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Sentenza — n. 27665/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27665/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27665/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, Ignazio Valenza e Antonio Arnese sono stati ritenuti responsabili della corruzione propria loro ascritta al capo C) della rubrica e condannati ad anni due di reclusione. Il solo Valenza è stato assolto dalle altre contestazioni allo stesso mosse (per peculato e calunnia), per la ritenuta non sussistenza dei relativi fatti. Secondo la prospettazione accusatoria, validata dai giudici del merito con duplice valutazione conforme, il Valenza, presidente di un ente di formazione professionale (ECAP) e di una Onlus (CASA AMICA), avrebbe fatto assumere presso quest'ultima struttura la moglie dell'Arnese, comandante dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro (NIL) di Agrigento quale corrispettivo pattuito per l'esecuzione di un controllo, conclusosi con l'archiviazione e reso in termini erronei, blandi e lacunosi, dal NIL nei confronti dell'ente di formazione presieduto dal Valenza.

Regesto Legislator

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art. 12 cod. proc. pen, art. 270 cod. proc. pen, art. 266 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La fondatezza delle ragioni di doglianza prospettate nell'interesse di Ignazio Valenza avuto riguardo al motivare svolto in sentenza in ordine alla eccepita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni richiamate a sostegno del giudizio di responsabilità impone l'annullamento della sentenza impugnata. Annullamento che va esteso, ai sensi dell'art. 587, primo comma, cod. proc. pen. anche alla posizione di Antonio Arnese, pur in assenza di analogo rilievo articolato dal relativo ricorso, atteso che il vizio rilevato non riposa su un motivo esclusivamente personale del concorrente che ha provveduto a eccepirne la sussistenza (Sez.

Parole chiave

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corruzione inchiesta per appropriazione indebita nepotismo procedimento di controllo degli aiuti legittimo sospetto di parzialità conflitto d'interessi

Disposizioni normative citate

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art. 12 cod. proc. pen
pen.) diverse da quelle fatte oggetto di imputazione e successiva condanna, senza che potesse riscontrarsi tra le stesse la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., essenziale per potersi ritenere rispettato il disposto di cui all'ad 270 dello stesso codice.
art. 270 cod. proc. pen
viene fatto riferimento per affermare che nella specie i procedimenti non possono ritenersi diversi, così da evitare l'applicabilità alla specie del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen..
art. 266 cod. proc. pen
pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sennpreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Valenza Ignazio, nato a Canicattì il 5 febbraio 1964 2. Arnese Antonio, nato a Monte Sant'Angelo il 6 luglio 1969 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per intervenuta estinzione del reato per prescrizione sentiti i difensori avvocati Graziano e Donninici per Valenza e avvocato Posante per Arnese, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, Ignazio Valenza e Antonio Arnese sono stati ritenuti responsabili della corruzione propria loro ascritta al capo C) della rubrica e condannati ad anni due di reclusione. Il solo Valenza è stato assolto dalle altre contestazioni allo stesso mosse (per peculato e calunnia), per la ritenuta non sussistenza dei relativi fatti. Secondo la prospettazione accusatoria, validata dai giudici del merito con duplice valutazione conforme, il Valenza, presidente di un ente di formazione professionale (ECAP) e di una Onlus (CASA AMICA), avrebbe fatto assumere presso quest'ultima struttura la moglie dell'Arnese, comandante dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro (NIL) di Agrigento quale corrispettivo pattuito per l'esecuzione di un controllo, conclusosi con l'archiviazione e reso in termini erronei, blandi e lacunosi, dal NIL nei confronti dell'ente di formazione presieduto dal Valenza.

Fatto questo consumato il 10 settembre 2012, momento della contestuale assunzione della moglie dell'Arnese e della archiviazione dell'ispezione operata dall'ufficio guidato da quest'ultimo nei confronti dell'Ente presieduto dal Valenza.

2. Interposto appello, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza descritta in epigrafe ha confermato le condanne irrogate in primo grado dal Tribunale.

