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Sentenza — n. 45265/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Catanzaro, con decreto del 16 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Massali Angela, n.q. di legale rappresentante della Massali shop s.r.l. avverso il decreto del 18.3.2019 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di ammissione al controllo giudiziario proposta dalla predetta ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011. La Corte d'appello ha motivato la propria decisione rilevando che il provvedimento richiesto non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la società interessata era stata attinta da un provvedimento di comunicazione antimafia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84, comma 2 e 67, commi 1, 2, 4 e 8 del citato decreto legislativo e non da urì provvedimento di interdittiva antimafia di cui all'art. 84 comma 4 che costituisce il presupposto per l'ammissibilità della domanda.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 45265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Massali Angela, n.q., a mezzo del difensore avv.to Aurelio Sicilia, ha proposto, avverso l'indicato decreto, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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divieto di rappresentanza dell'avvocato divieto di molestie interdizione civile legittimazione a contestare licenza misura meno grave permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
antimafia e di conseguente impossibilità di valutazione discrezionale posto che il coniuge della ricorrente è stato condannato definitivamente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Massali Angela, nata ad Amantea (Cs), il 16/4/1960 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro - Ufficio Misure di prevenzione del 16/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con decreto del 16 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Massali Angela, n.q. di legale rappresentante della Massali shop s.r.l. avverso il decreto del 18.3.2019 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la domanda di ammissione al controllo giudiziario proposta dalla predetta ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011. La Corte d'appello ha motivato la propria decisione rilevando che il provvedimento richiesto non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto la società interessata era stata attinta da un provvedimento di comunicazione antimafia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84, comma 2 e 67, commi 1, 2, 4 e 8 del citato decreto legislativo e non da urì provvedimento di interdittiva antimafia di cui all'art. 84 comma 4 che costituisce il presupposto per l'ammissibilità della domanda.

2. Massali Angela, n.q., a mezzo del difensore avv.to Aurelio Sicilia, ha proposto, avverso l'indicato decreto, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. un unico motivo di ricorso lamentando l'errore di diritto in cui era incorsa la Corte territoriale per aver qualificato l' "informazione" della Prefettura di Cosenza del 2.9.2018 quale "comunicazione" resa ai sensi dell'art. 84, comma 2 del richiamato decreto legislativo anziché come informazione antimafia interdittiva. CONSIDERATO IN DIRITTTO 1. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, infatti, reitera un motivo già fatto valere in appello e non si confronta con la motivazione accurata e precisa del Giudice distrettuale che, alla luce dell'esame della documentazione in atti, spiega che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la società, di cui quest'ultima è legale rappresentante, non è stata attinta da un provvedimento di interdittiva antimafia, reso a norma dell'art. 84, commi 3 e 4, d.lgs n. 159 del 2011, bensì dal diverso provvedimento di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 e all'art. 67, commi 1, 2,4 e 8 del medesimo decreto in relazione al quale, per esplicita ed inequivocabile scelta legislativa, non opera l'istituto del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, comma 6 del citato decreto, la cui applicazione è invocata dalla ricorrente.

Questa lamenta che, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice distrettuale ha ritenuto che il provvedimento prefettizio avesse natura di comunicazione antimafia sulla sola base del mero richiamo in esso contenuto agli artt. 84, comma 2 e 67 del T.U. antimafia. Orbene, tale affermazione non trova alcun riscontro nel decreto della Corte d'appello nel quale, oltre al richiamo alle anzidette norme di legge, si A precisa anche che "il provvedimento di comunicazione antimafia in questione è stato succintamente motivato dall'autorità emanante facendo esclusivo riferimento alle cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs n. 159/2001 «quale situazione automaticamente ostativa» senza in alcun modo neppure paventare la possibilità che la medesima società sia soggetta a rischi di infiltrazione mafiosa che, infatti, non sono stati in alcun modo considerati" posto che, nella situazione in questione, non vi è una mera "situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa", discrezionalmente desunta dalla competente autorità prefettizia, ma sussiste, come risulta dall'informativa della Prefettura di Cosenza del 19 febbraio 2019, una vera e propria causa di decadenza da ogni autorizzazione amministrativa a norma dell'art. 67 T.U. antimafia e di conseguente impossibilità di valutazione discrezionale posto che il coniuge della ricorrente è stato condannato definitivamente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sottoposto alla misura di prevenzione definitiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La Corte distrettuale, pertanto, non è incorsa in alcun errore di diritto e non ha ecceduto dai limiti posti alla sua giurisdizione di giudice ordinario in quanto si è limitata a verificare i presupposti su cui si fonda il provvedimento amministrativo in questione (mero accertamento dei dati anzidetti e vincolatività dei medesimi) e a rilevare la conseguente indubbia natura di comunicazione antimafia quale atto di natura vincolata in cui non è previsto alcuno spazio per valutazioni discrezionali. (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. 3, n. 2773 del 29/4/2019).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma