Sentenza — n. 44931/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha respinto la richiesta di restituzione nel termine, presentata da Lovisi Caterina - ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla legge n. 67 del 2014) -, al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Lagonegro il 10 aprile 2014. La Corte di appello ha ritenuto spirato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la proposizione dell'istanza, sul rilievo che la Lovisi ha avuto conoscenza della sentenza contumaciale il 9 aprile 2019 e la richiesta di restituzione nel termine è pervenuta alla Corte di appello il 21 maggio 2019, non potendosi tener conto della data di deposito dell'istanza presso il Tribunale di Lagonegro (6 maggio 2019), trattandosi di giudice incompetente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che la decisione della Corte di appello, sul computo del dies a quo, si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726, secondo cui la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.) osserva il collegio che l'istanza originariamente proposta deve essere qualificata, di ufficio, come incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LOVISI CATERINA nata a CASALETTO SPARTANO il 10/04/1964 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha respinto la richiesta di restituzione nel termine, presentata da Lovisi Caterina - ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla legge n. 67 del 2014) -, al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Lagonegro il 10 aprile 2014. La Corte di appello ha ritenuto spirato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. per la proposizione dell'istanza, sul rilievo che la Lovisi ha avuto conoscenza della sentenza contumaciale il 9 aprile 2019 e la richiesta di restituzione nel termine è pervenuta alla Corte di appello il 21 maggio 2019, non potendosi tener conto della data di deposito dell'istanza presso il Tribunale di Lagonegro (6 maggio 2019), trattandosi di giudice incompetente.
2. Ricorre Lovisi Caterina, con il difensore, articolando due motivi, con i quali denuncia violazione di legge nella applicazione delle norme del codice di rito sulle modalità di computo del termine decadenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che la decisione della Corte di appello, sul computo del dies a quo, si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726, secondo cui la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.) osserva il collegio che l'istanza originariamente proposta deve essere qualificata, di ufficio, come incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.
2. Lovisi Caterina ha presentato una richiesta con la quale, in primo luogo, ha eccepito che non le era mai stato notificato l'estratto contumaciale relativo alla sentenza di condanna del Tribunale di Lagonegro in data 1° aprile 2014. Notifica che era dovuta in forza dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., secondo il testo in vigore prima della riforma di cui alla legge n. 67 del 2014, venendo in rilievo una sentenza di primo grado pronunciata anteriormente alla entrata in vigore della suddetta novella. È questo il principale rilievo formulato dall'istante, quindi, al di là della indicazione formale delle norme di legge che si assumono violate, è chiaro che la doglianza si appunta sulla formazione del titolo esecutivo.
Secondo ius receptum la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Ne consegue che qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc.pen., concernenti la formazione del titolo esecutivo (cfr.
Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927) In tal caso l'istanza di restituzione nel termine deve essere qualificata come incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, perché la restituzione in termini presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto (Sez. 4, n. 50571 del 14/11/201, Fabiani, Rv. 278441). In sostanza non ci può essere restituzione rispetto a un termine mai spirato. Il provvedimento impugnato (oltre ad essere errato) è stato emesso da giudice funzionalmente incompetente, sicché deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificata l'istanza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/10/2021 Il Consigliere ,estensore Il Presidente Elisabetta M ria idlorosini Eduardo de Gregorio £' ,y• Corte