3. Hanno proposto ricorso nell'interesse del Valenza, con due autonomi ricorsi, gli avvocati Graziano e Dominici. Nell'interesse dell'Arnese, l'avvocato Posante.

4. Ricorso nell'interesse del Valenza sottoscritto dall'avvocato Graziano. Due i motivi di censura. 4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge con riguardo agli artt. 12 e 270 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento del ritenuto giudizio di responsabilità. Come rilevato anche nel corso dell'appello, le captazioni utilizzate dai giudici del merito si riferivano, quanto al decreto che ebbe ad autorizzarle, a notizie di reato (riferibili all'egida di cui agli artt. 483 e 640-bis cod. pen.) diverse da quelle fatte oggetto di imputazione e successiva condanna, senza che potesse riscontrarsi tra le stesse la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., essenziale per potersi ritenere rispettato il disposto di cui all'ad 270 dello stesso codice.

La Corte territoriale è andata di diverso avviso ritenendo che tra i reati presi in considerazione nel decreto autorizzativo delle intercettazioni e quello giudicato vi fosse connessione perché tutte ipotesi inerenti episodi relativi alla "attività che il Valenza svolgeva all'interno" dell'ente di formazione dallo stesso presieduto, per il raggiungimento " dei cui obiettivi l'odierno imputato era pronto a tutto come anche a porre in essere una corruzione (come quella contestata in questa sede) per ammorbidire i controlli delle Forze dell'Ordine ...".

Motivazione questa, che ad avviso della difesa, si risolve in una formula vuota oltre che errata in diritto, perché destinata a legare, sotto il versante della connessione ex art. 12 cod. proc. pen., reatisdiversi sotto vari profili, inerenti la differente struttura, nonché i rispettivi ambiti probatori e finalistici; e che mirava a celare la natura fittizia ed esplorativa delle imputazioni originariamente formalizzate nel decreto autorizzativo ai danni del Valenza, cui non fece seguito alcuna valutazione di responsabilità, evocate al solo fine di legittimare le intercettazioni, con l'obiettivo di ricercare altre ipotesi di reato in quel momento non prospettabili, in aperto conflitto con la previsione dell'art. 270 cod. proc. pen. 4.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi propri della corruzione propria imputata al ricorrente.

In sentenza l'atto contrario ai doveri d'ufficio assertivamente posto al centro del patto criminale ascritto agli imputati si lega ai termini di esecuzione del controllo effettuato dal NIL guidato da Arnese presso l'ente presieduto dal ricorrente, eseguito in modo blando, erroneo, insufficiente. Eppure, come rilevato, con i motivi di appello, nessuna censura era prospettabile in relazione alle modalità di realizzazione della detta verifica ispettiva, sia in relazione ai profili afferenti il corretto rispetto della disciplina afferente alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga; sia in relazione alla omessa retribuzione di alcuni lavoratori.

Sotto il primo versante, la questione era già definita al momento della verifica del NIL; quanto al secondo aspetto, l'eventuale incompletezza della ispezione doveva comunque ritenersi indifferente al fine della corruzione contestata, non avendo i giudici del merito mai chiarito le ragioni per le quali il Valenza si sarebbe spinto a corrompere Arnese per coprire una esposizione che avrebbe comportato al massimo delle sanzioni amministrative a carico dell'ente e non dell'imputato, e che gravava sull'assessorato regionale competente, comunque chiamato ad onorare le obbligazioni dell'ente di formazione.

Da qui l'evidente vizio di motivazione che inficia la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che il patto corruttivo risultava giustificato dalla esigenza di condurre la verifica in termini da non fare emergere il portato complessivo di inadempienze destinate ad influire sui futuri finanziamenti dell'ente, valutazione quest'ultima del tutto apodittica a fronte, peraltro, di carenze gestionali erroneamente individuate sulla base di una travisata lettura delle deposizioni dei testi Capraro, Manzo, Portelli e Montalbano; nonché in ragione della natura meramente congetturale dell'affermazione secondo la quale la pratica non venne archiviata fino al momento dell'assunzione della moglie di Arnese presso la Onlus presieduta dal ricorrente, aspetto, questo, ignorato dal Valenza, che riteneva conclusa la verifica del Nil già conclusa nel maggio del 2012.

