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Sentenza — n. 46803/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46803/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46803/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE GIOACCHINO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 23/10/1970 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIB. LIBERTA' 'di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. OLGA MIGNOLO, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gioacchino Pace viene proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 12/03/2021 con la quale il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, ritenuta incompatibile con le condizioni di salute dell'indagato, con gli arresti donniciliari. ex art. 275 bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 275 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 46803/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' 'di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. OLGA MIGNOLO, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gioacchino Pace viene proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 12/03/2021 con la quale il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, ritenuta incompatibile con le condizioni di salute dell'indagato, con gli arresti donniciliari. ex art. 275 bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato regime penitenziario custodia di fatto inesigibile malgrado lesioni salute legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 275 bis cod. proc. pen
ex art. 275 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE GIOACCHINO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 23/10/1970 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIB. LIBERTA' 'di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. OLGA MIGNOLO, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Gioacchino Pace viene proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 12/03/2021 con la quale il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, ritenuta incompatibile con le condizioni di salute dell'indagato, con gli arresti donniciliari. ex art. 275 bis cod. proc. pen.

Si deduce, al riguardo, che il Tribunale, attraverso il costante riferimento alla casa circondariale di Napoli Secondigliano, invece che a quella di Agrigento, dove il Pace era detenuto, aveva finito per sottrarsi ad una valutazione concreta dell'incidenza che la diffusione della pandemia poteva assumere sulle specifiche condizioni di salute del ricorrente, all'interno del luogo nel quale era ristretto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che l'insistito riferimento del provvedimento impugnato alla casa circondariale di Napoli - Secondigliano, dove non risulta che il Pace fosse ristretto (come confermato dal fatto che le comunicazioni che lo riguardavano sono state effettuate appunto presso la casa circondariale di Agrigento), rende la motivazione del tutto incongrua rispetto al tema della compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la custodia carcere: problematica che, all'evidenza, sollecita una valutazione concreta in relazione alla specifica struttura detentiva nella quale si trova il richiedente.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/09/2021 Il Consigliere estensore