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Sentenza — n. 27666/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27666/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Torino, Francesco Massaro è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, arrecato alla parte civile, Comune di Rivoli, in relazione ai reati di cui agli artt. 319 -quater cod. pen (capo A limitatamente ad una sola parte della condotta contestata), 56 e 319 -quater cod. pen. (capo C), e 323 cod. pen. (capo D).

Regesto Legislator

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art. 321 cod. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Compenso, questo, che i giudici del merito hanno escluso potersi riferire alla opera professionale prestata dal ricorrente nel seguire il Giuliano (separatamente giudicato ex art. 444 cod. proc. pen.) rispetto al progetto che questi intendeva realizzare (segnatamente nella parte relativa all'acquisizione, da parte di un terzo confinante, di una quota di terreno utile al raggiungimento della capacità edificatoria necessaria per sostenere la cubatura considerata dal detto progetto edilizio); e che piuttosto afferiva al compenso illecito chiesto dal ricorrente per garantire l'esito positivo dell'iter amministrativo inerente il detto progetto, per il quale occorreva, in particolare, ottenere il parere della commissione igienico edilizia.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario risarcimento per atto illecito revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. pen
Con il primo motivo la difesa lamenta l'integrale pretermissione e il conseguente difetto assoluto di motivazione in relazione alla chiesta riqualificazione del fatto riconducendolo all'alveo dell'ad 322 o dell'art. 321 cod.
art. 585 cod. proc. pen
pen., sollecitata dalla difesa con i motivi nuovi depositati il 21 febbraio 2020, nel rispetto del termine fissato dal quarto comma dell'art. 585 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Compenso, questo, che i giudici del merito hanno escluso potersi riferire alla opera professionale prestata dal ricorrente nel seguire il Giuliano (separatamente giudicato ex art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Massaro Francesco, nato il 26 aprile 1952 a San Marzano di San Giuseppe avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Torino, Francesco Massaro è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, arrecato alla parte civile, Comune di Rivoli, in relazione ai reati di cui agli artt. 319 -quater cod. pen (capo A limitatamente ad una sola parte della condotta contestata), 56 e 319 -quater cod. pen. (capo C), e 323 cod. pen. (capo D).

2. Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna limitatamente al capo A) e ha mandato assolto l'imputato dalle altre contestazioni, per la ritenuta non sussistenza del fatto. Per l'effetto ha anche ridotto la pena comminata in primo grado e limitato le statuizioni civili con riferimento alle conseguenze derivanti dalla condotta di cui al capo A).

3. Propone ricorso il difensore di fiducia del Massaro e adduce due diversi motivi. Con il primo motivo la difesa lamenta l'integrale pretermissione e il conseguente difetto assoluto di motivazione in relazione alla chiesta riqualificazione del fatto riconducendolo all'alveo dell'ad 322 o dell'art. 321 cod. pen., sollecitata dalla difesa con i motivi nuovi depositati il 21 febbraio 2020, nel rispetto del termine fissato dal quarto comma dell'art. 585 cod. proc. pen. avuto riguardo alla data fissata per la trattazione del gravame. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., negata dalla Corte territoriale facendo leva sull'apprezzabile danno all'immagine arrecato al Comune di Rivoli, quando per contro, ai fini della configurabilità della detta attenuante occorre avere riguardo solo a danni di natura patrimoniale; ancora, in ragione del complessivo comportamento del ricorrente, inconferente rispetto alla diminuente rivendicata, che attiene unicamente alla particolare tenuità del danno.

La difesa con le conclusioni scritte del 6 maggio 2021 ha replicato alle valutazioni spese dalla Procura generale con la requisitoria in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

2. Secondo la conforme ricostruzione in fatto resa dai giudici del merito di primo e secondo grado, non contrastata dal ricorso ed anzi asseverata dal tenore del primo motivo di doglianza (con il quale si lamenta un difetto di motivazione in ordine alla diversa veste giuridica da ascrivere alle condotte, sollecitazione che presuppone piuttosto la cristallizzazione degli elementi in fatto posti a fondamento della valutazione contrastata), il ricorrente, Consigliere comunale e presidente della Commissione assetto e territorio del Comune di Rivoli, ha ricevuto; da Giuseppe Giuliano, imprenditore interessato alla realizzazione di un complesso edilizio sul territorio del detto comune, una promessa indebita di 3.000 euro, somma in parte (quantomeno in misura di 2.000 euro) certamente incassata.

