Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013 (dep. 2014), Imperio, Rv. 258750;
Sez. 2, n. 8697 del 18/1/20015, Romito, Rv. 230791; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928): la condotta partecipativa, infatti, si sostanzia nella adesione prestata alla organizzazione criminale costituita, mentre il ruolo svolto o l'attività resa fungono esclusivamente quali indici sintomatici di tale adesione, ma non sono in grado d connotare diversamente il fatto giudicato. 7.3. Per quanto già anticipato, una volta definito, già in questa sede, il contesto associativo, occorrerà nuovamente operare, alla luce di tale diverso punto di riferimento, il giudizio inerente le singole condotte partecipative ascritte a tutti e tre i ricorrenti.
Sul tema, peraltro, va da subito anticipato che, in ragione della scelta operata con la presente decisione, perdono in radice consistenza tutte le censure - che trasversalmente attraversano il portato dei ricorsi posti allo scrutinio della Corte- legate al ruolo ( se partecipe o meno) riferibile al Riccardo Lama e correlate all'intervento rescindente reso da questa Corte nel valutarne la posizione in sede di verifica della misura cautelare allo stesso applicata nel corso del presente procedimento: siffatto profilo, infatti, poteva in tesi assumere rilievo solo seguendo l'originario assunto sotteso alla sentenza impugnata mentre perde di incidenza una volta che si ritenga che tutte le condotte ascritte agli odierni imputati, piuttosto che confluire in un diverso e autonomo consorzio di stampo camorristico, debbano ricondursi alla matrice propria del più volte citato can" Lo Russo". 7.4.
La necessita di rinnovare il giudizio sulle singole partecipazioni determina inoltre a caduta l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze esposte nei ricorsi che trovano un referente nella imputazione associativa: l'addotta violazione dell'art.521 cod. proc. pen., esposta nel ricorso di Festa e Lo Russo viene di fatto svuotata di contenuti perché l'associazione rivendicata dalla difesa e quella sulla quale dovrà cadere il giudizio rescindente di fatto coincidono; le contestazioni afferenti il ruolo apicale ( De Angioletti) e la circostanza aggravante del sesto comma dell'ad 416- bis cod. pen. (tutti i ricorsi) nonché quella diretta al riconoscimento delle attenuanti generiche ( per i soli Festa e Lo Russo), all'evidenza, trovano nella eventuale conferma del giudizio partecipativo un passaggio logico imprescindibile.
8. Restano da esaminare le doglianze esposte nel ricorso del De Angioletti, legate alle imputazioni diverse da quelle di cui al capo a) della rubrica, tutte esposte con il terzo motivo di ricorso. Le censure sono tutte inammissibili. 8.1. Avuto riguardo al fatto descritto al capo I) della rubrica ( la detenzione e il trasporto della sostanza stupefacente ivi descritta, condotte realizzate in concorso con Mario Lo Russo), il giudizio di responsabilità riposa sul portato convergente del propalato del chiamante in correità e collaborante Lo Russo e delle dichiarazioni della Del Prete e del Fioretto.
Dalla disamina congiunta di tali dichiarazioni emerge che il Lo Russo, in uno all'imputato, ebbe a portare, in casa degli altri dichiaranti un borsone con 23 kg di sostanza stupefacente: il dato oggettivo offerto dal confluire dei diversi propalati non è in contestazione e in relazione a tale imputazione, il giudizio di credibilità del Fioretto e della Del Prete, quali possibili partecipi e non vittime delle condotte ascritte all'imputato diviene indifferente, essendo questi ultimi pacificamente estranei ad ogni coinvolgimento nella relativa vicenda, anche a voler seguire l'assunto difensivo. 8.2.
Quanto alle altre imputazioni, i rilievi esposti nel contestare la credibilità delle persone offese fanno leva su indicazioni in fatto se non indimostrate solo suggestive (il timore dei ricorrenti di vedersi coinvolti nelle indagini relative al clan e al ricorrente nella specie), argomentate senza un confronto specifico con le valutazioni puntuali rese in sentenza in ordine alla credibilità soggettiva dei dichiaranti e alla circostanziata puntualità del relativo narrato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazion