Sentenza — n. 45255/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMB MODOU nato il 14/07/1982 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/11/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Modou Samb alla pena ritenuta di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482, in relazione all'art. 489 cod. pen., per avere formato o comunque fatto uso, in data 30/05/2014, di una patente di guida falsa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 489 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180) 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché critica la mancata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen, attraverso una critica assertiva e incompleta alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, quanto alla qualità della contraffazione, valorizzando un cenno della sentenza di primo grado, che peraltro conferma la necessità di approfondimenti e indagini per accertare la falsità del documento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMB MODOU nato il 14/07/1982 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Perla Lori, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte del difensore Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/11/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Modou Samb alla pena ritenuta di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482, in relazione all'art. 489 cod. pen., per avere formato o comunque fatto uso, in data 30/05/2014, di una patente di guida falsa.
2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, al momento del controllo, gli operanti sapevano o avrebbero dovuto sapere che il documento di guida del Senegal non era conforme a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1949 sulla circolazione stradale, con la conseguenza che esso poteva essere riconosciuto valido solo se accompagnato dal permesso internazionale di guida e dalla sua traduzione (che sarebbe stata indispensabile, dal momento che l'imputato non era residente in Italia da più di un anno). 2.2.
Con articolazione logicamente distinta si censura il «mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità», in ragione della contraddizione tra quanto rilevato dalla Corte d'appello, a proposito delle modalità altamente professionali della falsificazione, quanto osservato dal primo giudice, con riguardo al fatto che la patente si presentava sbiadita e con un carattere di stampa che aveva insospettito gli operatori. Considerato in diritto 1. La doglianza articolata nel primo motivo di ricorso è infondata. Questa Corte ha di recente e condivisibilnnente rilevato che, in tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto (Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, Drazhy Rushit, Rv. 276922 - 01, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. nella condotta del conducente di un autoveicolo che, nel corso di un controllo di polizia, aveva esibito un permesso internazionale di guida, risultato contraffatto, ritenendo l'irrilevanza dell'inidoneità di tale permesso a provare, in assenza di patente straniera, il possesso dell'abilitazione a guidare, e l'idoneità ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto; per conclusioni analoghe, v.
Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172). Alle considerazioni sviluppate nella sentenza menzionata deve aggiungersi che proprio gli artt. 135 e 136 cod. strad. dimostrano l'efficacia giuridica della patente straniera, la quale si inserisce in una fattispecie complessa in cui gli altri requisiti richiesti dalla legge concorrono, al pari della prima (che conserva la qualificazione di autorizzazione amministrativa), alla produzione dell'effetto dell'abilitazione alla guida. Detto altrimenti, il documento di guida esibito dal ricorrente era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo, funzionale all'abilitazione alla guida, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio.
Del resto, che la patente straniera nei casi di cui all'art. 135 cod. strad., anche in assenza degli altri documenti richiesti dalla norma, non sia priva di effetti giuridici, è confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento attribuisce all'ipotesi rispetto al caso di guida senza patente. E infatti, ancora oggi, il comma 8 dell'art. 135 cit. prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo (da 408,00 a 1.634,00 euro) inferiore alla sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici (da 5.000,00 a 30.000,00 euro, a seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1 d.
Igs. 15/01/2016, n. 8). Al momento dei fatti, peraltro, mentre la prima ipotesi era come oggi un illecito amministrativo, la seconda era una contravvenzione. Tali dati confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti. Alla stregua di siffatte considerazioni si ritiene di disattendere l'orientamento secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5 , n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 - 01, che si colloca sulla scia di Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022;
Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180) 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché critica la mancata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen, attraverso una critica assertiva e incompleta alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, quanto alla qualità della contraffazione, valorizzando un cenno della sentenza di primo grado, che peraltro conferma la necessità di approfondimenti e indagini per accertare la falsità del documento.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27