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Sentenza — n. 46793/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46793/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22 maggio 2019 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Testa per i delitti di cui agli artt. 497-bis e 494 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis e 494 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Parole chiave

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aggravamento della pena precedenti penali gravi recidiva nell'infrazione altri capi d'accusa altri reati inchiesta per falsità atti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Testa Giovanni, nato a Napoli il 05/02/1969 avverso la sentenza del 05/10/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22 maggio 2019 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Testa per i delitti di cui agli artt. 497-bis e 494 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Testa, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della omessa motivazione in ordine alle ragioni dell'applicazione della recidiva. Con l'atto di appello era stata chiesta l'esclusione della recidiva e si era evidenziato che l'ultimo precedente penale riguardava un fatto commesso nel 2009 e che il Tribunale non aveva affatto motivato in ordine alle ragioni per le quali il nuovo reato per il quale si procedeva avrebbe dovuto costituire manifestazione di una maggiore e più spiccata capacità criminale e si era basato, per applicare la recidiva, esclusivamente sul numero e sulla natura dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale. La Corte di appello, nel motivare il rigetto del motivo di gravame, si è anch'essa limitata a dare conto della esistenza, a carico dell'imputato, di numerosi e gravi reati, senza spiegare perché il nuovo fatto esprimerebbe una maggiore pericolosità del Testa.

3. Il ricorso è fondato. È illegittima la decisione con cui il giudice applichi l'aumento di pena per effetto della recidiva senza operare alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena. (Cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015) (Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684). Nel caso di specie, i giudici del merito non hanno chiarito le ragioni per le quali il nuovo reato sarebbe espressivo di una maggiore capacità a delinquere del Testa, né una motivazione in ordine a tale aspetto può implicitamente ricavarsi dalla motivazione della sentenza di secondo grado.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame limitatamente al punto relativo all'applicazione della recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Così deciso il 12/10/2021. Il Consigliere es