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Sentenza — n. 45270/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45270/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal locale Tribunale il 26/1/2021, che aveva disposto, a carico di Barbato Cosimo, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 159/2011, nonché il versamento della cauzione di euro mille, rateizzata in dieci rate mensili. Quanto all'obbligo di versamento della cauzione (unica statuizione del decreto oggetto di impugnativa), la Corte d'appello rileva che - sulla base delle stesse allegazioni difensive - a Barbato è stato revocato il reddito di cittadinanza per mancanza delle condizioni legittimanti la concessione o il mantenimento del beneficio, sicché nessuna indagine si imponeva al giudicante per verificare la concreta possibilità di adempimento dell'obbligo relativo alla cauzione.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45270/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 del d.lgs. 159/2011, nonché il versamento della cauzione di euro mille, rateizzata in dieci rate mensili. Quanto all'obbligo di versamento della cauzione (unica statuizione del decreto oggetto di impugnativa), la Corte d'appello rileva che - sulla base delle stesse allegazioni difensive - a Barbato è stato revocato il reddito di cittadinanza per mancanza delle condizioni legittimanti la concessione o il mantenimento del beneficio, sicché nessuna indagine si imponeva al giudicante per verificare la concreta possibilità di adempimento dell'obbligo relativo alla cauzione.

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi reddito del coniuge permesso di famiglia revoca di prestazioni sociali rimborso dei contributi agli stranieri godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBATO COSIMO nato a AFRAGOLA( I1.4640r) il 14/06/1971 avverso il decreto del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal locale Tribunale il 26/1/2021, che aveva disposto, a carico di Barbato Cosimo, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 159/2011, nonché il versamento della cauzione di euro mille, rateizzata in dieci rate mensili. Quanto all'obbligo di versamento della cauzione (unica statuizione del decreto oggetto di impugnativa), la Corte d'appello rileva che - sulla base delle stesse allegazioni difensive - a Barbato è stato revocato il reddito di cittadinanza per mancanza delle condizioni legittimanti la concessione o il mantenimento del beneficio, sicché nessuna indagine si imponeva al giudicante per verificare la concreta possibilità di adempimento dell'obbligo relativo alla cauzione.

2. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso il difensore del proposto lamentando l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante. Premesso che l'assenza delle condizioni legittimanti il mantenimento del reddito di cittadinanza è stata esclusa per effetto del cumulo dei redditi del proposto con quelli del coniuge, la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che in data 27/1/2021 i coniugi sono stati autorizzati, con decreto presidenziale, a vivere separatamente, sicché è venuta meno la condizione che aveva determinato la revoca del beneficio (il reddito di cittadinanza). Pertanto, la Corte non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di verificare se l'indisponibilità di mezzi economici in capo a Barbato - che rendeva inesigibile la cauzione - fosse dipesa da sua colpa, visto era stata sollecitata dal ricorrente a muoversi in siffatta direzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A Il ricorso è inammissibile. In appello Barbato aveva dedotto l'impossibilità di adempiere e indicato - a dimostrazione delle sue difficoltà economiche - che viveva col reddito di cittadinanza di euro cinquecento. La Corte d'appello ha tenuto conto della doglianza suddetta e fornito la risposta indicata in parte narrativa, rimarcando che la concessione del reddito di cittadinanza era stata revocata per mancanza delle condizioni di legge. Trattasi di argomento che sorregge la decisione impugnata perché, effettivamente, la revoca di quel beneficio dimostra che le condizioni economiche di Barbato non erano, e non sono, ostative all'adempimento dell'obbligo impostogli in sede di prevenzione. A nulla vale, oggi, dedurre che è intervenuta separazione tra i coniugi, trattandosi di argomento nuovo, relativo a fatto precedente alla decisione della Corte d'appello e che non è stato sottoposto all'attenzione di quest'ultima (l'appello è del 12/1/2021 e il decreto presidenziale - invocato in ricorso - è del 27/1/2021).

7. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così de