Sarebbe stato infine travisato il tenore delle intercettazioni inerenti i colloqui tra Valenza e Arnese e tra quest'ultimo e la moglie, erroneamente interpretate perché inidonee a implementare il portato probatorio a sostegno della prospettazione accusatoria.

5. Ricorso a firma dell'avvocato Dominici. Quattro i motivi di ricorso, il primo dei quali ribadisce il profilo della inutilizzabilità delle intercettazioni per la ritenuta violazione dell'ad. 270 cod. proc. pen, ribadendone la chiara decisività rispetto al complessivo portato delle valutazioni spese a sostegno della condanna. Si rimarca che nel caso la connessione, ricavata dal riferimento all'attività svolta dall'imputato presso l'ente di formazione, sarebbe indebitamente fondata su profili di occasionalità e conseguenzialità tra il reato considerato al momento della autorizzazione e quello emerso a seguito delle captazioni; e ciò senza potersi affermare che la corruzione contestata fosse già stata programmata nelle sue linee essenziali al momento della asserita realizzazione delle truffe considerate dal decreto; e non potendosi fare riferimento al disposto di cui all'ad. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. cui invece la Corte territoriale mostra di aver fatto implicitamente riferimento, laddove si rimarca la predisposizione del ricorrente a realizzare anche fatti di matrice corruttiva nell'interesse dell'ente (ammorbidire le forze dell'ordine rispetto alle verifiche in corso). 5.1.

Con gli ulteriori tre motivi, riprendendo i temi già prospettati nell'altro ricorso si lamenta (secondo motivo) violazione degli artt. 319 e 321 quanto alla presenza di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricorrendo al più nella specie la diversa e meno grave ipotesi della corruzione di cui all'ad 318 cod. pen.; e si rimarca il difetto integrale di motivazione (motivo sub 3) su specifici rilievi articolati in sentenza quanto al momento di definizione della verifica operata dal NIL nonché in relazione al rilievo da ascrivere, in ordine alla ritenuta dolosa incompiutezza della relativa attività ispettiva, al pregresso controllo operato dalla Guardia di Finanza sul tema della applicazione della CIG in deroga. 5.2.

Il medesimo difensore ha anche depositato motivi aggiunti, nuovamente ribadendo i profili di doglianza prospettati a sostegno della addotta inutilizzabilità delle intercettazioni, segnalando altresì che il decreto autorizzativo delle dette intercettazioni risulta tra gli atti trasmessi a questa Corte dalla Cancelleria della Corte territoriale.

6. Ricorso nell'interesse di Antonio Arnese. 6.1.Con il primo motivo si adduce violazione di legge, motivazione illogica e travisamento probatorio in relazione alla ritenuta responsabilità per il fatto di reato contestato. Ad avviso della difesa, la presenza del pactum sceleris tra Arnese e Valenza sarebbe rimasta sul piano della mera ipotesi accusatoria, non supportata da una valutazione unitaria e complessiva del materiale probatorio, letto in modo parcellizzato e incompiuto, in termini non coincidenti con le relative emergenze, dalle quali piuttosto doveva trarsi la soluzione opposta rispetto alla ritenuta sussistenza dell'accordo corruttivo. 6.2.

Con il secondo motivo si rimarca il difetto di motivazione su alcuni punti specifici dell'appello. In particolare si evidenzia che la sentenza nulla avrebbe risposto quanto alle ragioni che nel caso avrebbero bloccato la verifica ispettiva in relazione alla CIG in deroga, perché analogo controllo era stato effettuato dalla Guardia di Finanza; al tenore della deposizione della teste Grado, incentrata su valutazioni e impressioni solo personali; al portato delle intercettazioni, che davano unicamente conto del nnobbing che stava patendo la moglie del ricorrente da parte del responsabile della Comunità gestita dalla Onlus presso la qual era stata assunta.

