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Sentenza — n. 45234/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45234/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45234/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LAVAGNA GIORGIO nato a TERNI il 21/05/1957 2. LAVAGNA LUDOVICA nata a ALBANO LAZIALE il 17/04/1991 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45234/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo proposto è manifestamente infondato, perché prospetta una tesi giuridica in palese contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali in materia, evocando istituti processuali non pertinenti.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate beni scoperti successivamente gruppo bancario doppia punibilità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. LAVAGNA GIORGIO nato a TERNI il 21/05/1957 2. LAVAGNA LUDOVICA nata a ALBANO LAZIALE il 17/04/1991 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna: - di Lavagna Giorgio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella veste di amministratore della Alca 2003 s.r.I., società dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 17 novembre 2011 (capo 1 dell'imputazione); - dello stesso Lavagna Giorgio e di Lavagna Ludovica, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste, rispettivamente, di amministratore di fatto e amministratore di diritto della Bischeri Group s.r.I., società dichiarata fallita dal Tribunale di Velletri con sentenza del 30 marzo 2016 (capo 2). Mentre, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i suddetti reati, ha rideterminato in anni quattro di reclusione la pena inflitta a Lavagna Giorgio.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo tiri unico motivo per violazione del principio del ne bis in idem. Sostengono i ricorrenti che i fatti-reato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 2014 sarebbero identici a quelli interessati dalla sentenza del Tribunale di Velletri del 2019 "avendo stessa oggettività giuridica e stesso interesse protetto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato, perché prospetta una tesi giuridica in palese contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali in materia, evocando istituti processuali non pertinenti.

3. La Corte di appello si è pronunciata sui fatti oggetto di due distinti procedimenti che ha provveduto a riunire: - il procedimento n. RGA 9419/2016, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Roma in data 11 giugno 2014, con la quale Lavagna Giorgio è stato dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per avere distratto l'intero complesso aziendale e avere sottratto i libri e le altre scritture contabili della Alca 2003 s.r.I., dichiarata fallita il 17 novembre 2011 (capo 1); - il procedimento n. RGA 14404/2019, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Velletri del 10 luglio 2019, con la quale Lavagna Giorgio e Lavagna Ludovica sono stati riconosciuti colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver occultato o distrutto le scritture contabili della Bischeri Group s.r.I., dichiarata fallita il 30 marzo 2016 (capo 2).3.1.

Secondo il ricorrente vi sarebbe un bis in idem poiché i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Roma coinciderebbero con quelli della sentenza di Velletri dato che: "è sempre il Lavagna Giorgio che utilizza le due richiamate società, prima la Alca 2003 s.r1. e poi la Bischeri Group s.r.I., per l'attività di ristorazione dallo stesso condotta". L'eccezione è destituita di qualunque fondamento giuridico. 3.2. L'art. 649, cod. proc. pen., sotto la rubrica «divieto di un secondo giudizio», stabilisce che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto e che se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento.

Il principio del ne bis in idem è invocabile nel caso in cui un fatto-reato sia già stato definitivamente giudicato, non in ipotesi di processo contestuale, come nella specie. 3.3. In ogni caso, la vicenda in rassegna esula, all'evidenza, anche dal concetto di "medesimo fatto". Per "medesimo fatto" deve intendersi medesimo "fatto storico-naturalistico", affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico e assunto nella sola dimensione empirica, che ricomprende l'azione o l'omissione, l'oggetto fisico su cui cade il gesto, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente (Corte cost., sentenza n. 200 del 2016).

Nella specie, i fatti di bancarotta che hanno riguardato la distrazione del patrimonio e la sottrazione delle scritture contabili della società Alca 2003 s.r.l. sono completamente diversi, sotto il profilo storico-naturalistico, da quelli di occultamento/distruzione delle scritture contabili di un'altra società, la Bischeri Group s.r.I.. La "stessa oggettività giuridica" e "l'identità dell'interesse protetto" (evocati dai ricorrenti) sono elementi irrilevanti ai fini dell'idem factum perché non attinenti alla dimensione concreta del fatto quale accadimento storico.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Mar 7 orosini