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Sentenza — n. 45267/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45267/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45267/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di Iannace Giuseppe, per aver partecipato alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, essendo inserito nel clan Pisano, operante nella articolazione territoriale della società di Rosarno, con il ruolo di "uomo di fiducia" di Pisano Salvatore, attuale reggente della cosca (capo 1 dell'incolpazione provvisoria).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45267/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Analoghi vizi affliggono il secondo motivo di ricorso. La doglianza non si confronta con le ragioni della decisione che hanno escluso la sussistenza di elementi idonei a vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Mentre la circostanza che l'imputato sia stato autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per provvedere alle proprie esigenze di vita è un dato compatibile con la misura degli arresti domiciliari (rispondente alla tutela della dignità della persona) che certo non si pone in contrasto logico con la sussistenza di esigenze cautelari.

Parole chiave

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partecipazione al reato cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al pignoramento aiuto all'evasione di detenuti minaccia contro le autorità motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNACE GIUSEPPE nato a ROSARNO il 28/01/1949 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Francesco Collia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di Iannace Giuseppe, per aver partecipato alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, essendo inserito nel clan Pisano, operante nella articolazione territoriale della società di Rosarno, con il ruolo di "uomo di fiducia" di Pisano Salvatore, attuale reggente della cosca (capo 1 dell'incolpazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione alla associazione mafiosa. In sede di riesame, la difesa aveva evidenziato che dagli elementi raccolti sarebbe emerso, al più, un rapporto diretto ed esclusivo tra Iannace Giuseppe e Pisano Salvatore, ed anzi dagli esiti delle intercettazioni risulterebbe che gli altri componenti della famiglia Pisano nutrono astio nei suoi confronti.

Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato di considerare questo punto fondamentale, lasciando senza risposta la doglianza difensiva. D'altra parte a Iannace non viene contestato il concorso in alcuno dei reati- fine della associazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia analoghi vizi in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha ritenuto perduranti le esigenze cautelari in assenza di prova sulla rescissione dei collegamenti di Iannace con la consorteria criminale di appartenenza. L'affermazione si porrebbe in contrasto logico rispetto alla autorizzazione, ottenuta da Iannace, di allontanarsi dal domicilio per provvedere alle proprie necessità di vita, per tre volte alla settimana.

Tale positiva delibazione dimostrerebbe l'assenza di qualsivoglia esigenza cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è, per un verso, generico e, per altro verso, estraneo al novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. 2.1. La Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 2 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 2.2. Nella specie la motivazione del provvedimento impugnato è immune da manifeste illogicità, mentre deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di rivedere le circostanze di fatto, ampiamente illustrate dal Tribunale del riesame, concernenti la ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato a riscontare la perdurante operatività, nel comune di Rosarno, della potente consorteria dei Pisano, alleata dei Pesce, che vede, nel ricorrente, uno dei partecipi.

Il ricorrente viene individuato come l'uomo di fiducia del capoclan, Pisano Salvatore. Egli è strettamente legato, per vincoli familiari, anche ai Pesce (ha sposato Pesce Maria Rosa, figlia del "vecchio boss" Peppino Pesce e cugina di Pesce Antonino, attuale reggente della cosca). L'ordinanza impugnata ripercorre le conversazioni di rilievo, dalle quali emerge come l'indagato svolga un ruolo di ausilio del boss Pisano Salvatore, coordinando le attività di usura, intervenendo nei rapporti con le altre cosche, così dimostrandosi pianamente addentro alle dinamiche criminali del territorio.

A fronte dell'imponente materiale indiziario illustrato (pagg. 11-23 ordinanza impugnata) e poi esaminato (pagg. 23-25) dal giudice di merito, il ricorrente seleziona alcuni colloqui, isolandoli dal contesto e propone una rilettura parziale e soggettiva del quadro raccolto. Peraltro l'ordinanza impugnata evidenzia che è Iannace stesso, in diverse conversazioni, a rivendicare la propria appartenenza alla 'ndrangheta e il ruolo da lui rivestito all'interno della gerarchia criminale (pag. 19 e 25 ordinanza impugnata). Circostanza con la quale il ricorso evita di misurarsi.

3. Analoghi vizi affliggono il secondo motivo di ricorso. La doglianza non si confronta con le ragioni della decisione che hanno escluso la sussistenza di elementi idonei a vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Mentre la circostanza che l'imputato sia stato autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per provvedere alle proprie esigenze di vita è un dato compatibile con la misura degli arresti domiciliari (rispondente alla tutela della dignità della persona) che certo non si pone in contrasto logico con la sussistenza di esigenze cautelari.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così