Con il terzo motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità o comunque la mera apparenza della motivazione spesa nel confermare il trattamento sanzionatorio, a fronte della pena irrogata. Con il quarto motivo si evidenzia che anche a voler considerare i periodi di sospensione della prescrizione indicati in sentenza, erroneamente computati in modo identico per entrambi gli imputati (la sospensione relativa al rinvio chiesto in appello, alla udienza del 9 giugno 2020, e ottenuto da uno dei difensori del Valenza nel corso del giudizio di appello poteva valere solo per quest'ultimo, a fronte della opposizione manifestata dalla difesa dell'Arnese), il reato si è comunque prescritto dopo la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La fondatezza delle ragioni di doglianza prospettate nell'interesse di Ignazio Valenza avuto riguardo al motivare svolto in sentenza in ordine alla eccepita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni richiamate a sostegno del giudizio di responsabilità impone l'annullamento della sentenza impugnata. Annullamento che va esteso, ai sensi dell'art. 587, primo comma, cod. proc. pen. anche alla posizione di Antonio Arnese, pur in assenza di analogo rilievo articolato dal relativo ricorso, atteso che il vizio rilevato non riposa su un motivo esclusivamente personale del concorrente che ha provveduto a eccepirne la sussistenza (Sez.

U, Sentenza n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv.236756) ; e al quale non fa seguito il rinvio alla Corte territoriale competente, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato contestato agli odierni ricorrenti. 2.Venendo al rilievo, pregiudiziale al merito, addotto nei ricorsi proposti nell'interesse del Valenza, giova subito rimarcare che, per quanto emerge dal relativo atto autorizzativo e in linea del resto con quanto segnalato dalla sentenza impugnata, le intercettazioni relative ai colloqui captati e riportati a sostegno della decisione, furono autorizzate facendo leva su ipotizzati reati di falso e di truffa rispettivamente previsti dagli artt. 483 e 640-bis cod. pen.; ipotesi di reato in origine ascritte al citato ricorrente, rimaste estranee alla regiudicanda ora portata all'attenzione della Corte. 2.1.

In sentenza, la Corte territoriale, sollecitata dalla difesa del Valenza quanto al rispetto del disposto di cui all'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. in considerazione della rimarcata diversità tra le notizie di reato evocate a sostegno della citata autorizzazione e il reato a giudizio nel procedimento in disamina, ha risposto dapprima trascrivendo, pedissequamente, il tenore delle argomentazioni attraverso le quali le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo) hanno avuto modo di precisare che, il divieto previsto dalla citata disposizione - salvo che le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sennpreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.; per altro verso, scendendo nel merito della questione concretamente posta al suo scrutinio, la Corte del merito ha ritenuto infondata la contestazione, rimarcando che tra i reati presi in considerazione nel decreto autorizzativo e quello giudicato vi fosse connessione perché ipotesi inerenti episodi tutti riconducibili alla "attività che il Valenza svolgeva all'interno" dell'ente di formazione dallo stesso presieduto, per il raggiungimento" dei cui obiettivi l'odierno imputato era pronto a tutto come anche a porre in essere una corruzione (come quella contestata in questa sede) per ammorbidire i controlli delle Forze dell'Ordine ...". 2.2.