Compenso, questo, che i giudici del merito hanno escluso potersi riferire alla opera professionale prestata dal ricorrente nel seguire il Giuliano (separatamente giudicato ex art. 444 cod. proc. pen.) rispetto al progetto che questi intendeva realizzare (segnatamente nella parte relativa all'acquisizione, da parte di un terzo confinante, di una quota di terreno utile al raggiungimento della capacità edificatoria necessaria per sostenere la cubatura considerata dal detto progetto edilizio); e che piuttosto afferiva al compenso illecito chiesto dal ricorrente per garantire l'esito positivo dell'iter amministrativo inerente il detto progetto, per il quale occorreva, in particolare, ottenere il parere della commissione igienico edilizia.

In tal senso, nel ritenere delle due sentenze di merito, ha deposto il tenore dell'intercettazione relativa al colloquio tra i due coimputati, intervenuta il 25 febbraio 2016, nel corso della quale il Massaro ebbe a sollecitare il pagamento di detto importo proprio al fine di superare il descritto passaggio burocratico. La pratica, si segnala, concordemente, nelle sentenze di merito, venne, in seguito positivamente esitata (come confermato dalla intercettazione del 31 maggio dalla quale emerge anche la sollecitazione al pagamento del saldo ancora dovuto al ricorrente).

3. Questa la vicenda in fatto portata allo scrutinio della Corte, va anche rimarcato che, in linea con quanto segnalato nel ricorso, effettivamente, i motivi nuovi depositati nel giudizio di appello, con i quali si sollecitava una diversa qualificazione del fatto, da rincondurre, ad avviso della difesa, all'alveo dell'ad 322 o in alternativa a quello dell'art. 321 cod. pen., sono stati integralmente pretermessi dalla valutazione nel caso operata dalla Corte territoriale : la sentenza non impugnata non solo non li descrive nella narrativa, ma soprattutto non prende mai in considerazione la sollecitata riqualificazione nei termini suggeriti dall'odierno ricorrente alla luce delle relative indicazioni in fatto e diritto.

4. Siffatto difetto di motivazione, tuttavia, finisce per non rilevare nella specie alla luce del tenore del ricorso che occupa. L'impugnazione in esame, infatti, non si sofferma sul tenore dei motivi nuovi pretermessi in occasione del gravame di merito: soprattutto, trascura di evidenziare quali siano i profili in fatto che, ferma la ricostruzione operata in sentenza, potrebbero legittimare una diversa configurazione giuridica da ascrivere alle condotte. Non vale al fine la mera pedissequa allegazione dell'atto contenente i motivi pretermessi: occorreva piuttosto soffermarsi in via argonnentativa sugli stessi, emarginando in questa sede gli elementi essenziali, trascurati dalla interpretazione diversa privilegiata dalla Corte territoriale, utili a sostenere una conclusione diversa sul pian della veste giuridica da ascrivere al fatto.

Ben più decisamente, la diversa qualificazione del fatto a giudizio nel caso risulta preclusa dalle argomentazioni spese nella decisione impugnata destinate ad assumere, sul tema, portato decisivo perchè rimaste estranee a censure espresse nel ricorso.Nulla si evidenzia, infatti, per contrastare l'affermazione contenuta in sentenza in forza della quale il ricorrente ebbe ad abusare della sua qualifica soggettiva per indurre il Giuliano a promettergli e poi rendere la prestazione indebita, risultando il privato "condizionato dalle pressioni del pubblico ufficiale dirette ad ottenere" detta prestazione "al fine di assicurare il felice esito del procedimento".

Indicazione argomentativa questa, espressiva di una posizione asimmetrica tra i due poli soggettivi dell'azione illecita, determinata dall'abuso della qualità ascritto all'imputato realizzato in funzione della promessa indebita e del successivo adempimento posto in essere dal privato; asimmetria in radice incompatibile, sul piano logico-giuridico, con le ipotesi delittuose rivendicate dalla difesa. 5.11 secondo motivo è inammissibile. In disparte il tenore delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per negare l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il ricorso, parimenti all'analogo motivo di appello, manca delle necessarie precisazioni argonnentative dirette a sostenere le ragioni della particolare tenuità del danno patrimoniale conseguenziale alla condotta in contestazione, a fronte di una indebita promessa, sollecitata dalla illecita condotta del ricorrente, monetizzata in misura di tremila euro.

Da qui la descritta valutazione pregiudiziale, motivata dalla genericità delle ragioni di fondo del motivo di doglianza ricorso. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2021. Il Compone