All'evidenza si tratta di una formula argomentativa del tutto inappagante, perchè finisce per non fornire alcuna risposta effettiva al rilievo articolato dalla difesa. In primo luogo, la motivazione svolta trascura integralmente di precisare il contenuto, almeno prospettico, delle contestazioni formalizzate all'epoca del decreto autorizzativo in relazione ai reati ivi richiamati. Carenza argomentativa, questa, che di fatto impedisce di verificare l'effettiva sussistenza della connessione sostanziale che corre tra le regiudicande inerenti la notizia di reato posta a fondamento dell'intercettazione e quella afferente i fatti oggetto di imputazione, di certo non desumibile dalla vuota formula adottata ( la rimarcata propensione dell'imputato a porre in essere ogni possibile iniziativa delittuosa funzionale agli interessi dell'ente del quale aveva la rappresentanza): a tacere della apoditticità del giudizio di fondo, una siffatta argomentazione, se validata, finirebbe infatti per giustificare ex post una piattaforma indefinita di ipotesi di reato potenzialmente connesse.Né la motivazione svolta precisa a quale delle ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen. viene fatto riferimento per affermare che nella specie i procedimenti non possono ritenersi diversi, così da evitare l'applicabilità alla specie del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen..

Dovendosi escludere, per la lunga premessa in diritto che l'ha preceduta, che, con l'argomentazione spesa, la Corte territoriale abbia inteso rifarsi a criteri di collegamento confacenti al disposto di cui all'ad 371, comma 2, lett.

b) e c), cod. proc. pen., notoriamente espunti dal novero di quelli ritenuti dalle sezioni unite "Cavallo" utili al fine di escludere la diversità dei procedimenti, potrebbe ritenersi che nel caso sia stata, implicitamente, evocata l'ipotesi della continuazione. Ma tanto non muta i termini della relativa inadeguatezza argomentativa: anche a ritenere che con tale formula la Corte territoriale abbia inteso riferirsi alla ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 12, sono comunque rimasti del tutto imprecisati il polo di riferimento iniziale della relativa valutazione e le ragioni della parziale coincidenza oggettiva tra le diverse ipotesi di reato considerate.

Né, ancora, si può sostenere che le ragioni di doglianza prospettate nell'interesse del Valenza sotto questo versante soffrano di genericità quanto alla decisività da ascrivere agli esiti delle citate intercettazioni a fronte dell'intero compendio probatorio che nel caso ha sostenuto il giudizio di responsabilità. Il rilievo da assegnare a tali emergenze, infatti, oltre che rimarcato con puntualità dalle difese (avuto riguardo, in particolare, al ricorso sottoscritto dall'avvocato Dominici), traspare, infatti, con immediata evidenza dalla lettura della motivazione addotta a sostegno della ritenuta responsabilità, perché evocato a sostegno di più snodi nevralgici della relativa ricostruzione in fatto (basti pensare alla rimarcata matrice illecita della assunzione della moglie del Valenza, nonché ai contatti occorsi tra i due odierni ricorrenti per giustificare le ragioni dello stallo dell'accertamento operato dai NIL facendo leva sulla verifica in precedenza resa dalla Guardia di Finanza.

3. Le superiori considerazioni, destinate a cristallizzare carenze argomentative della decisione adottata con riguardo al tema pregiudiziale afferente l'addotta violazione del disposto di cui all'ad 270 cod. proc. pen., con le conseguenti ricadute sul compendio probatorio che fonda la responsabilità ascritta ai due ricorrenti, avrebbero giustificato l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte territoriale competente per nuovo giudizio diretto, ove possibile, al colmare siffatti vuoti motivazionali. Impongono, per contro, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, per la già accennata estinzione del reato per prescrizione.

La stessa sentenza impugnata, in premessa ( pag. 17), contiene una puntuale descrizione dell'aspetto relativo al profilo in discussione, con l'indicazione sia della data di consumazione del fatto ( 10 settembre 2012), sia delle ragioni di sospensione del termine di prescrizione, compresa quella giustificata dalla nota legislazione emergenziale di matrice sanitaria (art 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); considerazioni dalle quali il Collegio non ha ragione di discostarsi. Tanto porta, in ragione del combinato disposto di cui agli artt 157 e 161 cod. pen. alla maturata prescrizione del reato in data 4 febbraio 2021, successiva alla decisione impugnata, risalente al 25 settembre 2020.

Non essendovi ragioni di immediata evidenza che allo stato consentano una diversa soluzione di merito, ne consegue la definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 129, primo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la s